Marchi dott. Massimo

Marchi dott. Massimo
Dottore Commercialista - Revisore Legale dei Conti

CURRICULUM

Marchi Dott. Massimo nato a Pesaro (PU) il 08/03/1962 residente a Pesaro (PU) coniugato, due figli.


CURRICULUM VITAE
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Ha conseguito la laurea in economia e commercio
a 23 anni presso l'Università di Ancona il 29 ottobre 1985. Abilitato
all'esercizio della professione di Dottore Commercialista a 24 anni nella prima
sessione 1986;
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Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di
Pesaro n.ro 134/A dall’11 settembre 1986;
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Iscritto nell’ Elenco dei Revisori dei conti degli
Enti Locali Fascia 1 - Fascia 2 – Fascia 3;
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Svolge la professione di Dottore Commercialista
con studio in C.so XI Settembre n. 79 a Pesaro dal 1 marzo 1986;
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Iscritto al ruolo dei consulenti
Tecnico-Giudiziari del Tribunale di Pesaro dal
08 gennaio 1991;
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Iscritto dal 1992 all'Albo dei Revisori
Contabili al n.ro 35224 ai sensi del D. Lgs. 27.1.1992 n. 88 e del DPR 20/11/92
n. 474 con Decreto Ministeriale 12.4.1995 G.U. n. 31 bis del 21.4.1995;
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Consigliere di amministrazione del Consiglio di
Amministrazione dell'Università di Urbino dal 02/12/1998 al 15/12/2000;
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Consigliere dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti di Pesaro e Urbino nel triennio 1996-1998;
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Consigliere dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti di Pesaro e Urbino nel triennio 1999-2001;
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Consigliere Regionale dell’Associazione
Dottori Commercialisti delle Marche dal 1992 al 1995;
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Consigliere Nazionale dell’Associazione Dottori
Commercialisti dal 1996 al 1999;
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Sindaco revisore supplente dell’E.R.S.U.
dell’Università di Urbino dal 2001;
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Componente del Collegio Sindacale dell’Ente
Rossini Opera Festival per il quadriennio 2003 – 2007.
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Componente del Collegio Sindacale dell’Ente
Rossini Opera Festival per il quadriennio 2007 – 2011.
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Componente del Nucleo di Valutazione nomina del
Ministero dell’Università del Conservatorio Statale di Musica “ G. Rossini” per
il triennio 2006 – 2009.
-
Componente del Nucleo di Valutazione nomina del
Ministero dell’Università del Conservatorio Statale di Musica “ G. Rossini” per
il triennio 2009 – 2012.
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Componente del Collegio dei Revisori del Comune di Pesaro per il triennio 2009-2012;
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Componente del Collegio dei Revisori del Comune di Pesaro per il triennio 2012-2015.
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Componente del Nucleo di Valutazione del Conservatorio Gioacchino Rossini triennio 2019-2021 e Triennio 2022-2024 Ministero dell'Università e Della Ricerca

Componente del Collegio Sindacale dell’Ente Rossini Opera Festival per il quadriennio 2024 – 2028 -

Presta consulenze aziendali, controllo di gestione, crisi d'impresa, revisione legale, societarie,
contabili, amministrative e fiscali a diverse aziende dell’abbigliamento e
calzature, della meccanica di precisione e moto, della produzione del mobile e
dell’arredamento, della produzione e del commercio di in genere.
- Consulenza Aziendale, Fiscale, Societaria, Successoria e Divisioni tra Eredi, Procedure Concorsuali e Ristrutturazioni Aziendali.







venerdì 8 ottobre 2021

FATTURA ELETTRONICA OPERAZIONI CON RSM

 

Fatture elettroniche verso SAN MARINO

Si ricorda che dal 01-10-2021 su tutte le fatture elettroniche emesse verso clienti della Repubblica di San Marino dovrà essere inserito il seguente codice destinatario

2 R 4 G T O 8 (i caratteri sottolineati in grassetto sono lettere) in sostituzione di XXXXXXX che per le fatture elettroniche verso San Marino non dovrà più essere usato.

