Marchi dott. Massimo

Marchi dott. Massimo
Dottore Commercialista - Revisore Legale dei Conti

CURRICULUM

Marchi Dott. Massimo nato a Pesaro (PU) il 08/03/1962 residente a Pesaro (PU) coniugato, due figli.


CURRICULUM VITAE
-
Ha conseguito la laurea in economia e commercio
a 23 anni presso l'Università di Ancona il 29 ottobre 1985. Abilitato
all'esercizio della professione di Dottore Commercialista a 24 anni nella prima
sessione 1986;
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Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di
Pesaro n.ro 134/A dall’11 settembre 1986;
-
Iscritto nell’ Elenco dei Revisori dei conti degli
Enti Locali Fascia 1 - Fascia 2 – Fascia 3;
-
Svolge la professione di Dottore Commercialista
con studio in C.so XI Settembre n. 79 a Pesaro dal 1 marzo 1986;
-
Iscritto al ruolo dei consulenti
Tecnico-Giudiziari del Tribunale di Pesaro dal
08 gennaio 1991;
-
Iscritto dal 1992 all'Albo dei Revisori
Contabili al n.ro 35224 ai sensi del D. Lgs. 27.1.1992 n. 88 e del DPR 20/11/92
n. 474 con Decreto Ministeriale 12.4.1995 G.U. n. 31 bis del 21.4.1995;
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Consigliere di amministrazione del Consiglio di
Amministrazione dell'Università di Urbino dal 02/12/1998 al 15/12/2000;
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Consigliere dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti di Pesaro e Urbino nel triennio 1996-1998;
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Consigliere dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti di Pesaro e Urbino nel triennio 1999-2001;
-
Consigliere Regionale dell’Associazione
Dottori Commercialisti delle Marche dal 1992 al 1995;
-
Consigliere Nazionale dell’Associazione Dottori
Commercialisti dal 1996 al 1999;
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Sindaco revisore supplente dell’E.R.S.U.
dell’Università di Urbino dal 2001;
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Componente del Collegio Sindacale dell’Ente
Rossini Opera Festival per il quadriennio 2003 – 2007.
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Componente del Collegio Sindacale dell’Ente
Rossini Opera Festival per il quadriennio 2007 – 2011.
-
Componente del Nucleo di Valutazione nomina del
Ministero dell’Università del Conservatorio Statale di Musica “ G. Rossini” per
il triennio 2006 – 2009.
-
Componente del Nucleo di Valutazione nomina del
Ministero dell’Università del Conservatorio Statale di Musica “ G. Rossini” per
il triennio 2009 – 2012.
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Componente del Collegio dei Revisori del Comune di Pesaro per il triennio 2009-2012;
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Componente del Collegio dei Revisori del Comune di Pesaro per il triennio 2012-2015.
-
Componente del Nucleo di Valutazione del Conservatorio Gioacchino Rossini triennio 2019-2021 e Triennio 2022-2024 Ministero dell'Università e Della Ricerca

Componente del Collegio Sindacale dell’Ente Rossini Opera Festival per il quadriennio 2024 – 2028 -

Presta consulenze aziendali, controllo di gestione, crisi d'impresa, revisione legale, societarie,
contabili, amministrative e fiscali a diverse aziende dell’abbigliamento e
calzature, della meccanica di precisione e moto, della produzione del mobile e
dell’arredamento, della produzione e del commercio di in genere.
- Consulenza Aziendale, Fiscale, Societaria, Successoria e Divisioni tra Eredi, Procedure Concorsuali e Ristrutturazioni Aziendali.







lunedì 9 maggio 2022

INTRASTAT ELENCHI 2022

NUOVE INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI ELENCHI INTRASTAT

 

Dal 01/01/2022 è obbligatorio indicare negli elenchi intrastat cessioni IL PAESE DI ORIGINE DELLE MERCI (origine non preferenziale o made in).

Per ogni articolo presente in fattura sarà necessario indicare il paese in cui il prodotto ha subito lultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso unimpresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Un bene è originario del Paese dove è interamente ottenuto/prodotto o sostanzialmente lavorato (che abbia determinato la fabbricazione di un prodotto nuovo) o che rappresenta una stadio importante del processo di fabbricazione (esempio: tessuto realizzato in Italia da filato extra-UE).

In caso di ultima lavorazione o trasformazione non economicamente giustificata oppure minima realizzata in più paesi, occorre indicare il paese in cui è originaria la maggior parte dei materiali (per peso o per valore a seconda della classe merceologica di appartenenza).

Niente Intrastat per le cessioni con San Marino anche con fattura cartacea

Con avviso pubblicato il 17 dicembre (datato 16), lagenzia delle Dogane ufficializza, dal 01/01/2022, il venir meno dellobbligo di presentazione del modello Intrastat per le cessioni di beni nei confronti di soggetti sammarinesi

Le Dogane precisano altresì che lobbligo non sussiste neppure in caso di emissione di fatture in formato cartaceo.

Tutte le cessioni di beni verso San Marino, a prescindere dalle modalità di fatturazione, elettronica o analogica, sono quindi escluse dalla segnalazione nei predetti modelli (gli acquisti da San Marino, si rammenta, non sono mai stati oggetto di segnalazione in Intrastat e nemmeno le prestazioni di servizi rese/ricevute).

 

Fatture elettroniche verso SAN MARINO

Si ricorda che dal 01-10-2021 su tutte le fatture elettroniche emesse verso clienti della Repubblica di San Marino dovrà essere inserito il seguente codice destinatario

2 R 4 G T O 8 (i caratteri sottolineati in grassetto sono lettere) in sostituzione di XXXXXXX che per le fatture elettroniche verso San Marino non dovrà più essere usato.

 

N o v i t à   2 0 2 1

 

E-commerce B2C

Dall1.7.2021, per i soggetti che vendono tramite commercio elettronico, è entrato in vigore la NUOVA DISCIPLINA IVA del commercio transfrontaliero nei confronti di consumatori finali (privati) con lapplicazione del nuovo regime O.S.S. (One Stop Shop).

È stata prevista una soglia unica annuale di euro 10.000,00 riferita a tutti gli stati UE, al di sotto della quale le cessioni sono rilevanti nello Stato del cedente. Tale soglia è riferita sia alle vendite a distanza che alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali residenti in altri paesi UE.

In caso di superamento in corso danno della predetta soglia di 10.000,00 euro, lIVA è applicata nello Stato di destinazione a decorrere dalla cessione che ha determinato il superamento della soglia. In questo caso il cedente può evitare di identificarsi ai fini IVA nello stato UE dellacquirente, optando per il regime semplificato O.S.S.

