Marchi dott. Massimo

Marchi dott. Massimo
Dottore Commercialista - Revisore Legale dei Conti

CURRICULUM

Marchi Dott. Massimo nato a Pesaro (PU) il 08/03/1962 residente a Pesaro (PU) coniugato, due figli.


CURRICULUM VITAE
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Ha conseguito la laurea in economia e commercio
a 23 anni presso l'Università di Ancona il 29 ottobre 1985. Abilitato
all'esercizio della professione di Dottore Commercialista a 24 anni nella prima
sessione 1986;
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Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di
Pesaro n.ro 134/A dall’11 settembre 1986;
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Iscritto nell’ Elenco dei Revisori dei conti degli
Enti Locali Fascia 1 - Fascia 2 – Fascia 3;
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Svolge la professione di Dottore Commercialista
con studio in C.so XI Settembre n. 79 a Pesaro dal 1 marzo 1986;
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Iscritto al ruolo dei consulenti
Tecnico-Giudiziari del Tribunale di Pesaro dal
08 gennaio 1991;
-
Iscritto dal 1992 all'Albo dei Revisori
Contabili al n.ro 35224 ai sensi del D. Lgs. 27.1.1992 n. 88 e del DPR 20/11/92
n. 474 con Decreto Ministeriale 12.4.1995 G.U. n. 31 bis del 21.4.1995;
-
Consigliere di amministrazione del Consiglio di
Amministrazione dell'Università di Urbino dal 02/12/1998 al 15/12/2000;
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Consigliere dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti di Pesaro e Urbino nel triennio 1996-1998;
-
Consigliere dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti di Pesaro e Urbino nel triennio 1999-2001;
-
Consigliere Regionale dell’Associazione
Dottori Commercialisti delle Marche dal 1992 al 1995;
-
Consigliere Nazionale dell’Associazione Dottori
Commercialisti dal 1996 al 1999;
-
Sindaco revisore supplente dell’E.R.S.U.
dell’Università di Urbino dal 2001;
-
Componente del Collegio Sindacale dell’Ente
Rossini Opera Festival per il quadriennio 2003 – 2007.
-
Componente del Collegio Sindacale dell’Ente
Rossini Opera Festival per il quadriennio 2007 – 2011.
-
Componente del Nucleo di Valutazione nomina del
Ministero dell’Università del Conservatorio Statale di Musica “ G. Rossini” per
il triennio 2006 – 2009.
-
Componente del Nucleo di Valutazione nomina del
Ministero dell’Università del Conservatorio Statale di Musica “ G. Rossini” per
il triennio 2009 – 2012.
-
Componente del Collegio dei Revisori del Comune di Pesaro per il triennio 2009-2012;
-
Componente del Collegio dei Revisori del Comune di Pesaro per il triennio 2012-2015.
-
Componente del Nucleo di Valutazione del Conservatorio Gioacchino Rossini triennio 2019-2021 e Triennio 2022-2024 Ministero dell'Università e Della Ricerca

Componente del Collegio Sindacale dell’Ente Rossini Opera Festival per il quadriennio 2024 – 2028 -

Presta consulenze aziendali, controllo di gestione, crisi d'impresa, revisione legale, societarie,
contabili, amministrative e fiscali a diverse aziende dell’abbigliamento e
calzature, della meccanica di precisione e moto, della produzione del mobile e
dell’arredamento, della produzione e del commercio di in genere.
- Consulenza Aziendale, Fiscale, Societaria, Successoria e Divisioni tra Eredi, Procedure Concorsuali e Ristrutturazioni Aziendali.







giovedì 4 agosto 2011

Altre novità in materia di riscossione e contenzioso

DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111 (c.d. “manovra correttiva”) - Altre novità in materia di riscossione e contenzioso













INDICE










1 Premessa 2
2 Sanzioni e ravvedimento operoso per i versamenti tardivi di tributi 2
2.1 Versamenti tardivi che avvengono entro 14 giorni dalla scadenza 2
2.1.1 Esempio 2
2.1.2 Mancata effettuazione del ravvedimento operoso 3
2.2 Versamenti tardivi che avvengono tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza 3
2.3 Versamenti tardivi che avvengono dopo il 30° giorno dalla scadenza 3
2.4 Decorrenza e regime transitorio 3
3 Estensione delle imposte con privilegio sui beni mobili del contribuente 3
3.1 Imposte con privilegio sui beni mobili del contribuente 3
3.2 Privilegio sussidiario sui beni immobili del contribuente 4
3.3 Regime transitorio 4


1 PREMESSA
Il DL 6.7.2011 n. 98 (c.d. “manovra correttiva”), entrato in vigore il 6.7.2011, è stato convertito nella
L. 15.7.2011 n. 111, entrata in vigore il 17.7.2011.