 

N o v i t à   2 0 2 1

 

E-commerce B2C

Dall1.7.2021, per i soggetti che vendono tramite commercio elettronico, è entrato in vigore la NUOVA DISCIPLINA IVA del commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali (privati) con lapplicazione del nuovo regime O.S.S. (One Stop Shop).

È stata prevista una soglia unica annuale di euro 10.000,00 riferita a tutti gli stati UE, al di sotto della quale le cessioni sono rilevanti nello Stato del cedente. Tale soglia è riferita sia alle vendite a distanza che alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali residenti in altri paesi UE.

In caso di superamento in corso danno della predetta soglia di 10.000,00 euro, lIVA è applicata nello Stato di destinazione a decorrere dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia. In questo caso il cedente può evitare di identificarsi ai fini IVA nello stato UE dellacquirente, optando per il regime semplificato O.S.S.

È necessario monitorare le vendite a soggetti privati UE per procedere, in caso di superamento della soglia, alla eventuale iscrizione al regime OSS entro i termini di legge.

Per ogni ulteriore chiarimento, contattate il dott. Pandolfi Matteo.

 

 

Ripristino delle operazioni doganali tra UE e Regno Unito

Codice EORI (Economic Operators Registration and Identification)

Dal 1° gennaio 2021 tutte le cessioni di merci dallItalia verso il Regno Unito rappresenteranno operazioni di esportazione non imponibili ai sensi dellart. 8 DPR 633/72. Sarà perciò necessario espletare formalità doganali.

Affinché le merci non vengano bloccate in dogana con eventuali multe e/o sequestro del carico, entrambi gli operatori (cedente/esportatore e cessionario/importatore) devono essere in possesso del codice EORI.

Qualsiasi operatore economico stabilito nel territorio doganale dellUnione Europea necessita, ai fini doganali, di un numero EORI.

È necessario verificare la validità (possesso) del numero EORI al seguente link:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Screen=0&EoriNumb=&Expand=false&logoPath=europa%2fecl%2fimages%2flogo&Lang=it

(inserire il codice paese seguito dalla partita IVA senza spazi, esempio IT01234567890, GB12345678, ESB87654321, ATU88888888).

Nel caso un operatore ne sia sprovvisto, è necessario farne richiesta (allAgenzia delle Dogane) prima della spedizione della merce.

Per richiedere il numero EORI occorre:

  1. Accedere al sito

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/889923/Modello+per+la+richiesta+di+attribuzione+del+codice+EORI_IT.pdf/0805366d-8cf0-4a63-a53a-82142b5a75bb?version=1.1

  1. Scaricare e compilare il modello
  2. Il modulo compilato per la richiesta del codice EORI può essere inviato via PEC firmato e scansionato allegando un documento di riconoscimento del rappresentante legale della azienda. Il modulo deve essere inviato naturalmente alla sede dellAgenzia delle Dogane di competenza in base alla sede dellazienda richiedente. Gli indirizzi PEC degli uffici sono reperibili sul seguente sito:

https://www.adm.gov.it/portale/posta-elettronica-certificata-pec-

(esempio, per PESARO: dogane.ancona@pec.adm.gov.it, per BOLOGNA: dogane.bologna@pec.adm.gov.it , per RIMINI: dogane.rimini@pec.adm.gov.it)

 

E-COMMERCE CON REGNO UNITO DOPO IL 31/12/2021

 

A partire dall’1 gennaio 2021, il regime IVA applicabile alle spedizioni dall’Europa al Regno Unito sarà strettamente condizionato dal valore della spedizione e dal canale di vendita.

Ci sono varie casistiche:

1. Vendite su sito con spedizioni transfrontaliere UE verso UK di valore non eccedente £135

Per spedizione di prodotti con valore complessivo non eccedente £135 inviati dall’UE a destinatari situati in Regno Unito:

· Non si applicherà alcun dazio doganale in dogana (low value relief);

· L’IVA sarà dichiarata e versata trimestralmente dal venditore europeo, dotatosi di partita IVA britannica.

Non ci sono soglie minime di volume d’affari annuo per l’applicazione delle nuove regole distance selling UK: di conseguenza, anche il venditore europeo che ponga in essere un limitato numero di vendite sotto il valore di £135 dovrà munirsi di partita IVA britannica.