È necessario monitorare le vendite a soggetti privati UE per procedere, in caso di superamento della soglia, alla eventuale iscrizione al regime OSS entro i termini di legge.

Per ogni ulteriore chiarimento, contattate il dott. Pandolfi Matteo.

 

 

Ripristino delle operazioni doganali tra UE e Regno Unito

Codice EORI (Economic Operators Registration and Identification)

Dal 1° gennaio 2021 tutte le cessioni di merci dallItalia verso il Regno Unito rappresenteranno operazioni di esportazione non imponibili ai sensi dellart. 8 DPR 633/72. Sarà perciò necessario espletare formalità doganali.

Affinché le merci non vengano bloccate in dogana con eventuali multe e/o sequestro del carico, entrambi gli operatori (cedente/esportatore e cessionario/importatore) devono essere in possesso del codice EORI.

Qualsiasi operatore economico stabilito nel territorio doganale dellUnione Europea necessita, ai fini doganali, di un numero EORI.

È necessario verificare la validità (possesso) del numero EORI al seguente link:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Screen=0&EoriNumb=&Expand=false&logoPath=europa%2fecl%2fimages%2flogo&Lang=it

(inserire il codice paese seguito dalla partita IVA senza spazi, esempio IT01234567890, GB12345678, ESB87654321, ATU88888888).

Nel caso un operatore ne sia sprovvisto, è necessario farne richiesta (allAgenzia delle Dogane) prima della spedizione della merce.

Per richiedere il numero EORI occorre:

  1. Accedere al sito

https://www.adm.gov.it/portale/documents/20182/889923/Modello+per+la+richiesta+di+attribuzione+del+codice+EORI_IT.pdf/0805366d-8cf0-4a63-a53a-82142b5a75bb?version=1.1

  1. Scaricare e compilare il modello
  2. Il modulo compilato per la richiesta del codice EORI può essere inviato via PEC firmato e scansionato allegando un documento di riconoscimento del rappresentante legale della azienda. Il modulo deve essere inviato naturalmente alla sede dellAgenzia delle Dogane di competenza in base alla sede dellazienda richiedente. Gli indirizzi PEC degli uffici sono reperibili sul seguente sito:

https://www.adm.gov.it/portale/posta-elettronica-certificata-pec-

(esempio, per PESARO: dogane.ancona@pec.adm.gov.it, per BOLOGNA: dogane.bologna@pec.adm.gov.it , per RIMINI: dogane.rimini@pec.adm.gov.it)

 

E-COMMERCE CON REGNO UNITO DOPO IL 31/12/2021

 

A partire dall’1 gennaio 2021, il regime IVA applicabile alle spedizioni dall’Europa al Regno Unito sarà strettamente condizionato dal valore della spedizione e dal canale di vendita.

Ci sono varie casistiche:

1. Vendite su sito con spedizioni transfrontaliere UE verso UK di valore non eccedente £135

Per spedizione di prodotti con valore complessivo non eccedente £135 inviati dall’UE a destinatari situati in Regno Unito:

· Non si applicherà alcun dazio doganale in dogana (low value relief);

· L’IVA sarà dichiarata e versata trimestralmente dal venditore europeo, dotatosi di partita IVA britannica.

Non ci sono soglie minime di volume d’affari annuo per l’applicazione delle nuove regole distance selling UK: di conseguenza, anche il venditore europeo che ponga in essere un limitato numero di vendite sotto il valore di £135 dovrà munirsi di partita IVA britannica.

Per calcolare la soglia di £135, si deve guardare al valore dei prodotti, non a eventuali altri oneri, come le spese di spedizione. Una volta accertato che il valore della spedizione non eccede £135, si deve però applicare l’IVA britannica sul valore della spedizione più spese di spedizione. Quindi una spedizione da £100 + 10£ spese di spedizione sará soggetta a 20% IVA: debito IVA £22.

2. Vendite su sito con spedizioni transfrontaliere UE verso UK di valore eccedente £135

Tali spedizioni saranno soggette a potenziali dazi e all’IVA. Non ci si potrà avvalere della partita IVA UK per dichiarare tali operazioni. Ne consegue che il merchant dovrà decidere se:

· Inglobare dazi doganali e IVA nel prezzo di vendita e incaricare il corriere di versare gli oneri d’importazione (Duty delivery paid;

· Non inglobare dazi doganali e IVA nel prezzo di vendita: in tal caso, sarà il destinatario britannico a dover assolvere i dazi e l’IVA pagandoli al corriere/poste (Delivered at Place/Delivery duty unpaid).

I dazi doganali possono essere calcolati consultando questo link:

https://rlink.re/l/fb07353d/56ba/413f/b3bb/c1a97ae000b4

3. Vendite tramite marketplace con spedizioni transfrontaliere UE verso UK per valore non eccedente £135 (eg Amazon etc)

Per spedizione di prodotti con valore complessivo non eccedente £135 inviati dall’UE a destinatari situati Regno Unito a seguito di vendita su marketplace:

· Non si applicherà alcun dazio doganale in dogana (low value relief);

· L’IVA sarà dichiarata e versata trimestralmente dal marketplace. Per chi pone in essere solo vendite UE verso UK tramite marketplace, pertanto, la p iva UK non dovrebbe essere

necessaria.

4. Vendite tramite marketplace spedizioni transfrontaliere UE verso UK per valore eccedente £135 (eg Amazon etc)

Si applica lo stesso regime di cui al paragrafo 2 “Vendite su sito con spedizioni transfrontaliere UE verso UK di valore eccedente £135”.

5. Vendite su sito con spedizione da Regno Unito a Regno Unito

Se la merce è in Regno Unito al momento della vendita, ad esempio perché si ha stock in UK oppure per triangolazione con fornitore locale, ci vuole partita IVA britannica. Non vi sono novità rispetto all’attuale disciplina in essere.

6. Vendite tramite marketplace con spedizione da Regno Unito a Regno Unito

A prescindere dal valore della spedizione, ove si usi la logistica di Amazon o altri marketplace, l’iva sulle vendite interne a consumatori locali dovrà essere dichiarata e versata dal marketplace.

Nel caso 6), la partita IVA UK servirà comunque al merchant per:

· per chi ha stock in UK, la p iva UK sarà necessaria per ottenere rimborso dell’IVA applicata all’importazione dei prodotti verso magazzino Amazon;

· per le vendite UK su UK a consumatori tramite Amazon sarà necessario dichiarare tali vendite in dichiarazione trimestrale, seppur a zero visto che Amazon sarà responsabile per il versamento dell’IVA; e

· per le vendite UK su UK a imprese locali (B2B), l’IVA dovrà invece essere dichiarata e versata dal merchant, anche nei casi di vendite tramite marketplace, esattamente come accade ora.