La “manovra correttiva” contiene, tra l’altro, novità in materia di riscossione e contenzioso.

Di seguito si analizzano le novità riguardanti:
• le sanzioni e il ravvedimento operoso per i versamenti tardivi di tributi;
• i privilegi a favore dello Stato per la riscossione delle imposte nell’ambito delle procedure esecutive;
• l’obbligo di pagare il contributo unificato anche nel contenzioso tributario, in luogo dell’imposta di bollo.
2 SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO PER I VERSAMENTI TARDIVI DI TRIBUTI
In relazione ai versamenti tardivi di tributi (saldi, acconti, versamenti periodici, ecc.) è prevista l’irrogazione di una sanzione del 30% sugli importi versati in ritardo.
Per effetto del ravvedimento operoso, tale sanzione è ridotta a un decimo se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla commissione della violazione, con la conseguenza che la sanzione diventa pari al 3% (1/10 del 30%).

Al riguardo, il DL 98/2011 ha introdotto una disciplina agevolativa per i versamenti che avvengono con un ritardo non superiore a 15 giorni, prevedendo che la sanzione, già ridotta ad un decimo per effetto del ravvedimento operoso, sia ulteriormente ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
Così facendo, le sanzioni previste per i versamenti tardivi di tributi vengono ridotte e graduate in relazione al ritardo con il quale viene effettuato il versamento.
2.1 VERSAMENTI TARDIVI CHE AVVENGONO ENTRO 14 GIORNI DALLA SCADENZA
In pratica, per i versamenti tardivi che avvengono nei 14 giorni successivi alla scadenza di legge:
• le sanzioni “ordinarie” variano, a seconda dei giorni di ritardo, dal 2% per un giorno di ritardo (1/15 del 30%) al 28% per 14 giorni di ritardo (14/15 del 30%);
• se entro i suddetti 14 giorni si effettua il ravvedimento operoso, tali sanzioni sono ulterior-mente ridotte di un decimo, diventando quindi dello 0,2% per un giorno di ritardo (1/15 del 30% : 10) e del 2,8% per 14 giorni di ritardo (14/15 del 30% : 10).
2.1.1 Esempio
Si ipotizzi che un contribuente debba versare 10.000,00 euro a titolo di saldo IRPEF per il 2010 (derivante dal modello UNICO 2011) e che il versamento avvenga con 5 giorni di ritardo.
Applicando il ravvedimento operoso per regolarizzare la violazione, sulla base della precedente disciplina avrebbe dovuto versare:
• le imposte dovute, pari a 10.000,00 euro;
• gli interessi legali dell’1,5%, conteggiati dal giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato sino al giorno in cui questo è avvenuto (compresi), quindi pari a 2,05 euro (10.000,00 x 1,5% x 5/365);
• le sanzioni da ritardato versamento ridotte al 3%, quindi pari a 300,00 euro (1/10 del 30%).

Applicando la nuova disciplina, invece, il contribuente in esame deve versare:
• le imposte dovute, pari a 10.000,00 euro;
• gli interessi legali dell’1,5%, sempre nella misura di 2,05 euro (10.000,00 x 1,5% x 5/365);
• le sanzioni “super ridotte” nella misura di 100,00 euro, così determinate:
– sanzioni “ordinarie” di 3.000,00 euro (10.000,00 x 30%);
– sanzioni ridotte a 1.000,00 euro per effetto del DL 98/2011 (3.000,00 x 5/15);
– sanzioni ulteriormente ridotte a 100,00 euro per effetto del ravvedimento operoso (1.000,00 : 10).
2.1.2 Mancata effettuazione del ravvedimento operoso
Si sottolinea che le suddette sanzioni ridotte dal 2% al 28%, applicabili ai versamenti tardivi che avvengono entro 14 giorni dalla scadenza, sono applicabili “a regime”, in luogo della sanzione “ordinaria” del 30%, anche se non viene posto in essere il ravvedimento operoso.
2.2 VERSAMENTI TARDIVI CHE AVVENGONO TRA IL 15° E IL 30° GIORNO DALLA SCADENZA
In relazione ai versamenti tardivi che vengono effettuati a partire dal 15° giorno successivo alla scadenza, rimane ferma la sanzione “ordinaria” del 30%.

