NUOVE INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI ELENCHI INTRASTAT
Dal 01/01/2022 è obbligatorio
indicare negli elenchi intrastat cessioni IL PAESE DI ORIGINE DELLE MERCI
(origine non preferenziale o “made
in”).
Per ogni articolo
presente in fattura sarà necessario indicare il paese in cui il prodotto
ha subito l’ultima trasformazione o lavorazione
sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la
fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante
del processo di fabbricazione.
Un bene è originario del
Paese dove è interamente ottenuto/prodotto o sostanzialmente lavorato (che
abbia determinato la fabbricazione di un prodotto nuovo) o che rappresenta una
stadio importante del processo di fabbricazione (esempio: tessuto realizzato in
Italia da filato extra-UE).
In caso di ultima
lavorazione o trasformazione non economicamente giustificata oppure minima
realizzata in più paesi, occorre indicare il paese in cui è originaria la
maggior parte dei materiali (per peso o per valore a seconda della classe
merceologica di appartenenza).
Niente Intrastat per le
cessioni con San Marino anche con fattura cartacea
Con avviso pubblicato il
17 dicembre (datato 16), l’agenzia delle Dogane
ufficializza, dal 01/01/2022, il venir meno dell’obbligo
di presentazione del modello Intrastat per le cessioni di beni nei confronti di
soggetti sammarinesi
Le Dogane precisano
altresì che l’obbligo non sussiste neppure in caso di
emissione di fatture in formato cartaceo.
Tutte le cessioni di
beni verso San Marino, a prescindere dalle modalità di fatturazione,
elettronica o analogica, sono quindi escluse dalla segnalazione nei predetti
modelli (gli acquisti da San Marino, si rammenta, non sono mai stati oggetto di
segnalazione in Intrastat e nemmeno le prestazioni di servizi rese/ricevute).
Fatture elettroniche verso SAN MARINO
Si ricorda che dal
01-10-2021 su tutte le fatture elettroniche emesse verso clienti della
Repubblica di San Marino dovrà essere inserito il seguente codice destinatario
2 R 4 G T O 8
(i caratteri sottolineati in grassetto sono lettere) in
sostituzione di XXXXXXX che per le fatture elettroniche verso San Marino non
dovrà più essere usato.
N o v i t à 2 0 2 1
E-commerce B2C
Dall’1.7.2021,
per i soggetti che vendono tramite commercio elettronico, è entrato in
vigore la NUOVA DISCIPLINA IVA del commercio transfrontaliero nei
confronti di consumatori finali (privati) con l’applicazione
del nuovo regime O.S.S. (One Stop Shop).
È stata prevista una soglia
unica annuale di euro 10.000,00 riferita a tutti gli stati UE, al di sotto
della quale le cessioni sono rilevanti nello Stato del cedente. Tale soglia è
riferita sia alle vendite a distanza che alle prestazioni di servizi rese a
consumatori finali residenti in altri paesi UE.
In caso di superamento
in corso d’anno della predetta soglia di 10.000,00
euro, l’IVA è applicata nello Stato di destinazione a
decorrere dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia. In
questo caso il cedente può evitare di identificarsi ai fini IVA nello stato UE
dell’acquirente, optando per il regime semplificato
O.S.S.
È necessario monitorare
le vendite a soggetti privati UE per procedere, in caso di superamento
della soglia, alla eventuale iscrizione al regime OSS entro i termini di legge.
Per ogni ulteriore
chiarimento, contattate il dott. Pandolfi Matteo.
Ripristino delle
operazioni doganali tra UE e Regno Unito
Codice EORI
(Economic Operators Registration and Identification)
Dal 1°
gennaio 2021 tutte le cessioni di merci dall’Italia
verso il Regno Unito rappresenteranno operazioni di esportazione non
imponibili ai sensi dell’art. 8 DPR 633/72. Sarà
perciò necessario espletare formalità doganali.
Affinché le merci non
vengano bloccate in dogana con eventuali multe e/o sequestro del carico, entrambi
gli operatori (cedente/esportatore e cessionario/importatore) devono
essere in possesso del codice EORI.
Qualsiasi operatore
economico stabilito nel territorio doganale dell’Unione
Europea necessita, ai fini doganali, di un numero EORI.
È necessario verificare
la validità (possesso) del numero EORI al seguente link:
(inserire il codice
paese seguito dalla partita IVA senza spazi, esempio IT01234567890, GB12345678,
ESB87654321, ATU88888888).
Nel caso un operatore ne
sia sprovvisto, è necessario farne richiesta (all’Agenzia
delle Dogane) prima della spedizione della merce.