Si segnala che il merchant italiano che abbia superato la soglia di £70,000 in vendite verso il Regno Unito, dovrà continuare a versare l’IVA trimestralmente fino a 30/6/2021 per le vendite a consumatori situati in Irlanda del Nord, a prescindere dal valore della vendita, dato che questo territorio rimarrà all’interno dell’Unione doganale e IVA anche dopo il 31/12/2020.

 

 

Per opportuna memoria, si ricorda che per qualificare una operazione come intracomunitaria è necessaria la verifica contestuale di 4 requisiti:

I.               Soggettività passiva ai fini IVA degli operatori;

II.             Onerosità della cessione del bene mobile materiale trasferito

III.            Trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale

IV.           Spostamento del bene da uno stato comunitario allaltro

Senza questi requisiti la cessione risulta soggetta ad imposta nel Paese del cedente.

 

Dal 01/01/2020 per dimostrare una cessione intracomunitaria, e beneficiare della non applicazione dellIVA ai sensi dellart. 41 DL 331/1993, il cedente dovrà essere in possesso di specifici documenti per provare leffettivo spostamento della merce dallItalia da un altro stato membro.

Gli elementi di prova sono diversi a seconda che il trasporto sia a carico del cedente (o da un terzo per suo conto) ovvero dellacquirente (o da un terzo per suo conto).

 

  1. In caso di trasporto a cura del venditore (o da un terzo per suo conto) gli elementi da conservare in caso di verifica dellamministrazione sono i seguenti:
    1. Almeno 2 dei seguenti documenti (non contraddittori e rilasciati da parti diverse dal venditore e dallacquirente):

                                          i.    DdT o CRM firmato da cedente, cessionario o vettore

                                              ii.     Polizza di carico

                                            iii.     Fattura di trasporto aereo

                                       iv.    Fattura emessa dallo spedizioniere

oppure

    1. Uno qualsiasi degli elementi di cui al punto a. in combinazione con uno qualsiasi dei seguenti documenti:

                                               i.     Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;

                                              ii.     Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che confermano larrivo dei beni nello stato membro di destinazione;

                                       iii.    Ricevuta rilasciata da un depositario nello stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.

 

  1. In caso di trasporto a cura dellacquirente (o da un terzo per suo conto) gli elementi da conservare in caso di verifica dellamministrazione sono i seguenti:
    1. Dichiarazione rilasciata dal cessionario entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione con la quale il cliente certifichi che la merce è giunta nel paese di destinazione. Tale dichiarazione (elemento necessario ma non sufficiente alla prova) deve riportare:

                                               i.     La data del rilascio

                                              ii.     Il nome e lindirizzo dellacquirente

                                            iii.     La quantità e la natura dei beni

                                            iv.     La data e il luogo di arrivo

                                             v.     Nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto

                                            vi.     Lidentificazione della persona che accetta i beni per conto dellacquirente

    1. Oltre alla certificazione di cui al punto a., almeno 2 dei seguenti documenti (non contraddittori e rilasciati due diverse parti indipendenti luna dallaltra):

                                          i.    DdT o CRM firmato da cedente, cessionario o vettore

                                              ii.     Polizza di carico

                                            iii.     Fattura di trasporto aereo

                                       iv.    Fattura emessa dallo spedizioniere

oppure

  1. Oltre alla certificazione di cui al punto a., uno qualsiasi degli elementi di cui al punto b. in combinazione con uno qualsiasi dei seguenti documenti:

                                               i.     Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;

                                              ii.     Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che confermano larrivo dei beni nello stato membro di destinazione;

                                       iii.    Ricevuta rilasciata da un depositario nello stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.

 

Si riassume brevemente nelle due tabelle che seguono

 

 

 

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OGGETTO: RICHIESTA MENSILE INTRASTAT

 

Chiedo cortesemente come ogni mese, a chi tiene la contabilità presso la ditta, di rispondere sempre al seguente indirizzo di posta elettronica matteo.pandolfi@studiomarchi.org, anche se non avete effettuato operazioni con soggetti intrastat.

 

Per chi ha la contabilità interna allo Studio Marchi:

per un controllo periodico dei documenti intrastat e black list e per una  corretta tenuta della contabilità, è obbligatorio consegnare mensilmente, entro il 10 del mese successivo, tutti i documenti contabili.

 

Promemoria adempimenti per vendite allestero

 

Si ricorda che per dimostrare luscita della merce dal territorio dello stato, lagenzia delle dogane richiede la documentazione elencata di seguito.

 

Per le cessioni intracomunitarie:

 

  1. prova dellavvenuto pagamento tracciato (bonifico, assegno, versamento su c/c postale, ecc);
  2. prova delleffettiva movimentazione del bene
    1. in caso di vettore procurarsi la lettera di vettura CMR firmata da tutti i soggetti: mittente, trasportatore e dal destinatario;
    2. in caso di cessione senza vettore, farsi mandare dal cliente una dichiarazione tramite e-mail o fax che attesti che la merce è effettivamente pervenuta a destinazione nellaltro stato membro;
    3. in alternativa farsi mandare il Modello INTRASTAT, relativo alla merce consegnata, e presentato dal cliente nel suo paese;
  3. stampa della corretta e valida iscrizione negli elenchi VIES del codice IVA del cliente, dal sito http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.htm. Si suggerisce di fare fotocopia di un documento di identità del cliente.

Nel caso manchi la documentazione (sopra elencata) che dimostri leffettivo arrivo a destinazione in un paese intracomunitario, per lamministrazione finanziaria vale la presunzione che la merce non sia uscita dal territorio italiano, pertanto richiederà iva e sanzioni fino al 200% dellimposta non applicata in fattura.

 

Per le esportazioni:

 

  1. ottenimento del codice MRN (entro 90 giorni dalla data di esportazione) e la seguente stampa dal sito http://www1.agenziadogane.it/ed/servizi/esportazione/inserisci.htm della ricevuta con la verifica delleffettiva uscita della merce dal territorio italiano. Il visto uscire deve essere allegato alla relativa fattura entro 90 giorni dalla data di emissione della stessa. Trascorsi i 90 giorni senza che sia stato ricevuto il visto uscire, occorre fatturare lIVA non evidenziata nella fattura originaria già emessa ai sensi dellart. 8 DpR 633/72.

 

Lazienda cedente è sempre responsabile della dimostrazione effettiva della cessione intracomunitaria o dellesportazione.