Pertanto, la sanzione ridotta del 3% (1/10 del 30%) si applica solo più ai ravvedimenti operosi che vengono effettuati tra il 15° e il 30° giorno successivo alla scadenza del versamento.
2.3 VERSAMENTI TARDIVI CHE AVVENGONO DOPO IL 30° GIORNO DALLA SCADENZA
Per i ravvedimenti operosi che vengono effettuati dopo il 30° giorno successivo alla scadenza del versamento, rimane applicabile la sanzione ridotta del:
• 3%, pari ad 1/10 del 30%, per le violazioni commesse fino al 31.1.2011;
• 3,75%, pari ad 1/8 del 30%, per le violazioni commesse dall’1.2.2011.
2.4 DECORRENZA E REGIME TRANSITORIO
In assenza di una specifica disposizione di decorrenza, la nuova disciplina è applicabile dal 6.7.2011 (data di entrata in vigore del DL 98/2011).

Inoltre, trattandosi di una variazione favorevole al contribuente, la nuova disciplina deve ritenersi applicabile anche per le violazioni com¬messe precedentemente, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione sia divenuto definitivo (c.d. “favor rei”).
3 ESTENSIONE DELLE IMPOSTE CON PRIVILEGIO SUI BENI MOBILI DEL CONTRI¬BUENTE
Il DL 98/2011 ha ampliato l’ambito dei crediti tributari che hanno privilegio sui beni mobili del debitore.
Pertanto, nell’esecuzione sui beni mobili del contribuente, lo Stato sarà privilegiato rispetto ad altri creditori.
3.1 IMPOSTE CON PRIVILEGIO SUI BENI MOBILI DEL CONTRIBUENTE
Hanno privilegio generale sui beni mobili del contribuente i crediti per le seguenti imposte e relative sanzioni:
• IRPEF;
• IRES;
• IRPEG;
• IRAP;
• ILOR;
• IVA.

Con il DL 98/2011:
• è stata espressamente prevista tra le imposte “privilegiate” anche l’IRES;
• è stata abrogata la disciplina che prevedeva il privilegio sugli immobili del contribuente per la quota di IRPEF, IRPEG e ILOR imputabile ai redditi immobiliari, compresi quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente;
• è stato eliminato il limite costituito dall’iscrizione dei suddetti crediti nei ruoli resi esecutivi nell’an¬no in cui l’Agente della riscossione procede o interviene nell’esecu¬zione e nell’anno precedente.
Tributi locali
Si ricorda che analogo privilegio sui beni mobili del contribuente è previsto anche in relazione ai tributi locali, subordinatamente a quello dello Stato.
3.2 PRIVILEGIO SUSSIDIARIO SUI BENI IMMOBILI DEL CONTRIBUENTE
In caso di infruttuosa esecuzione sui beni mobili del contribuente, i suddetti crediti tributari dello Stato so¬no collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.
3.3 REGIME TRANSITORIO
Le nuove disposizioni in materia di privilegi si applicano anche in relazione ai crediti tributari sorti anteriormente al 6.7.2011 (data di entrata in vigore del DL 98/2011).

sabato 11 giugno 2011

riflessioni sul 2011

Nelle aziende di riferimento il punto di equilibrio finanziario si mantiene con un debito pari a 2 volte il patrimonio, così proporzionato:

- un terzo banche

- un terzo fornitori

- un terzo capitale.

le imprese italiane in media hanno 4,17 euro di debito per ogni euro di patrimonio.


la Parola "Metodo" deriva da due parole greche, metà e odòs, che significano: stando sulla strada.