Per calcolare la soglia di £135, si deve guardare al valore dei prodotti, non a eventuali altri oneri, come le spese di spedizione. Una volta accertato che il valore della spedizione non eccede £135, si deve però applicare l’IVA britannica sul valore della spedizione più spese di spedizione. Quindi una spedizione da £100 + 10£ spese di spedizione sará soggetta a 20% IVA: debito IVA £22.

2. Vendite su sito con spedizioni transfrontaliere UE verso UK di valore eccedente £135

Tali spedizioni saranno soggette a potenziali dazi e all’IVA. Non ci si potrà avvalere della partita IVA UK per dichiarare tali operazioni. Ne consegue che il merchant dovrà decidere se:

· Inglobare dazi doganali e IVA nel prezzo di vendita e incaricare il corriere di versare gli oneri d’importazione (Duty delivery paid;

· Non inglobare dazi doganali e IVA nel prezzo di vendita: in tal caso, sarà il destinatario britannico a dover assolvere i dazi e l’IVA pagandoli al corriere/poste (Delivered at Place/Delivery duty unpaid).

I dazi doganali possono essere calcolati consultando questo link:

https://rlink.re/l/fb07353d/56ba/413f/b3bb/c1a97ae000b4

3. Vendite tramite marketplace con spedizioni transfrontaliere UE verso UK per valore non eccedente £135 (eg Amazon etc)

Per spedizione di prodotti con valore complessivo non eccedente £135 inviati dall’UE a destinatari situati Regno Unito a seguito di vendita su marketplace:

· Non si applicherà alcun dazio doganale in dogana (low value relief);

· L’IVA sarà dichiarata e versata trimestralmente dal marketplace. Per chi pone in essere solo vendite UE verso UK tramite marketplace, pertanto, la p iva UK non dovrebbe essere

necessaria.

4. Vendite tramite marketplace spedizioni transfrontaliere UE verso UK per valore eccedente £135 (eg Amazon etc)

Si applica lo stesso regime di cui al paragrafo 2 “Vendite su sito con spedizioni transfrontaliere UE verso UK di valore eccedente £135”.

5. Vendite su sito con spedizione da Regno Unito a Regno Unito

Se la merce è in Regno Unito al momento della vendita, ad esempio perché si ha stock in UK oppure per triangolazione con fornitore locale, ci vuole partita IVA britannica. Non vi sono novità rispetto all’attuale disciplina in essere.

6. Vendite tramite marketplace con spedizione da Regno Unito a Regno Unito

A prescindere dal valore della spedizione, ove si usi la logistica di Amazon o altri marketplace, l’iva sulle vendite interne a consumatori locali dovrà essere dichiarata e versata dal marketplace.

Nel caso 6), la partita IVA UK servirà comunque al merchant per:

· per chi ha stock in UK, la p iva UK sarà necessaria per ottenere rimborso dell’IVA applicata all’importazione dei prodotti verso magazzino Amazon;

· per le vendite UK su UK a consumatori tramite Amazon sarà necessario dichiarare tali vendite in dichiarazione trimestrale, seppur a zero visto che Amazon sarà responsabile per il versamento dell’IVA; e

· per le vendite UK su UK a imprese locali (B2B), l’IVA dovrà invece essere dichiarata e versata dal merchant, anche nei casi di vendite tramite marketplace, esattamente come accade ora.

Si segnala che il merchant italiano che abbia superato la soglia di £70,000 in vendite verso il Regno Unito, dovrà continuare a versare l’IVA trimestralmente fino a 30/6/2021 per le vendite a consumatori situati in Irlanda del Nord, a prescindere dal valore della vendita, dato che questo territorio rimarrà all’interno dell’Unione doganale e IVA anche dopo il 31/12/2020.

 

 

Per opportuna memoria, si ricorda che per qualificare una operazione come intracomunitaria è necessaria la verifica contestuale di 4 requisiti:

I.               Soggettività passiva ai fini IVA degli operatori;

II.             Onerosità della cessione del bene mobile materiale trasferito

III.            Trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale

IV.           Spostamento del bene da uno stato comunitario allaltro

Senza questi requisiti la cessione risulta soggetta ad imposta nel Paese del cedente.