Per richiedere
il numero EORI occorre:
- Accedere
al sito
- Scaricare
e compilare il modello
- Il
modulo compilato per la richiesta del codice EORI può essere inviato
via PEC firmato e scansionato allegando un documento di riconoscimento
del rappresentante legale della azienda. Il modulo deve essere inviato
naturalmente alla sede dell’Agenzia delle Dogane
di competenza in base alla sede dell’azienda
richiedente. Gli indirizzi PEC degli uffici sono reperibili sul seguente
sito:
https://www.adm.gov.it/portale/posta-elettronica-certificata-pec-
(esempio, per PESARO: dogane.ancona@pec.adm.gov.it, per
BOLOGNA: dogane.bologna@pec.adm.gov.it
, per RIMINI: dogane.rimini@pec.adm.gov.it)
E-COMMERCE CON REGNO UNITO DOPO IL 31/12/2021
A partire dall’1 gennaio 2021, il
regime IVA applicabile alle spedizioni dall’Europa al Regno Unito sarà
strettamente condizionato dal valore della spedizione e dal canale di vendita.
Ci sono varie casistiche:
1. Vendite su sito con spedizioni
transfrontaliere UE verso UK di valore non eccedente £135
Per spedizione di prodotti con valore
complessivo non eccedente £135 inviati dall’UE a destinatari situati in Regno
Unito:
· Non si applicherà alcun dazio
doganale in dogana (low value relief);
· L’IVA sarà dichiarata e versata
trimestralmente dal venditore europeo, dotatosi di partita IVA britannica.
Non ci sono soglie minime di volume
d’affari annuo per l’applicazione delle nuove regole distance selling UK: di
conseguenza, anche il venditore europeo che ponga in essere un limitato numero
di vendite sotto il valore di £135 dovrà munirsi di partita IVA britannica.
Per calcolare la soglia di £135, si
deve guardare al valore dei prodotti, non a eventuali altri oneri, come le
spese di spedizione. Una volta accertato che il valore della spedizione non
eccede £135, si deve però applicare l’IVA britannica sul valore della
spedizione più spese di spedizione. Quindi una spedizione da £100 + 10£ spese
di spedizione sará soggetta a 20% IVA: debito IVA £22.
2. Vendite su sito con spedizioni
transfrontaliere UE verso UK di valore eccedente £135
Tali spedizioni saranno soggette a
potenziali dazi e all’IVA. Non ci si potrà avvalere della partita IVA UK per
dichiarare tali operazioni. Ne consegue che il merchant dovrà decidere se:
· Inglobare dazi doganali e IVA nel
prezzo di vendita e incaricare il corriere di versare gli oneri d’importazione
(Duty delivery paid;
· Non inglobare dazi doganali e IVA nel
prezzo di vendita: in tal caso, sarà il destinatario britannico a dover assolvere
i dazi e l’IVA pagandoli al corriere/poste (Delivered at Place/Delivery duty
unpaid).
I dazi doganali possono essere
calcolati consultando questo link:
https://rlink.re/l/fb07353d/56ba/413f/b3bb/c1a97ae000b4
3. Vendite tramite marketplace con
spedizioni transfrontaliere UE verso UK per valore non eccedente £135 (eg
Amazon etc)
Per spedizione di prodotti con valore
complessivo non eccedente £135 inviati dall’UE a destinatari situati Regno
Unito a seguito di vendita su marketplace:
· Non si applicherà alcun dazio
doganale in dogana (low value relief);
· L’IVA sarà dichiarata e versata
trimestralmente dal marketplace. Per chi pone in essere solo vendite UE verso
UK tramite marketplace, pertanto, la p iva UK non dovrebbe essere
necessaria.
4. Vendite tramite marketplace
spedizioni transfrontaliere UE verso UK per valore eccedente £135 (eg Amazon
etc)
Si applica lo stesso regime di cui al
paragrafo 2 “Vendite su sito con spedizioni transfrontaliere UE verso UK di
valore eccedente £135”.
5. Vendite su sito con spedizione da Regno Unito
a Regno Unito
Se la merce è in Regno Unito al momento della
vendita, ad esempio perché si ha stock in UK oppure per triangolazione con
fornitore locale, ci vuole partita IVA britannica. Non vi sono novità rispetto
all’attuale disciplina in essere.
6. Vendite tramite marketplace con spedizione da
Regno Unito a Regno Unito
A prescindere dal valore della spedizione, ove si
usi la logistica di Amazon o altri marketplace, l’iva sulle vendite interne a
consumatori locali dovrà essere dichiarata e versata dal marketplace.