 

 

 

I DOCUMENTI CONTABILI (FATTURE, RICEVUTE, O ALTRI DOCUMENTI DI ACQUISTO) DI IMPORTO SUPERIORE A 77,47 EURO, EMESSI SENZA APPLICAZIONE DELLIVA, DEVONO ESSERE INTEGRATI CON LAPPLICAZIONE DI UNA MARCA DA BOLLO DI EURO 2,00.

TRA LE FATTISPECIE IN ESAME RIENTRANO (ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO):

  • FATTURE E NOTE DI CREDITO RICEVUTE NON IMPONIBILI ART. 8 C. 1 L. C
  • CONTABILI DI RICEVUTA PER AFFITTI SENZA IVA

IN CASO DI OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO DELLIMPOSTA DI BOLLO DOVUTA, LE SANZIONI PREVISTE VARIANO DA 1 A 5 VOLTE LIMPOSTA EVASA.

 

 

 

A tutti i clienti

IMPORTANTE:

Ricordo che, per evitare sanzioni, è sempre necessario:

1.  Verificare che tutte le fatture di esportazione (emesse a clienti extracomunitari ex art. 8 dpr 633/72) siano complete del visto uscire (timbro delle dogane o verifica MRN). Il visto uscire deve essere allegato alla relativa fattura entro 90 giorni dalla data di emissione della stessa. Trascorsi i 90 giorni senza che sia stato ricevuto il visto uscire, occorre fatturare lIVA non evidenziata nella fattura originaria già emessa ai sensi dellart. 8 DpR 633/72.

2.  Verificare per ogni fattura intracomunitaria (emessa a clienti appartenenti a paesi della Comunità europea ex art. 41 DL 331/93) il codice iva intracomunitario attraverso il canale VIES presente nel sito dellAgenzia delle Entrate: http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.htm . Se il codice IVA non risultasse valido per un qualsiasi motivo, non sarà possibile emettere la fattura ex art. 41 DL 331/93, ma andrà evidenziata lIVA in fattura.

ACQUISTI E VENDITE INTRACOMUNITARIE

Chi non avesse mai effettuato acquisti o cessioni intracomunitarie, e volesse iniziare deve contattare lo Studio Marchi almeno 30 giorni prima per poter effettuare liscrizione al registro internazionale VIES. In caso contrario gli acquisti e le cessioni saranno soggette allIVA di legge.

 

Sempre a disposizione per ulteriori eventuali chiarimenti.

 

 

 

 

 

lunedì 2 maggio 2022

DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANNO 2022

 

Dichiarazioni per l’anno 2021 (Modello Redditi PF 2022) delle persone fisiche, professionisti, imprenditori individuali – Richiesta documentazione

 

Di seguito abbiamo predisposto una scheda che riepiloga i dati e le informazioni necessarie allo Studio scrivente per la compilazione della dichiarazione dei redditi relativa all’an­no 2021, delle persone fisiche.

 

Lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento nella persona del dott. Pietro Loscocco.

 

Se non è stata gestita dallo Studio scrivente, consegnare  la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020 (modello 730/2021 o MODELLO REDDITI 2021 PF) o l’ultima dichiarazione presentata; i modelli F24 di versamento di tributi e contributi eseguiti fino al momento di presentazione della dichiarazione, con le eventuali compensazioni, anche se a saldo zero, indicare eventuali versamenti in eccesso effettuati per errore e per i quali non sia stata attivata la procedura di rimborso.

 

Le principali novità contenute nel modello Redditi PF 2022 sono le seguenti:

 

1. Visto Superbonus: con riferimento alle spese per interventi rientranti nel Superbonus, per le quali il contribuente fruisce della detrazione in dichiarazione, sostenute a decorrere dal 12 novembre 2021, a fronte di fatture emesse da tale data, è richiesto l’apposizione del visto di conformità;

 

2. Riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente: dall’anno d’imposta 2021 l’importo annuale del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione è aumentato a 1.200 euro;

 

3. Credito d’imposta prima casa under 36: è possibile la fruizione in dichiarazione del credito d’imposta maturato dagli under 36 con ISEE non superiore a 40.000 euro per l’acquisto della prima casa assoggettato ad IVA;

 

4. Superbonus: dall’anno d’imposta 2021, per le spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi sismabonus e ecobonus, è possibile fruire dell’aliquota maggiorata del 110%;

 

5. Colonnine di ricarica: per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica iniziati nel 2021 sono previsti dei nuovi limiti di spesa;

 

6. Recupero del patrimonio edilizio: è possibile fruire della detrazione prevista per il recupero del patrimonio edilizio anche per le spese di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;

 

7. Bonus mobili: è innalzato a 16.000 euro il limite massimo delle spese per cui è possibile fruire della relativa detrazione;

 

8. Spese veterinarie: è stato innalzato a 550 euro il limite massimo delle spese veterinarie per cui è possibile fruire della relativa detrazione;

 

9. Spese per i conservatori: è possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per l’iscrizione dei ragazzi ai conservatori, agli AFAM, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica. Si può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro;

 

10. Comparto sicurezza: è stato innalzato a 609,50 euro l’importo della detrazione spettante agli appartenenti al comparto sicurezza (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2021);

 

11. Depuratori: è possibile fruire in dichiarazione del credito d’imposta per i depuratori acqua e riduzione consumo di contenitori in plastica;

3

12. Locazioni brevi: dall’anno 2021 il regime delle locazioni brevi è applicabile solo ai contribuenti che destinano a locazione non più di 4 immobili.

 

 

Composizione e variazioni dei familiari a carico ed eventuali redditi percepiti:

sono considerati familiari a carico anche se non conviventi o residenti all’estero:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli legittimi, naturali, adottivi, affiliati o affidati che non hanno percepito, nell’anno 2021 redditi superiori a € 2.840.51, al lordo degli oneri deducibili e dell’eventuale detrazione per abitazione principale ed al netto degli interessi su titoli pubblici ancora esenti.

(Nel calcolo della soglia sopra indicata devono essere considerati, anche se non confluiscono nel quadro RN del reddito complessivo, i redditi dei contribuenti che hanno aderito al regime di minimi e a quello delle nuove iniziative produttive – forfettari e i redditi sottoposti ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione della c.d. cedolare secca). A decorrere dal periodo d’imposta 2019 la soglia reddituale per considerare un figlio fiscalmente a carico è aumentata a euro 4.000,00, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni.

- i figli con età superiore a 24 anni sono considerati a carico indipendentemente dal fatto che essi siano studenti, tirocinanti o militari di leva, purché non abbiano percepito nel 2021 redditi superiori a € 2.840,51.

Sono inoltre considerati altri familiari a carico, il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i genitori, i generi e le nuore, i suoceri, i fratelli o le sorelle ed altri parenti conviventi sotto lo stesso tetto, purché ciascuno di essi abbia conseguito redditi, nell’anno 2021 non superiori a € 2.840,51.