Il mondo cambia in fretta. Nuova storia bussa alle porte dell'Italia e delle nostre case. Occorre aprire la finestra e cogliere le rivoluzioni dei popoli, il grido di riscatto del Sud, sognare una rivolta morale che rimetta il lavoratore al centro dell'agenda politica ed economica.

Antoine de Saint-Exupéry quando scrive: "Se vuoi costruire una nave, non devi per prima cosa affaticarti a chiamare la gente per raccogliere legna e preparare gli attrezzi; non distribuire i compiti, non organizzare il lavoro. Ma invece prima risveglia negli uomini la nostalgia del mare lontano e sconfinato. Appena si sarà risvegliata, in loro, questa sete, si metteranno subito al lavoro per costruire la nave".

la radice di tutti i mali è l'avidità del denaro. (San Paolo)

È ora dominante l’imperativo per cui l’unica cosa che conta è la redditività; tanto la stabilità è automatica. Infatti, se l’impresa è redditizia significa che è efficiente, e poiché sul mercato rimangono solo i soggetti efficienti, quell’impresa alla fine sarà stabile.

Non è in corso una normale crisi ma una rivoluzione che si protrarrà per anni e che ci impone di tenere sotto controllo tutti i fattori. Abbiamo un disegno e non lasceremo indietro nessuno.

Beati quelli che sognano e sono disposti a pagare il prezzo più alto perché il loro sogno prenda corpo nella vita degli uomini.

L'esperienza è il nome che diamo ai nostri errori. Ma è anche il processo che ci consente di migliorare la nostra capacità di giudizio.

la rapida riduzione del corpo indutraile del nostro distretto e la sua terziarizzazione comporta un passaggio ai servizi che porta a minore ricchezza, fà perdere identità e disgrega la coesione sociale.

la manifattura e industria hanno in se stesse un maggiore valore aggiunto di quanto ne possa generare la pura cessione di servizi, anche se specialistici in un mercato di concorrenza.

L'idea che si possa risolvere rapidamente una crisi finanziaria non ha senso.

Andare bene facendo del bene.

oggi i problemi economici dell'Italia riflettono anche un problema più generale di tipo culturale. La diffusione di valori, atteggiamenti , credenze che ostacolano il buon funzionamento di un'economia di mercato in uno stato di diritto e il buon funzionamento delle isituzioni pubbliche in una democrazia liberale.

Le tasse sono il prezzo che si deve pagare per una società civilizzata.

Innovare é d'obbligo per riuscire a vendere prodotti di qualità a un prezzo più elevato.

mercoledì 18 maggio 2011

compensazione in presenza di imposte iscritte a ruolo

Circolare per la Clientela - 22.2.2011, n. 12



Novità in materia di compensazione in presenza di imposte iscritte a ruolo
- Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate e provvedimento attuativo.