 

Dal 01/01/2020 per dimostrare una cessione intracomunitaria, e beneficiare della non applicazione dellIVA ai sensi dellart. 41 DL 331/1993, il cedente dovrà essere in possesso di specifici documenti per provare leffettivo spostamento della merce dallItalia da un altro stato membro.

Gli elementi di prova sono diversi a seconda che il trasporto sia a carico del cedente (o da un terzo per suo conto) ovvero dellacquirente (o da un terzo per suo conto).

 

  1. In caso di trasporto a cura del venditore (o da un terzo per suo conto) gli elementi da conservare in caso di verifica dellamministrazione sono i seguenti:
    1. Almeno 2 dei seguenti documenti (non contraddittori e rilasciati da parti diverse dal venditore e dallacquirente):

                                          i.    DdT o CRM firmato da cedente, cessionario o vettore

                                              ii.     Polizza di carico

                                            iii.     Fattura di trasporto aereo

                                       iv.    Fattura emessa dallo spedizioniere

oppure

    1. Uno qualsiasi degli elementi di cui al punto a. in combinazione con uno qualsiasi dei seguenti documenti:

                                               i.     Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;

                                              ii.     Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che confermano larrivo dei beni nello stato membro di destinazione;

                                       iii.    Ricevuta rilasciata da un depositario nello stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.

 

  1. In caso di trasporto a cura dellacquirente (o da un terzo per suo conto) gli elementi da conservare in caso di verifica dellamministrazione sono i seguenti:
    1. Dichiarazione rilasciata dal cessionario entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione con la quale il cliente certifichi che la merce è giunta nel paese di destinazione. Tale dichiarazione (elemento necessario ma non sufficiente alla prova) deve riportare:

                                               i.     La data del rilascio

                                              ii.     Il nome e lindirizzo dellacquirente

                                            iii.     La quantità e la natura dei beni

                                            iv.     La data e il luogo di arrivo

                                             v.     Nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto

                                            vi.     Lidentificazione della persona che accetta i beni per conto dellacquirente

    1. Oltre alla certificazione di cui al punto a., almeno 2 dei seguenti documenti (non contraddittori e rilasciati due diverse parti indipendenti luna dallaltra):

                                          i.    DdT o CRM firmato da cedente, cessionario o vettore

                                              ii.     Polizza di carico

                                            iii.     Fattura di trasporto aereo

                                       iv.    Fattura emessa dallo spedizioniere

oppure

  1. Oltre alla certificazione di cui al punto a., uno qualsiasi degli elementi di cui al punto b. in combinazione con uno qualsiasi dei seguenti documenti:

                                               i.     Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;

                                              ii.     Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che confermano larrivo dei beni nello stato membro di destinazione;

                                       iii.    Ricevuta rilasciata da un depositario nello stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.

 

Si riassume brevemente nelle due tabelle che seguono

 

 

 

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OGGETTO: RICHIESTA MENSILE INTRASTAT

 

Chiedo cortesemente come ogni mese, a chi tiene la contabilità presso la ditta, di rispondere sempre al seguente indirizzo di posta elettronica matteo.pandolfi@studiomarchi.org, anche se non avete effettuato operazioni con soggetti intrastat.

 

Per chi ha la contabilità interna allo Studio Marchi:

per un controllo periodico dei documenti intrastat e black list e per una  corretta tenuta della contabilità, è obbligatorio consegnare mensilmente, entro il 10 del mese successivo, tutti i documenti contabili.

 

Promemoria adempimenti per vendite allestero

 

Si ricorda che per dimostrare luscita della merce dal territorio dello stato, lagenzia delle dogane richiede la documentazione elencata di seguito.