Nel caso 6), la partita IVA UK servirà comunque
al merchant per:
· per
chi ha stock in UK, la p iva UK sarà necessaria per ottenere rimborso dell’IVA
applicata all’importazione dei prodotti verso magazzino Amazon;
· per
le vendite UK su UK a consumatori tramite Amazon sarà necessario dichiarare
tali vendite in dichiarazione trimestrale, seppur a zero visto che Amazon sarà
responsabile per il versamento dell’IVA; e
· per
le vendite UK su UK a imprese locali (B2B), l’IVA dovrà invece essere
dichiarata e versata dal merchant, anche nei casi di vendite tramite marketplace,
esattamente come accade ora.
Si segnala che il merchant italiano che abbia
superato la soglia di £70,000 in vendite verso il Regno Unito, dovrà continuare
a versare l’IVA trimestralmente fino a 30/6/2021 per le vendite a consumatori
situati in Irlanda del Nord, a prescindere dal valore della vendita, dato che
questo territorio rimarrà all’interno dell’Unione doganale e IVA anche dopo il
31/12/2020.
Per opportuna memoria,
si ricorda che per qualificare una operazione come “intracomunitaria” è necessaria la
verifica contestuale di 4 requisiti:
I.
Soggettività passiva ai fini IVA degli operatori;
II.
Onerosità della cessione del bene mobile materiale trasferito
III.
Trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale
IV.
Spostamento del bene da uno stato comunitario all’altro
Senza questi requisiti
la cessione risulta soggetta ad imposta nel Paese del cedente.
Dal 01/01/2020
per dimostrare una cessione intracomunitaria, e beneficiare della non
applicazione dell’IVA ai sensi dell’art.
41 DL 331/1993, il cedente dovrà essere in possesso di specifici documenti per
provare l’effettivo spostamento della merce dall’Italia da un altro stato membro.
Gli elementi di prova
sono diversi a seconda che il trasporto sia a carico del cedente (o da un terzo
per suo conto) ovvero dell’acquirente (o da un terzo
per suo conto).
- In
caso di trasporto
a cura del venditore (o da un terzo per suo conto) gli
elementi da conservare in caso di verifica dell’amministrazione
sono i seguenti:
- Almeno
2
dei seguenti documenti (non contraddittori e rilasciati da parti
diverse dal venditore e dall’acquirente):
i. DdT
o CRM firmato da cedente, cessionario o vettore
ii. Polizza
di carico
iii. Fattura
di trasporto aereo
iv. Fattura
emessa dallo spedizioniere
oppure
- Uno
qualsiasi degli elementi di cui al punto a. in
combinazione con uno qualsiasi dei seguenti documenti:
i. Polizza
assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti
bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;
ii. Documenti
ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che
confermano l’arrivo dei beni nello stato membro di
destinazione;
iii. Ricevuta
rilasciata da un depositario nello stato membro di destinazione che confermi il
deposito dei beni in tale stato membro.
- In
caso di trasporto
a cura dell’acquirente (o da un terzo per suo
conto) gli
elementi da conservare in caso di verifica dell’amministrazione
sono i seguenti:
- Dichiarazione
rilasciata dal cessionario entro il decimo giorno del mese successivo
alla cessione con la quale il cliente certifichi che la merce è
giunta nel paese di destinazione. Tale dichiarazione
(elemento necessario ma non sufficiente alla prova) deve riportare:
i. La
data del rilascio
ii. Il
nome e l’indirizzo dell’acquirente
iii. La
quantità e la natura dei beni
iv. La
data e il luogo di arrivo
v. Nel
caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo
di trasporto
vi. L’identificazione della persona che accetta i beni per conto
dell’acquirente
- Oltre
alla certificazione di cui al punto a., almeno 2 dei seguenti
documenti (non contraddittori e rilasciati due diverse
parti indipendenti l’una dall’altra):
i. DdT
o CRM firmato da cedente, cessionario o vettore
ii. Polizza
di carico
iii. Fattura
di trasporto aereo
iv. Fattura
emessa dallo spedizioniere
oppure
- Oltre
alla certificazione di cui al punto a., uno qualsiasi degli elementi di
cui al punto b.
in combinazione con uno qualsiasi dei seguenti documenti:
i. Polizza
assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti
bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;
ii. Documenti
ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che
confermano l’arrivo dei beni nello stato membro di
destinazione;
iii. Ricevuta
rilasciata da un depositario nello stato membro di destinazione che confermi il
deposito dei beni in tale stato membro.
Si riassume brevemente
nelle due tabelle che seguono
------------
OGGETTO:
RICHIESTA MENSILE INTRASTAT
Chiedo
cortesemente come ogni mese, a chi tiene la contabilità presso la ditta, di rispondere
sempre al seguente indirizzo di posta elettronica matteo.pandolfi@studiomarchi.org,
anche se non avete effettuato operazioni con soggetti intrastat.
Per
chi ha la contabilità interna allo Studio Marchi:
per
un controllo periodico dei documenti intrastat e black list e per una
corretta tenuta della contabilità, è obbligatorio
consegnare mensilmente, entro il 10 del mese successivo, tutti i documenti
contabili.