INDICE
1 Premessa
2 Divieto di compensazione nel modello F24 in presenza di imposte iscritte a
ruolo
2.1 Finalità
2.2 Limitazione alle sole "imposte erariali"
2.3 Limite di 1.500,00 euro
2.4 Scadenza del versamento delle somme iscritte a ruolo
2.5 Sospensione della riscossione
2.6 Dilazione della riscossione
2.7 Decorrenza
2.8 Modalità applicative del divieto di compensazione
2.8.1 Disciplina "a regime" applicabile dal 18.2.2011
2.8.2 Disciplina "transitoria" applicabile dall'1.1.2011 e fino al 17.2.2011
3 Compensazione tra somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi
accessori e crediti relativi alle stesse imposte
3.1 Ambito di applicazione
3.1.1 Oneri accessori
3.1.2 Riforma dell'iscrizione a ruolo
3.2 Modalità di compensazione
3.3 Pagamento parziale
3.4 Rimborso dei versamenti eccedenti
3.5 Limiti alla compensazione dei crediti IVA
4 Sanzioni
4.1 Ammontare massimo della sanzione
4.2 Contenzioso sull'iscrizione a ruolo
1 PREMESSA
L'art. 31 del DL 31.5.2010 n. 78 convertito nella L. 30.7.2010 n. 122 (c.d.
"manovra correttiva") ha previsto, a decorrere dall'1.1.2011, il divieto di
compensazione, nel modello F24, dei crediti relativi alle imposte erariali, in
presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori,
di ammontare superiore a 1.500,00 euro, per i quali sia scaduto il termine di
pagamento.
Con il DM 10.2.2011, pubblicato sulla G.U. 18.2.2011 n. 40, è stato emanato il
provvedimento attuativo che consente il pagamento, anche parziale, delle somme
iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, mediante la
compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.
Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, con la pubblicazione del DM
10.2.2011 il divieto di compensazione in esame diventa operativo a regime.
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2 DIVIETO DI COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24 IN PRESENZA DI IMPOSTE ISCRITTE A
RUOLO
L'art. 31 del DL 78/2010 convertito ha introdotto il divieto di compensazione:
dei crediti relativi alle imposte erariali;
in presenza di debiti:
- iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori (es. sanzioni e
interessi);
- di ammontare superiore a 1.500,00 euro;
- per i quali sia scaduto il termine di pagamento.
Compensazioni "orizzontali" e "verticali"
Il nuovo divieto dovrebbe riguardare le sole compensazioni c.d. "orizzontali" (o
"esterne"), cioè quelle che riguardano crediti e debiti di diversa natura (es.
credito IVA con debito IRPEF, credito IRES con contributi INPS, ecc.) e che
avvengono necessariamente nel modello F24.
Le nuove disposizioni non dovrebbero quindi riguardare le c.d. compensazioni
"verticali" (o "interne"), cioè quelle che riguardano la stessa imposta (es.
credito IVA con IVA a debito da versare, saldo IRES a credito con acconti IRES,
ecc.), anche se esposte nel modello F24.
Compensazione dei crediti IVA
Restano comunque applicabili le limitazioni, introdotte a decorrere dal 2010, in
relazione alla compensazione "orizzontale" nel modello F24 dei crediti IVA
(annuali o infrannuali).
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2.1 FINALITA'
Come evidenziato dalla relazione di accompagnamento al DL 78/2010, la disciplina
in esame intende quindi impedire "la compensazione immediata nel modello F24 (e
dunque il mancato versamento delle imposte dovute) a chi è nel contempo debitore
di altri importi iscritti a ruolo, anche di considerevole ammontare e risalenti
nel tempo, e che si ostina a non pagare, costringendo gli organi della
riscossione a defatiganti attività esecutive, spesso vanificate da deliberate
spoliazioni preventive del patrimonio".
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2.2 LIMITAZIONE ALLE SOLE "IMPOSTE ERARIALI"
La disciplina in esame si applica ai crediti e ai debiti relativi alle sole
"imposte erariali" (es. IRPEF, IRES, IVA, ecc.).
Tuttavia, dovrebbero rientrare nell'ambito della disciplina in esame anche:
l'IRAP;
le addizionali alle imposte dirette.
Sono pertanto escluse dall'ambito applicativo del nuovo divieto di compensazione
tutte le altre entrate che non hanno natura di imposte erariali, quali, ad
esempio:
i tributi locali (es. ICI);
i contributi previdenziali (es. INPS dipendenti, artigiani, commercianti,
gestione separata ex L. 335/95);
i premi INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
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2.3 LIMITE DI 1.500,00 EURO
La disciplina in esame si applica a condizione che l'importo dei debiti iscritti
a ruolo per imposte erariali e relativi accessori sia di ammontare superiore a
1.500,00 euro.