 

Variazioni, indicando la data, del cambio di residenza di  stato civile o nascita di figli.

Consegnare allo studio copia della documentazione rilasciata dall’anagrafe comunale relativa alle variazioni di residenza e alla nascita di figli negli anni 2021 e 2022.

Per i familiari disabili per poter usufruire della agevolazione fiscale, è necessario consegnare copia del riconoscimento della commissione handicap istituita presso A.S.U.R. ai sensi della Legge 104/92.  

A decorrere dal 2007 la detrazione per figli a carico non è più a discrezione del contribuente, ma è così regolamentata: 50% tra i due genitori o 100% al genitore con il reddito più alto. Pertanto lo studio inserirà sempre la detrazione al 50% per ciascun coniuge, ed eventuali deroghe ci dovranno essere comunicate esclusivamente per iscritto.

 

Redditi da terreni e fabbricati

- documentazione relativa alle variazioni dei redditi dei terreni e dei fabbricati: acquisto, vendita, accatastamento, variazioni catastali, successione, donazione, concessione in locazione/affitto/ comodato, fabbricati destinati ad abitazione principale, fabbricati tenuti a disposizione, im­mobili vincolati di inte­res­se storico e/o artistico, fabbricati distrutti o inagibili a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi, ecc...

-  ricevute di pagamento dell’IMU relativa al 2021 e altra documentazione rilevante ai fini dalla determinazione dell’imposta dovuta per tale anno o per l’applicazione di cause di esenzione (se non gestita dallo Studio);

- canoni di locazione relativi al 2021 anche se non percepiti (compresi i locali condominiali);

- canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti e accertati nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità;

-  canoni di locazione “convenzionali” relativi ad immobili siti in Comuni ad alta tensione abitativa;

- canoni di locazione di immobili percepiti da soggetti in condizioni di disagio abitativo conse­guente a provvedimenti di sfratto;

- canoni di locazione di immobili ad uso abitativo per i quali è stata effettuata l’opzione per la “cedolare secca” o per i quali l’opzione deve essere esercitata in dichiarazione;

- canoni di locazione di fabbricati siti in zone rurali, non abitabili al 7.5.2004 e successiva­mente ristrutturati (per gli imprenditori agricoli);

- indicare se alcuni terreni sono stati concessi in affitto nel 2021 a giovani che non abbiano superato i 40 anni e che posseggano la qualifica di coltivatori diretti;

- estremi di registrazione dei contratti di locazione, affitto e comodato;

- dati relativi all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e detenuta in locazione;

- dati relativi al credito d’imposta spettante per la riparazione, la ricostruzione o il riacquisto degli immobili danneggiati o distrutti dal terremoto in Abruzzo;

- dati relativi agli immobili concessi in locazione o comodato a nuclei familiari le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili in conseguenza del terremoto in Abruzzo;

- lottizzazione od opere su terreni da rendere edificabili;

- cessioni di beni immobili effettuate nel 2021 e 2022, entro 5 anni dall’acquisto, esclusi quelli per­venuti per successione (indicare il periodo in cui gli immobili sono stati adibiti ad abitazione prin­cipale), salvo che sia già stata applicata l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze ad opera del notaio;

- cessioni di terreni edificabili effettuate nel 2021 e nel 2022;

- perizie e versamenti (anche pregressi) dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento dei terreni posseduti se non già consegnate;

- indennità di esproprio e altre somme percepite nell’ambito del procedimento espropriativo.

 

Redditi da lavoro dipendente, assimilati, diversi, partecipazione a tassazione separata

- certificazioni dei redditi di pensione, lavoro dipendente o assimilati, compresi i compensi per­cepiti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro a progetto (modelli CERTIFICAZIONE UNICA 2022 redditi 2021);

- certificazioni dei redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti da soggetti non sostituti d’im­posta;

- stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all’estero, percepiti da soggetti residenti, ed eventuali      imposte pagate all’estero;

- assegni periodici percepiti quale coniuge separato o divorziato, con specificazione della quota per il mantenimento dei figli;

- altri assegni periodici (testamentari/alimentari);

- borse di studio e indennità percepite per cariche pubbliche elettive;

- certificazioni dei redditi e delle ritenute relativi a rapporti di lavoro autonomo (diritti d’autore o d’inventore, associazione in partecipazione, collaborazioni con società e associazioni sportive dilettantistiche, ecc.) e di lavoro occasionale;

- prospetto del reddito di partecipazione in società di persone o associazioni assimilate, srl che hanno optato per la trasparenza fiscale, imprese familiari e aziende coniugali (se non gestito dallo Studio);

- oneri deducibili o detraibili ai fini IRPEF sostenuti da società semplici o soggetti assimilati;

- certificati dei sostituti d’imposta per i dividendi e le remunerazioni percepite in qualità di associato in partecipazione nel corso del 2021 (se relativi ad utili non assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva);

- altri redditi di capitale non assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;

- risarcimenti, anche assicurativi, per perdite di reddito;

- redditi percepiti mediante procedure di pignoramento presso terzi ed eventuali ritenute subite;

- credito d’imposta spettante per il 2021 relativo alle mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali;

- credito d’imposta spettante per il 2021 a seguito del reintegro delle somme anticipate dai fondi pensione;

- dati relativi alla rideterminazione degli acconti IRPEF e addizionale comunale per l’anno 2019, in presenza di redditi derivanti dagli immobili riconosciuti di interesse storico o arti­stico;

- vincite a lotterie, concorsi a premio, scommesse;

- redditi derivanti dalla cessione, affitto o usufrutto di aziende;

- redditi derivanti dall’utilizzazione da parte di terzi di beni mobili o immobili;

differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore;

- redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente e affitti di terreni per usi non agricoli;

- redditi derivanti da attività commerciali occasionali e ritenute subite (per prestazioni a favore di condomini);

plusvalenze da cessioni di partecipazioni (azioni/quote) “qualificate” per le quali il corrispet­tivo sia stato incassato, in tutto o in parte, nel 2021;

- plusvalenze da cessioni di partecipazioni (azioni/quote) “non qualificate” e altri redditi diversi di natura finanziaria per i quali il corrispettivo sia stato incassato, in tutto o in parte, nel 2021 (se non si è optato per il regime del “risparmio amministrato” o del “risparmio gestito”);

- perizie e versamenti (anche pregressi) dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento delle partecipazioni non quotate, ovvero perizie per l’affrancamento delle partecipazioni non qualificate (quotate e non quotate);