Promemoria
adempimenti per vendite all’estero
Si
ricorda che per dimostrare l’uscita della merce dal
territorio dello stato, l’agenzia delle dogane richiede
la documentazione elencata di seguito.
Per
le cessioni intracomunitarie:
- prova
dell’avvenuto pagamento tracciato
(bonifico, assegno, versamento su c/c postale, ecc…);
- prova
dell’effettiva movimentazione del bene
- in
caso di vettore procurarsi la lettera di vettura CMR firmata da
tutti i soggetti: mittente, trasportatore e dal destinatario;
- in
caso di cessione senza vettore, farsi mandare dal cliente una
dichiarazione tramite e-mail o fax che attesti che la merce
è effettivamente pervenuta a destinazione nell’altro
stato membro;
- in
alternativa farsi mandare il Modello INTRASTAT, relativo alla merce
consegnata, e presentato dal cliente nel suo paese;
- stampa
della corretta e valida iscrizione negli elenchi VIES del codice IVA del
cliente, dal sito http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.htm.
Si suggerisce di fare fotocopia di un documento di identità del cliente.
Nel caso manchi la
documentazione (sopra elencata) che dimostri l’effettivo
arrivo a destinazione in un paese intracomunitario, per l’amministrazione
finanziaria vale la presunzione che la merce non sia uscita dal territorio
italiano, pertanto richiederà iva e sanzioni fino al 200% dell’imposta
non applicata in fattura.
Per
le esportazioni:
- ottenimento del codice MRN (entro 90 giorni
dalla data di esportazione) e la seguente stampa dal sito http://www1.agenziadogane.it/ed/servizi/esportazione/inserisci.htm
della ricevuta con la verifica dell’effettiva
uscita della merce dal territorio italiano. Il visto uscire deve essere
allegato alla relativa fattura entro 90 giorni dalla data di emissione
della stessa. Trascorsi i 90 giorni senza che sia stato ricevuto il visto
uscire, occorre fatturare l’IVA non evidenziata
nella fattura originaria già emessa ai sensi dell’art.
8 DpR 633/72.
L’azienda cedente è sempre responsabile della dimostrazione
effettiva della cessione intracomunitaria o dell’esportazione.
I
DOCUMENTI CONTABILI (FATTURE, RICEVUTE, O ALTRI DOCUMENTI DI ACQUISTO) DI
IMPORTO SUPERIORE A 77,47 EURO, EMESSI SENZA APPLICAZIONE DELL’IVA,
DEVONO ESSERE INTEGRATI CON L’APPLICAZIONE DI UNA MARCA
DA BOLLO DI EURO 2,00.
TRA
LE FATTISPECIE IN ESAME RIENTRANO (ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO):
- FATTURE E NOTE DI
CREDITO RICEVUTE NON IMPONIBILI ART. 8 C. 1 L. C
- CONTABILI DI RICEVUTA
PER AFFITTI SENZA IVA
IN
CASO DI OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA, LE SANZIONI PREVISTE
VARIANO DA 1 A 5 VOLTE L’IMPOSTA EVASA.
A tutti i clienti
IMPORTANTE:
Ricordo che, per evitare sanzioni, è
sempre necessario:
1.
Verificare
che tutte le fatture di esportazione (emesse a clienti extracomunitari
ex art. 8 dpr 633/72) siano complete del visto uscire (timbro delle dogane o
verifica MRN). Il visto uscire deve essere allegato alla relativa fattura entro
90 giorni dalla data di emissione della stessa. Trascorsi i 90 giorni senza che
sia stato ricevuto il visto uscire, occorre fatturare l’IVA
non evidenziata nella fattura originaria già emessa ai sensi dell’art. 8 DpR 633/72.
2.
Verificare
per ogni fattura intracomunitaria (emessa a clienti appartenenti a paesi
della Comunità europea ex art. 41 DL 331/93) il codice iva intracomunitario
attraverso il canale VIES presente nel sito dell’Agenzia
delle Entrate: http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.htm
. Se il codice IVA non risultasse valido per un qualsiasi motivo, non sarà
possibile emettere la fattura ex art. 41 DL 331/93, ma andrà evidenziata l’IVA in fattura.
ACQUISTI E VENDITE INTRACOMUNITARIE
Chi non avesse mai effettuato
acquisti o cessioni intracomunitarie, e volesse iniziare deve contattare lo
Studio Marchi almeno 30 giorni prima per poter effettuare l’iscrizione
al registro internazionale VIES. In caso contrario gli acquisti e le cessioni
saranno soggette all’IVA di legge.
Sempre a disposizione per ulteriori
eventuali chiarimenti.