Pertanto, il divieto di compensazione in esame non sussiste qualora gli importi
iscritti a ruolo e non pagati siano pari o inferiori a 1.500,00 euro.
Tuttavia, il suddetto limite di 1.500,00 euro deve ritenersi costituito
dall'ammontare complessivo degli importi iscritti a ruolo e non pagati, anche se
i debiti derivanti dalle singole cartelle di pagamento non superano tale soglia.
Accessori del debito d'imposta
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che rientrano tra gli "accessori" del debito
d'imposta iscritto a ruolo:
le sanzioni;
gli interessi;
gli aggi spettanti all'Agente della Riscossione;
le altre spese collegate al ruolo, come quelle di notifica della cartella o
relative alle procedure esecutive sostenute dall'Agente della Riscossione.
Per superare la soglia "limite" è quindi sufficiente un'imposta erariale non
pagata decisamente inferiore a 1.500,00 euro.
Pertanto, è necessario verificare presso l'Agente della Riscossione l'effettivo
ammontare del debito "pendente".
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2.4 SCADENZA DEL VERSAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO
Ai fini dell'applicazione del divieto di compensazione in esame, deve essere
scaduto il termine di pagamento delle somme iscritte a ruolo per imposte
erariali e relativi accessori, cioè deve essere decorso il termine di 60 giorni
dalla notifica della cartella di pagamento.
La compensazione è quindi possibile nell'arco dei 60 giorni dalla notifica della
cartella.
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2.5 SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE
Secondo quanto indicato dalla relazione di accompagnamento al DL 78/2010,
l'applicazione della disciplina in esame presuppone che non sia intervenuta una
sospensione della riscossione.
In tal caso, infatti, non può configurarsi un inadempimento del contribuente
iscritto a ruolo.
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2.6 DILAZIONE DELLA RISCOSSIONE
Analoghe conclusioni dovrebbero applicarsi anche in caso di dilazione delle
somme iscritte a ruolo.
In caso di concessione della dilazione e di regolare pagamento delle rate,
infatti, il contribuente iscritto a ruolo non può considerarsi inadempiente.
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2.7 DECORRENZA
Il nuovo divieto di compensazione si applica a decorrere dall'1.1.2011.
Tuttavia, fino al 17.2.2011, cioè anteriormente alla pubblicazione del citato DM
10.2.2011, si è applicato un particolare "regime transitorio".
Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il divieto di compensazione
opera anche in relazione alle cartelle il cui termine di pagamento sia già
scaduto anteriormente all'1.1.2011.
Pertanto, deve ritenersi confermato che il divieto di compensazione riguardi i
modelli F24 presentati a partire dall'1.1.2011, indipendentemente:
dall'anno di riferimento delle imposte erariali iscritte a ruolo;
dall'anno di formazione del ruolo;
dall'anno di scadenza del pagamento della relativa cartella.
Inoltre, non appare rilevante neppure l'anno di maturazione del credito relativo
ad imposte erariali.
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2.8 MODALITA' APPLICATIVE DEL DIVIETO DI COMPENSAZIONE
2.8.1 Disciplina "a regime" applicabile dal 18.2.2011
Secondo l'Agenzia delle Entrate, la compensazione nel modello F24 è sempre
preclusa se il contribuente non provvedere preventivamente al pagamento
dell'intero debito scaduto iscritto a ruolo, anche se il credito è di ammontare
superiore al debito stesso.
Quindi, ad esempio, in presenza di:
un credito compensabile di 10.000,00 euro e di una iscrizione a ruolo non
pagata di 12.000,00 euro, il contribuente non può utilizzare il credito nel
modello F24 per compensare altri importi a debito da versare (es. IVA,
ritenute, contributi INPS, ecc.), se non provvede al pagamento del debito
scaduto iscritto a ruolo;
un credito compensabile di 10.000,00 euro e di una iscrizione a ruolo non
pagata di 4.000,00 euro, se il contribuente non provvede preventivamente al
pagamento del debito scaduto iscritto a ruolo non può utilizzare nel modello
F24, per compensare altri importi a debito da versare (es. IVA, ritenute,
contributi INPS, ecc.), neppure l'importo di 6.000,00 euro (eccedenza di
credito rispetto al debito iscritto a ruolo).
Per effetto del DM 10.2.2011, il pagamento degli importi iscritti a ruolo può
avvenire anche mediante compensazione con il credito disponibile relativo ad
imposte erariali.
Con tale compensazione, il contribuente può azzerare le proprie posizioni
debitorie iscritte a ruolo, in modo da poter poi procedere alla compensazione
"ordinaria". In pratica, i crediti erariali devono essere utilizzati
