Marchi dott. Massimo

Marchi dott. Massimo
Dottore Commercialista - Revisore Legale dei Conti

CURRICULUM

Marchi Dott. Massimo nato a Pesaro (PU) il 08/03/1962 residente a Pesaro (PU) coniugato, due figli.


CURRICULUM VITAE
-
Ha conseguito la laurea in economia e commercio
a 23 anni presso l'Università di Ancona il 29 ottobre 1985. Abilitato
all'esercizio della professione di Dottore Commercialista a 24 anni nella prima
sessione 1986;
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Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di
Pesaro n.ro 134/A dall’11 settembre 1986;
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Iscritto nell’ Elenco dei Revisori dei conti degli
Enti Locali Fascia 1 - Fascia 2 – Fascia 3;
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Svolge la professione di Dottore Commercialista
con studio in C.so XI Settembre n. 79 a Pesaro dal 1 marzo 1986;
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Iscritto al ruolo dei consulenti
Tecnico-Giudiziari del Tribunale di Pesaro dal
08 gennaio 1991;
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Iscritto dal 1992 all'Albo dei Revisori
Contabili al n.ro 35224 ai sensi del D. Lgs. 27.1.1992 n. 88 e del DPR 20/11/92
n. 474 con Decreto Ministeriale 12.4.1995 G.U. n. 31 bis del 21.4.1995;
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Consigliere di amministrazione del Consiglio di
Amministrazione dell'Università di Urbino dal 02/12/1998 al 15/12/2000;
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Consigliere dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti di Pesaro e Urbino nel triennio 1996-1998;
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Consigliere dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti di Pesaro e Urbino nel triennio 1999-2001;
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Consigliere Regionale dell’Associazione
Dottori Commercialisti delle Marche dal 1992 al 1995;
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Consigliere Nazionale dell’Associazione Dottori
Commercialisti dal 1996 al 1999;
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Sindaco revisore supplente dell’E.R.S.U.
dell’Università di Urbino dal 2001;
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Componente del Collegio Sindacale dell’Ente
Rossini Opera Festival per il quadriennio 2003 – 2007.
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Componente del Collegio Sindacale dell’Ente
Rossini Opera Festival per il quadriennio 2007 – 2011.
-
Componente del Nucleo di Valutazione nomina del
Ministero dell’Università del Conservatorio Statale di Musica “ G. Rossini” per
il triennio 2006 – 2009.
-
Componente del Nucleo di Valutazione nomina del
Ministero dell’Università del Conservatorio Statale di Musica “ G. Rossini” per
il triennio 2009 – 2012.
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Componente del Collegio dei Revisori del Comune di Pesaro per il triennio 2009-2012;
-
Componente del Collegio dei Revisori del Comune di Pesaro per il triennio 2012-2015.
-
Componente del Nucleo di Valutazione del Conservatorio Gioacchino Rossini triennio 2019-2021 e Triennio 2022-2024 Ministero dell'Università e Della Ricerca

Componente del Collegio Sindacale dell’Ente Rossini Opera Festival per il quadriennio 2024 – 2028 -

Presta consulenze aziendali, controllo di gestione, crisi d'impresa, revisione legale, societarie,
contabili, amministrative e fiscali a diverse aziende dell’abbigliamento e
calzature, della meccanica di precisione e moto, della produzione del mobile e
dell’arredamento, della produzione e del commercio di in genere.
- Consulenza Aziendale, Fiscale, Societaria, Successoria e Divisioni tra Eredi, Procedure Concorsuali e Ristrutturazioni Aziendali.







giovedì 4 novembre 2021

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE 2021

 

IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE DEL PRIMO, SECONDO E TERZO TRIMESTRE 2021.

 

 

 Con un apposito Decreto sono stati modificati i termini entro i quali va assolta l’imposta di bollo dovuta per le fatture “senza IVA” di importo superiore a € 77,47.

NUOVI TERMINI DI VERSAMENTO

L’art. 1 del citato DM 4.12.2020 modifica il comma 2 dell’art. 6, DM 17.6.2014 che fissa i termini di versamento dell’imposta di bollo. In particolare il nuovo comma 2 stabilisce che:

O       per le fatture emesse nel primo / terzo / quarto trimestre dell’anno, il versamento va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (rispettivamente, 31.5 / 30.11 / 28.2);

O       per le fatture emesse nel secondo trimestre, il versamento va effettuato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre (30.9);

O       se l’importo dovuto per il primo trimestre risulta non superiore (pari o inferiore) a € 250, il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre (30.9);

O       se l’importo dovuto per le fatture elettroniche emesse nei primi 2 trimestri risulta complessivamente non superiore (pari o inferiore) a € 250, il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse in tali trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre (30.11).

Quanto sopra può essere così riepilogato:

 

Periodo emissione fatture

Imposta di bollo dovuta

Termine versamento

1° trimestre

> €250

31.5

≤ €250

     30.9 (*)

2° trimestre

> €250

30.9

1° e 2° trimestre

≤ €250

30.11

3° trimestre

qualsiasi importo

30.11

4° trimestre

qualsiasi importo

28.2

 

 

 

 

 

Entro il 30 novembre si dovrà compilare e pagare un unico f24 con 3 codici tributo separarati per i primi 3 trimestri del 2021.

 

2521 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche –  per il  primo trimestre

2522 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche –  per il  secondo trimestre

2523 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche –  per il terzo trimestre

 

 

Per le ditte che tengono internamente la contabilità, lo Studio consiglia di reperire il totale da versare, direttamente dal mastrino contabile o dai registri iva

(2 euro per ogni fattura senza IVA di importo superiore a € 77,47).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta determinato l’importo totale potrete (entro il 20 novembre 2021):

 

- o comunicare i 3 importi allo Studio Marchi.