 

Per le cessioni intracomunitarie:

 

  1. prova dellavvenuto pagamento tracciato (bonifico, assegno, versamento su c/c postale, ecc);
  2. prova delleffettiva movimentazione del bene
    1. in caso di vettore procurarsi la lettera di vettura CMR firmata da tutti i soggetti: mittente, trasportatore e dal destinatario;
    2. in caso di cessione senza vettore, farsi mandare dal cliente una dichiarazione tramite e-mail o fax che attesti che la merce è effettivamente pervenuta a destinazione nellaltro stato membro;
    3. in alternativa farsi mandare il Modello INTRASTAT, relativo alla merce consegnata, e presentato dal cliente nel suo paese;
  3. stampa della corretta e valida iscrizione negli elenchi VIES del codice IVA del cliente, dal sito http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.htm. Si suggerisce di fare fotocopia di un documento di identità del cliente.

Nel caso manchi la documentazione (sopra elencata) che dimostri leffettivo arrivo a destinazione in un paese intracomunitario, per lamministrazione finanziaria vale la presunzione che la merce non sia uscita dal territorio italiano, pertanto richiederà iva e sanzioni fino al 200% dellimposta non applicata in fattura.

 

Per le esportazioni:

 

  1. ottenimento del codice MRN (entro 90 giorni dalla data di esportazione) e la seguente stampa dal sito http://www1.agenziadogane.it/ed/servizi/esportazione/inserisci.htm della ricevuta con la verifica delleffettiva uscita della merce dal territorio italiano. Il visto uscire deve essere allegato alla relativa fattura entro 90 giorni dalla data di emissione della stessa. Trascorsi i 90 giorni senza che sia stato ricevuto il visto uscire, occorre fatturare lIVA non evidenziata nella fattura originaria già emessa ai sensi dellart. 8 DpR 633/72.

 

Lazienda cedente è sempre responsabile della dimostrazione effettiva della cessione intracomunitaria o dellesportazione.

 

 

 

I DOCUMENTI CONTABILI (FATTURE, RICEVUTE, O ALTRI DOCUMENTI DI ACQUISTO) DI IMPORTO SUPERIORE A 77,47 EURO, EMESSI SENZA APPLICAZIONE DELLIVA, DEVONO ESSERE INTEGRATI CON LAPPLICAZIONE DI UNA MARCA DA BOLLO DI EURO 2,00.

TRA LE FATTISPECIE IN ESAME RIENTRANO (ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO):

  • FATTURE E NOTE DI CREDITO RICEVUTE NON IMPONIBILI ART. 8 C. 1 L. C
  • CONTABILI DI RICEVUTA PER AFFITTI SENZA IVA

IN CASO DI OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO DELLIMPOSTA DI BOLLO DOVUTA, LE SANZIONI PREVISTE VARIANO DA 1 A 5 VOLTE LIMPOSTA EVASA.

 

 

 

A tutti i clienti

IMPORTANTE:

Ricordo che, per evitare sanzioni, è sempre necessario:

1.  Verificare che tutte le fatture di esportazione (emesse a clienti extracomunitari ex art. 8 dpr 633/72) siano complete del visto uscire (timbro delle dogane o verifica MRN). Il visto uscire deve essere allegato alla relativa fattura entro 90 giorni dalla data di emissione della stessa. Trascorsi i 90 giorni senza che sia stato ricevuto il visto uscire, occorre fatturare lIVA non evidenziata nella fattura originaria già emessa ai sensi dellart. 8 DpR 633/72.

2.  Verificare per ogni fattura intracomunitaria (emessa a clienti appartenenti a paesi della Comunità europea ex art. 41 DL 331/93) il codice iva intracomunitario attraverso il canale VIES presente nel sito dellAgenzia delle Entrate: http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.htm . Se il codice IVA non risultasse valido per un qualsiasi motivo, non sarà possibile emettere la fattura ex art. 41 DL 331/93, ma andrà evidenziata lIVA in fattura.

ACQUISTI E VENDITE INTRACOMUNITARIE

Chi non avesse mai effettuato acquisti o cessioni intracomunitarie, e volesse iniziare deve contattare lo Studio Marchi almeno 30 giorni prima per poter effettuare liscrizione al registro internazionale VIES. In caso contrario gli acquisti e le cessioni saranno soggette allIVA di legge.

 

Sempre a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti.

 

 

 

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