- plusvalenze conseguite dal 25.6.2008 che potrebbero beneficiare dell’esenzione in quanto destinate al reinvestimento entro due anni in società “start up”;

- plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di partecipazione in fondi immobiliari;

- certificazioni degli intermediari (es. banche e SIM) attestanti le minusvalenze o le perdite residue a seguito della chiusura di rapporti in regime di “risparmio amministrato” o di “risparmio gestito”;

- redditi assoggettati a tassazione separata (plusvalenze, indennità, ecc.) soggetti all’acconto d’imposta del 20%-26%;

 

Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo:

·       contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (es. contributi INPS artigiani e commercianti, contributo INPS per i professionisti senza Cassa, contributo INPS trattenuto sulle prov­­vigioni dei venditori a domicilio, sui compensi dei lavoratori autonomi occasionali e degli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, contributi alle Casse professionali, premi INAIL per le casalinghe);

·       contributi INPS e premi INAIL a carico dei collaboratori coordinati e continuativi e dei lavo­ratori a progetto (se non sono già stati dedotti in sede di effettuazione delle ritenute);

·       contributi previdenziali non obbligatori (es. per prosecuzione volontaria, ricongiunzione, riscat­ti, ecc.), contributo INPS per iscrizione facoltativa;

·       contributi per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare (es. colf, baby sitter e “badanti”), anche relativi a prestazioni occasionali di tipo accessorio (“buoni lavoro” o vaucher);

·       contributi per la previdenza complementare (fondi pensione e polizze assicurative previdenziali), anche se sostenuti per i familiari a carico, per la parte che non trova capienza nel red­dito complessivo di questi ultimi;

·       per i lavoratori di prima occupazione, contributi per la previdenza com­plementare versati;

·       contributo di solidarietà del 3% versato(se non è già stato dedotto in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assi­milati);

·       spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute da portatori di handicap;

·       spese per l’acquisto di medicinali sostenute da portatori di handicap: fatture o scontrini fiscali contenenti la specificazione della natura, qualità (numero di autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dall’Agenzia italiana del farmaco) e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario; fatture o scontrini fiscali relativi a preparazioni galeniche; documentazione rilasciata dalla farmacia estera;

·       spese per prestazioni rese in caso di ricovero presso istituti di assistenza;

·       contributi versati ai fondi sanitari integrativi;

·        erogazioni liberali a favore della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose ricono­sciu­te;

·       assegni periodici corrisposti al coniuge separato o divorziato (indicando il relativo codice fiscale), con specificazione della quota per il mantenimento dei figli;

·       assegni periodici relativi a rendite vitalizie in forza di donazione o testamento e assegni ali­mentari stabiliti dall’autorità giudiziaria;

·       somme investite nel capitale sociale di start up innovative da parte di srl partecipate che hanno optato per la trasparenza fiscale;

·       contributi ad organizzazioni non governative (ONG) che operano nel campo della coopera­zio­ne con i Paesi in via di sviluppo;

·       erogazioni liberali a favore di ONLUS, associazioni di promozione sociale, fondazioni e as­so­ciazioni riconosciute che operano nell’ambito dei beni culturali o della ricerca scientifica, università ed altri enti di ricerca, enti parco regionali e nazionali;

·       somme restituite nel 2021 al soggetto erogatore, se sono state assoggettate a tassazione in anni precedenti;

·       somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente ed assimilati e che invece sono state tassate;

·       canoni, livelli, censi, altri oneri gravanti sui redditi di immobili;

·       contributi a consorzi obbligatori;

·       indennità per perdita di avviamento corrisposta al conduttore di immobili non abitativi;

·       spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l’espletamento della relativa pro­cedura di adozione internazionale;

·       erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

 

 

Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla detrazione d’imposta del 19%:

·       spese mediche (generiche e specialistiche) e di assistenza specifica sostenute sia nel proprio interesse che per i familiari fiscalmente a carico (ad es. prestazioni chirurgiche, per analisi, per prestazioni specialistiche, per l’acquisto/affitto di protesi sanitarie, per assistenza infermieristica e riabilitativa, per prestazioni chiropratiche);

·       spese per l’acquisto di medicinali: fatture o scontrini fiscali contenenti la specificazione della natura, qualità (numero di autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dall’Agenzia italiana del farmaco) e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario; fatture o scontrini fiscali relativi a preparazioni galeniche; documentazione rilasciata dalla far­macia estera;

·       spese per l’acquisto di dispositivi medici: fatture o scontrini fiscali contenenti il codice fiscale del destinatario e la descrizione del dispositivo medico, che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE;

·       dal 2019 le spese per alimenti ai fini medici non possono essere portate in detrazione;

·       spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non fiscalmente a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (“ticket”);

·       spese mediche chirurgiche e specialistiche sostenute da portatori di handicap;

·       documentazione relativa a rimborsi delle spese sanitarie;

·       spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e il sollevamento, compresi i veicoli adattati, relativi a soggetti portatori di handicap;

·       spese per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici per soggetti portatori di handicap e di cani-guida per soggetti non vedenti;

·       spese di interpretariato per soggetti sordi;

·       spese veterinarie;

·       interessi passivi e altri oneri pagati su prestiti o mutui agrari;

·       interessi passivi ed altri oneri pagati in relazione ai mutui ipotecari per l’acquisto, la costru­zione o la ristrutturazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, compresa la relativa documentazione (contratto di mutuo, contratto di acquisto, spese notarili, spese di istruttoria bancaria, ecc.);

·       interessi passivi ed altri oneri pagati in relazione a mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione di edifici;

·       interessi passivi su mutui stipulati prima del 1993 per l’acquisto di immobili diversi dall’abi­tazione principale;

·       contributi pubblici ricevuti per il pagamento degli interessi passivi relativi ai mutui immobiliari ed eventuali revoche;

·       spese per la manutenzione, protezione o restauro di beni culturali o ambientali vincolati;

·       provvigioni intermediari immobiliari per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, anche a seguito di contratto preliminare registrato;

·       premi versati per polizze vita o infortuni, derivanti da contratti stipulati o rinnovati;

·       premi per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente non infe­riore al 5% o non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati dall’1.1.2001;

·       spese per la frequenza di asili nido da parte di figli fino a tre anni di età (dal 2019 non possono essere indicate le spese per le quali si è beneficiato del BONUS ASILI NIDO);

·       spese sostenute  per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compre­sa tra 5 e 18 anni;

·       tasse scolastiche ed universitarie pagate;

·       spese sostenute per la frequenza di master, di corsi di perfezionamento o di specia­lizzazione universitaria, di dottorati di ricerca, di Conservatori musicali, di Scuole di specializ­zazione per l’abilitazione all’insegnamento;