prioritariamente per estinguere i relativi debiti iscritti a ruolo.
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2.8.2 Disciplina "transitoria" applicabile dall'1.1.2011 e fino al 17.2.2011
Si ricorda che, in via transitoria, fino all'emanazione del DM 10.2.2011,
l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che non sono sanzionabili le
compensazioni:
effettuate in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e
relativi accessori, di ammontare superiore a 1.500,00 euro, di cui era scaduto
il pagamento;
a condizione che l'operazione di compensazione non sia andata ad intaccare i
crediti necessari per pagare i ruoli esistenti.
In sostanza, dall'1.1.2011 e fino al 17.2.2011 (giorno antecedente alla
pubblicazione in G.U. del DM 10.2.2011), era possibile utilizzare nel modello
F24 i crediti:
eccedenti l'ammontare degli importi a debito iscritti a ruolo e non pagati;
per compensare altri importi a debito da versare (es. IVA, ritenute,
contributi INPS, ecc.).
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3 COMPENSAZIONE TRA SOMME ISCRITTE A RUOLO PER IMPOSTE ERARIALI E RELATIVI
ACCESSORI E CREDITI RELATIVI ALLE STESSE IMPOSTE
Con l'emanazione del DM 10.2.2011 è stata disciplinata la possibilità di
pagamento:
delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori;
mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.
E' stata quindi introdotta una particolare forma di compensazione "interna" tra
crediti compensabili (in quanto non chiesti a rimborso) relativi a imposte
erariali e debiti iscritti a ruolo relativi alle stesse imposte, in precedenza
non consentita.
Tale compensazione può avvenire:
con riferimento a somme iscritte a ruolo di qualunque ammontare e anche se non
è ancora scaduto il relativo termine di pagamento;
anche in forma parziale.
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3.1 AMBITO DI APPLICAZIONE
La disciplina in esame si applica ai crediti e ai debiti relativi alle sole
"imposte erariali" (es. IRPEF, IRES, IVA, ecc.).
Tuttavia, è stato chiarito che rientrano nell'ambito della disciplina in esame
anche:
l'IRAP;
le addizionali alle imposte dirette.
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3.1.1 Oneri accessori
Il pagamento mediante compensazione è ammesso anche per gli oneri accessori
relativi alle imposte erariali iscritte a ruolo, quali:
sanzioni e interessi;
aggi e spese a favore dell'Agente della Riscossione.
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3.1.2 Riforma dell'iscrizione a ruolo
Ai sensi dell'art. 29 co. 1 del DL 78/2010, non vi sarà più la necessità, per
l'Agente della Riscossione, di notificare la cartella di pagamento, in relazione
agli avvisi di accertamento:
riguardanti le imposte sui redditi e l'IVA;
relativi ai periodi d'imposta in corso al 31.12.2007 e successivi;
che verranno notificati a partire dall'1.7.2011.
L'avviso di accertamento, infatti, conterrà l'intimazione ad adempiere al
versamento delle somme ivi indicate, entro il termine per la proposizione del
ricorso (cioè entro 60 giorni dalla sua notifica), scaduto il quale
l'accertamento diventa titolo esecutivo. Decorsi 30 giorni dal termine ultimo
per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle
disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, sarà affidata in carico agli
Agenti della Riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata.
Il DM 10.2.2011 prevede espressamente che il pagamento mediante compensazione si
applicherà anche in relazione:
alle imposte sui redditi e all'IVA, nonché alle relative sanzioni, derivanti
dagli avvisi di accertamento notificati dall'1.7.2011;
la cui riscossione sarà affidata all'Agente della Riscossione.
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3.2 MODALITA' DI COMPENSAZIONE
Il pagamento delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi
accessori, mediante compensazione, avviene:
nel modello "F24 Accise";
indicando la Provincia dell'ambito di competenza dell'Agente della Riscossione
che ha in carico il debito che si intende compensare;
utilizzando il codice tributo "RUOL", istituito dalla ris. Agenzia delle
Entrate 21.2.2011 n. 18.
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3.3 PAGAMENTO PARZIALE
Nel caso in cui il pagamento mediante compensazione riguardi solo una parte
delle somme dovute iscritte a ruolo (ad esempio per insufficienza del credito
disponibile), il contribuente è tenuto a comunicare preventivamente all'Agente
della Riscossione le posizioni debitorie da estinguere, con le modalità definite
dall'Agente della Riscossione stesso.
In assenza di tale comunicazione, l'imputazione dei pagamenti è effettuata