 

- oppure versare direttamente tramite il mod. F24.

 

Codice tributo Descrizione

2521 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6, DM 17.6.2014

2522 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre – art. 6, DM 17.6.2014

2523 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre – art. 6, DM 17.6.2014

2524 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre – art. 6, DM 17.6.2014

2525 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6, DM 17.6.2014 – SANZIONI

2526 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – art. 6, DM 17.6.2014 – INTERESSI

· va utilizzata la Sezione “Erario;

· quale “anno di riferimentova indicato l’anno cui si riferisce il versamento (2021).

 

A vostra disposizione per eventuali chiarimenti, distinti salut

LIQUIDAZIONE PERIODOVA IVA III TRIMESTRE 2021

 

COMUNICAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA III TRIM. 2021

 

 

 

Coloro che gestiscono in proprio la contabilità, all’interno della ditta, e non intendono adempiere in modo autonomo ai nuovi obblighi, possono, con l’assistenza del Vostro gestore software, inviare allo Studio Marchi entro il 16 novembre 2021 :

 

 

un file .XML delle liquidazioni periodiche dei mesi luglio/agosto/settembre 2021 o per i soggetti trimestrali, del III^ trimestre 2021.

  Inviare allo Studio Marchi entro il 16 novembre 2021 anche copia della stampa

  delle liquidazioni iva di luglio/agosto/settembre 2021.

 

 

 

Farsi seguire con particolare attenzione dal Vostro gestore software per indicare correttamente le tipologie ed i dati richiesti dall’Agenzia delle Entrate:

 

Lo studio, non appena ricevuto i file, provvederà all’importazione, firma telematica, ed invio all’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

A vostra disposizione per eventuali chiarimenti, distinti saluti.

                 

 

                                                                                Studio Commerciale Marchi

venerdì 8 ottobre 2021

SPESOMETRO ESTERO 2021

 

LO SPESOMETRO ESTERO” 2021

 

 

Il prossimo invio scade il 31.10.2021 e si riferisce alle operazioni

del III trimestre 2021


La comunicazione in esame non è richiesta per le operazioni documentate dafattura elettronica inviata aSdIbolletta doganale. 

 OPERAZIONI OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

 


Oggetto di comunicazione sono i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia.

 

In  particolare  come  specificato  dall’Agenzia  delle  Entrate  nel  Provvedimento  30.4.2018  vanno comunicate le seguenti informazioni:

   dati identificativi del cedente / prestatore;

   dati identificativi dell’acquirente / committente;

   data del documento comprovante l’operazione;

   data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);

   numero del documento, base imponibile, aliquota IVA e imposta ovvero, ove loperazione non comporti l’applicazione dell’imposta, tipologia (natura”) dell’operazione.

Come previsto per lo spesometro, quindi, la natura dell’operazione va indicata, in alternativa all’imposta, nel caso in cui in fattura non sia applicata / esposta l’IVA.

 

 

OPERAZIONI ESCLUSE

 

Il  comma  3-bis  in  esame  dispone  espressamente  che  l’invio  dei  dati  non  è  richiesto  per  le operazioni per le quali è stata:

    emessa bolletta doganale (importazioni / esportazioni);

    emessa / ricevuta fattura elettronica.

In merito a tali operazioni si evidenzia che nel Provvedimento 30.4.2018 l’Agenzia delle Entrate precisa che:

    il contribuente può scegliere di ricomprendere le predette operazioni nella comunicazione in esame;

    nella fattura (elettronica) va compilato il campo “Codice Destinatario con il codice convenzionale

XXXXXXX.

    nella fattura (elettronica) RSM (San Marino) va compilato il campo “Codice Destinatario con il codice convenzionale   2 R 4 G T O 8 (i caratteri sottolineati in grassetto sono lettere)

 

 

MODALITÀ E TERMINI DI TRASMISSIONE

 

Il file contenente i dati relativi alle fatture in esame va trasmesso in formato xml e firmato digitalmente dal responsabile dell’invio (soggetto obbligato o un suo delegato).

 

 

 

Pertanto, per le operazioni relative al 2021, le scadenze sono:

  • I trimestre  2021           entro venerdì 30 aprile 2021
  • II trimestre 2021           entro lunedì 2 agosto 2021
  • III trimestre 2021          entro martedì 2 novembre 2021
  • IV trimestre 2021          entro lunedì 31 gennaio 2022

 

 

 

 

ESTEROMETRO E MODD. INTRA

 

Nell’ambito dei predetti incontri, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che lo spesometro estero non incide in alcun modo sullobbligo e sulle modali di compilazione e trasmissione dei mod. Intra che pertanto rimangono immutate.

 

 

Coloro che gestiscono in proprio la contabilità, all’interno della ditta, e non intendono adempiere in modo autonomo ai nuovi obblighi, possono, con l’assistenza del Vostro gestore software, inviare allo Studio Marchi entro il 20 OTTOBRE 2021 :

 

 

 

1 file .XML per le fatture e note di variazione emesse nel III trimestre 2021.

1 file .XML per le fatture e note di variazione ricevute e registrate nel III trimestre 2021.

 

Farsi seguire con particolare attenzione dal Vostro gestore software per indicare correttamente le tipologie ed i dati richiesti dall’Agenzia delle Entrate:

 

Lo studio, non appena ricevuto i file, provvederà all’importazione, firma telematica, ed invio all’Agenzia delle Entrate.