·       spese per gite scolastiche, assicurazioni della scuola e altri contributi scolastici finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa, nel limite di euro 800 ad alunno;

·       spese sostenute per i canoni di locazione, i contratti di ospitalità o gli atti di asse­gnazione relativi a studenti universitari “fuori sede”, anche in relazione ad Università all’estero;

·       spese per l’istruzione in relazione alle quali è stata riconosciuta una borsa di studio dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano;

·       spese per il riscatto della laurea di familiari a carico che non hanno ancora iniziato a lavorare;

·       spese per gli addetti all’assistenza di persone non autosufficienti (c.d. “badanti”), anche se sostenute per familiari a carico;

·       spese per prestazioni rese da case di cura e di riposo;

·       spese funebri sostenute per familiari;

·       erogazioni liberali a favore di istituti scolastici, istituti di alta formazione e università;

·       erogazioni liberali a favore di attività culturali e artistiche;

·       erogazioni liberali a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;

·       erogazioni liberali a favore di associazioni di promozione sociale;

·       erogazioni liberali a favore di popolazioni colpite da calamità o da altri eventi straordinari, avvenuti anche all’estero;

·       erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo e di fondazioni operanti nel setto­re musicale;

·       erogazioni liberali a favore della società di cultura “La Biennale di Venezia”;

·       erogazioni liberali a favore dell’ospedale “Galliera” di Genova per l’attività del registro nazionale dei donatori di midollo osseo;

·       contributi associativi alle società di mutuo soccorso;

·       somme investite nel capitale sociale di start up innovative, direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società di capitali che investano prevalentemente in start up innovative; la detrazione spetta anche ai soci di snc e sas, pro quota, in relazione agli investimenti fatti dalla società;

·       erogazioni liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

NUOVE SPESE DETRAIBILI

·       spese per l’acquisto di servizi di trasporto pubblico.

·       Premi assicurativi aventi ad oggetto eventi calamitosi per unità immobiliari ad uso abitativo.

·       Spese per l’acquisto di strumenti compensativo e sussidi tecnici e informatici per soggetti con disturbo specifico dell’apprendimento.

Erogazioni liberali

Sono state introdotte a decorrere dal periodo d’imposta 2019 due nuove detrazioni per erogazioni liberali nel limite massimo di euro 300,00 a favore di:

-        Onlus e associazioni di promozione sociale (30%);

-        Organizzazioni di volontariato (35%).

Documentazione relativa alle spese per lavori edilizi che danno diritto alla detrazione del
36-41-50
%-90%-110%:

·       copia del modello “Comunicazione di inizio lavori” inviato al Centro Operativo di Pescara (fino al periodo d’imposta 2010) ed eventuale comunicazione all’Azienda sanitaria locale;

·       codice fiscale dell’altro soggetto (es. comproprietario, condominio o cooperativa) che ha presentato la comunicazione al Centro Operativo di Pescara anche per conto del dichiarante (fino al periodo d’imposta 2010);

·       per gli interventi iniziati dal 2011, codice fiscale del condominio, della società di persone o di altri enti di cui all’art. 5 del TUIR;

·       dati catastali degli immobili oggetto di intervento, per i lavori iniziati dal 2011 (a seguito della soppressione della comunica­zio­ne al Centro operativo di Pescara); nel caso in cui i lavori siano effettuati dal detentore (es. conduttore), anziché dal possessore, estremi di registra-zione dell’atto che costi­tui­sce il titolo per la detenzione (es. contratto di locazione);

·       documentazione relativa agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, qualora sia stato dichiarato lo stato di emer­genza;

·       ricevute di effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale;

·       ricevute delle spese relative ad oneri di urbanizzazione, TOSAP, imposta di bollo e diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce inizio lavori, in relazione ai lavori edilizi agevolabili, anche se non effettuate con bonifico bancario o postale;

·       fatture rilasciate dal soggetto che ha eseguito i lavori; non è più necessaria la separata indicazione del costo della ma­nodopera;

·       certificazione dell’amministratore di condominio della quota delle spese sulle parti comuni che danno diritto alla detrazione;

·       attestazione del venditore delle spese sostenute per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali, acquistati anche mediante contratto preliminare di compravendita registrato oppure tramite atto di assegnazione delle cooperative edilizie;

·       eventuali atti di assenso (licenze, concessioni e autorizzazioni edilizie, ecc.) relativi a lavori avviati  (al fine di verificare se si tratta di mera continuazione di interventi pre­gressi);

·       documentazione relativa agli interventi effettuati e alle detrazioni usufruite dal venditore, dal donante o dal defunto, in caso di vendita, donazione o successione, qualora il diritto alla detra­zione si trasferisca all’acquirente, donatario o erede.

 

 

Documentazione relativa all’acquisto di unità immobiliari in fabbricati interamente ristrutturati da imprese che danno diritto alla detrazione del 36-41-50%:

·       atto di acquisto o assegnazione dell’unità immobiliare situata in un fabbricato interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edili­zie, in relazione a interventi eseguiti dall’1.1.2008, ovvero documentazione di acconti già versati;

·       copia della denuncia di fine lavori degli interventi svolti sull’intero fabbricato;

·       codice fiscale dell’impresa o della cooperativa che ha effettuato i lavori.

 

Documentazione relativa agli interventi di recupero eseguiti entro il 31.12.2006, con i conseguenti atti di acquisto o assegnazione effettuati entro il 30.6.2007, per il riconoscimento delle successive rate della detrazione, se non già in possesso dello Studio.

 

 

Documentazione relativa agli interventi antisismici che danno diritto alla detrazione del 50% 70% 80%

Documentazione relativa alle spese sostenute per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche:

·       le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dal 4.8.2013;

·       su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;

·       riguardanti costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali).

Fatture per il lavori eseguiti, copia bonifici bancari, copia autorizzazioni edilizie, relazione e certificazione del tecnico sui lavori eseguiti.

 

 

Documentazione relativa agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti che danno diritto alla detrazione del 55-65%-110%:

·       fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute (ovvero altra idonea documentazione rilasciata da soggetti non tenuti al­l’os­servanza della normativa IVA); non è più necessaria la separata indicazione in fattura del costo della ma­nodopera;

·       ricevute di effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale;

·       altra documentazione attestante i pagamenti effettuati (solo per soggetti titolari di redditi d’im­presa);

·       copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi effettuati sulle parti comuni del condominio;

·       dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori effet­tuati dal detentore;

·       asseverazione del tecnico abilitato (ovvero asseverazione del direttore dei lavori o certificazione dei produttori di beni con deter­minate caratteristiche energetiche);

·       attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica, rilasciato da un tecnico abilitato (ove necessario in relazione ai lavori eseguiti);

·       copia della scheda informativa relativa agli interventi realizzati, inviata all’ENEA, con la relativa ricevuta di trasmissione;

·       attestazione della mancata conclusione dei lavori;

·       documentazione relativa ad even­tuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dall’Unione europea, dalle Regioni o dagli enti locali;

·       documentazione relativa agli interventi effettuati e alle detrazioni usufruite dal venditore, dal donante o dal defunto, in caso di vendita, donazione o successione, qualora il diritto alla detrazione si trasferisca all’acquirente, donatario o erede.