dall'Agente della Riscossione secondo i seguenti criteri (art. 31 del DPR
602/73):
il pagamento deve essere prioritariamente imputato alle rate scadute;
nei riguardi delle rate scadute, l'imputazione è fatta, rata per rata,
iniziando dalla più remota, al debito d'imposta, alle sanzioni e agli
interessi;
l'imputazione ai diritti e alle spese maturati a favore dell'Agente della
Riscossione può avvenire solo dopo la completa estinzione del debito per le
rate scadute e relativi interessi di mora;
per i debiti di imposta già scaduti, l'imputazione è fatta con preferenza alle
imposte o quote di imposta meno garantite;
fra imposte o quote di imposta ugualmente garantite, l'imputazione è fatta con
precedenza a quella più remota.
La comunicazione in esame è quindi opportuna per evitare che il pagamento
parziale venga imputato a "pendenze" (es. contributi INPS) che non impediscono
la compensazione "ordinaria".
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3.4 RIMBORSO DEI VERSAMENTI ECCEDENTI
Qualora il pagamento eseguito risulti superiore alle somme dovute, il rimborso
dell'eccedenza versata è effettuato:
dall'Agente della Riscossione;
previa presentazione di apposita istanza da parte del contribuente;
previa verifica presso la pubblica amministrazione competente dell'effettiva
sussistenza del credito utilizzato in compensazione dal contribuente.
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3.5 LIMITI ALLA COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA
Il DM 10.2.2011 prevede espressamente che restano ferme le disposizioni in
materia di controllo preventivo dell'utilizzo in compensazione dei crediti IVA,
applicabili dal 2010, vale a dire:
la compensazione nel modello F24 dei crediti IVA di importo superiore a
10.000,00 euro annui può essere effettuata solo dal giorno 16 del mese
successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o
dell'istanza trimestrale (modello TR) dalla quale il credito emerge;
l'obbligo, per i soggetti che effettuano la compensazione, nel modello F24, di
crediti IVA superiori a 10.000,00 euro annui, di utilizzare per la
presentazione dei modelli F24 esclusivamente i servizi telematici messi a
disposizione dall'Agenzia delle Entrate, secondo le modalità tecniche definite
dalla stessa Agenzia;
l'utilizzo in compensazione nel modello F24 di crediti IVA per importi
superiori a 15.000,00 euro annui comporta altresì l'obbligo che la
dichiarazione annuale IVA, dalla quale emerge il credito, rechi:
- l'apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (es.
dottore commercialista o esperto contabile);
- oppure la sottoscrizione del soggetto al quale è demandata la revisione
legale dei conti (es. revisore o collegio sindacale).
Pertanto, i suddetti vincoli devono essere rispettati anche se si utilizzano i
crediti IVA per compensare gli importi iscritti a ruolo.
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4 SANZIONI
In caso di inosservanza del divieto di compensazione di cui all'art. 31 del DL
78/2010, si applica una sanzione pari al 50% dell'importo dei debiti iscritti a
ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il
termine di pagamento.
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4.1 AMMONTARE MASSIMO DELLA SANZIONE
La sanzione in esame non può comunque essere superiore al 50% di quanto
indebitamente compensato.
In pratica, la sanzione è pari al minore importo tra:
il 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo;
il 50% di quanto indebitamente compensato.
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4.2 CONTENZIOSO SULL'ISCRIZIONE A RUOLO
La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a
ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa; in tal caso, i termini di
irrogazione della sanzione decorrono dal giorno successivo alla data della
definizione della contestazione.
In pratica, in pendenza di un procedimento giudiziale o amministrativo contro
l'iscrizione a ruolo sembra possibile operare la compensazione, ma esponendosi
al rischio che, se la legittimità dell'iscrizione a ruolo verrà confermata in
tutto o in parte, la compensazione eseguita venga considerata indebita e quindi
soggetta all'applicazione della sanzione in esame.
Qualora, invece, il procedimento si concluda con l'annullamento dell'iscrizione
a ruolo (o dell'atto "presupposto", es. avviso di accertamento), la
compensazione operata diventa pienamente legittima, in quanto è venuto meno il
requisito della presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate.

Resto in attesa di un cortese riscontro,
con Viva Cordialità,

Massimo dott. Marchi





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