Documentazione relativa al nuovo “bonus arredamento” che dà diritto alla detrazione del 50%

Documentazione relativa alle spese sostenute:

·       per l’acquisto di mobili, grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla “A+” (ovvero classe “A” per i forni) in relazione alle apparecchiature per le quali è obbligatoria l’etichetta energetica, oppure grandi elettrodomestici per i quali non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica, comprese le spese di trasporto e di montaggio;

·       finalizzati all’arredo di unità immobiliari residenziali:

      oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo o manutenzione straordinaria;

      oggetto di ricostruzione o ripristino a seguito di eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

 

La detrazione spetta anche in relazione ai mobili e agli elettrodomestici destinati alle parti comuni condominiali:

·       di un edificio residenziale (es. guardiole, appar­tamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.);

·       oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, manu­ten­zione straordinaria od ordinaria.

 

In particolare:

·       fatture di acquisto, con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti;

·       documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avve­nuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di adde­bito sul conto corrente);

·       eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legisla­zione edili­zia in relazione alla tipologia di lavori;

·       comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale (ASL), qualora obbligatoria;

·       dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, qualora si tratti di lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abilitativi;

·       certificazione dell’amministratore di condominio della quota delle spese relative alle parti comuni che danno diritto alla detrazione.

 

MONITORAGGIO FISCALE DELLE ATTIVITA’ DETENUTE ALL’ESTERO comunicare:

- trasferimenti da e verso l’estero ed “estero su estero” di denaro effettuati nel 2021;

- consistenza degli investimenti esteri produttivi di reddito imponibile in Italia e delle attività estere di natura finanziaria detenuti al 31.12.2021; si ricorda che sono considerati produttivi di reddito per presunzione tutte le attività finanziarie e, a partire dal 2009, tutti gli immobili detenuti all’estero (anche se tenuti a disposizione), i diritti reali e le multiproprietà relativi a immobili esteri, gli yacht, altri beni mobili registrati all’estero, le opere d’arte e i gioielli;

- attività finanziarie detenute all’estero: costo di acquisto; valore nominale o di rimborso; valore di mercato;

- eventuali imposte patrimoniali o reddituali versate nello Stato estero;

- conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero;

- imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) versata nel 2021;

- interessi di fonte estera, percepiti senza il tramite di intermediari finanziari residenti;

- proventi su depositi a garanzia di finanziamenti a imprese residenti soggetti al prelievo del 20%, effettuati fuori dal territorio dello Stato, maturati fino al 31.12.2021 e percepiti nel 2021 senza il tramite di intermediari finanziari residenti;

- immobili situati all’estero: reddito; costo di acquisto o valore di mercato; valore utilizzato nello Stato estero per il pagamento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti; eventuali imposte patrimoniali o reddituali versate nello Stato estero;

- imposta patrimoniale sugli immobili posseduti all’estero (IVIE) versata nel 202;

 

La mancata indicazione in Unico di tali investimenti e/o operazioni è soggetta a sanzioni in caso di verifica fiscale da parte dell’Amministrazione finanziaria.

 

 

PATRIMONIALE SULLE ATTIVITA’ ALL’ESTERO

- immobili situati all’estero: reddito; costo di acquisto o valore di mercato; valore utilizzato nello Stato estero per il pagamento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti; eventuali imposte patrimoniali o reddituali versate nello Stato estero;

- imposta patrimoniale sugli immobili posseduti all’estero (IVIE) versata nel 202;

 

Dal 2012 è stata istituita una imposta patrimoniale sulle attività all’estero pari a 0.76% del valore degli immobili, all’0.1% per le attività finanziarie e a € 34,20 per i c/c.

A tale proposito si ricorda che PayPall potrebbe essere collegato a un c/c in Lussemburgo e pertanto al fine di non incorrere nella sanzione di Euro 258,00 va dichiarato nel modello Unico e versata l’imposta sulle attività finanziarie di € 34,24.

 

L’Agenzia delle Entrate in seguito, a una istanza di interpello, ha chiarito anche che i BITCOIN (valute virtuali) vanno dichiarate nel modello Unico al quadro RW.

 

Comunicare inoltre

- scelta per la destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF a confessioni religiose riconosciute (o allo Stato per finalità sociali o umanitarie);

- scelta per la destinazione del 5 per mille dell’IRPEF al sostegno degli enti no profit (ONLUS, associazioni di volontariato e di promozione sociale, associazioni e fondazioni riconosciute che operano in determinati settori, associazioni sportive dilettantistiche in possesso di deter­minati requisiti) oppure al finanziamento della ricerca scientifica o sanitaria, o al finanzia­mento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, con eventuale indicazione dello specifico soggetto beneficiario sulla base degli elenchi resi disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, oppure al Comune di residenza fiscale

 

Si ricorda infine che a decorrere dal 01/01/2021 le spese che danno diritto alla detrazione fiscale (es. mediche, veterinarie, funebri, attività sportiva dei ragazzi ecc) devono essere pagate con strumento tracciabile (bonifico, carta di credito ecc) e non in contanti a fine di consentire in dichiarazione dei redditi la detrazione della spesa.

 

I clienti sono pregati di far pervenire allo studio scrivente la documentazione sopra indicata entro e non oltre il termine del 20 MAGGIO 2022 al fine di assicurare il puntuale rispetto delle scadenze.

 

 

 

Distinti saluti                                                     

(Massimo dott.Marchi)

 

 

 

OGGETTO: Compilazione Modello Redditi 2022 anno base 2021

Per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili, comuni e giudiziari già acquisiti o che saranno acquisiti dallo Studio Marchi a seguito delle operazioni o del mandato professionale (ad esempio iscrizione a sindacati, partiti o altre associazioni, dati relativi alla salute), sempre nei limiti in cui esso sia strumentale per la specifica finalità perseguita dall'operazione o dai servizi da me richiesti do il consenso

 

Data ………………..……                Cognome e Nome del cliente………………………………………………….

 

Firma del cliente …………………………………………