Richiesta
documentazione
per i modelli REDDITI 2026
1 RICHIESTA INFORMAZIONI per il MODELLO REDDITI
2026 PERSONE FISICHE
Di seguito abbiamo predisposto una scheda che
riepiloga i dati e le informazioni necessarie al nostro Studio per la
compilazione della dichiarazione dei redditi modello REDDITI 2026, relativa all’anno
2025, delle persone fisiche.
Per i soggetti titolari
di redditi di lavoro autonomo professionale, gli imprenditori individuali e le
società di persone, si vedano anche le schede successive.
Lo Studio è a
disposizione per qualsiasi chiarimento.
MODELLO
REDDITI 2026 - PERSONE FISICHE
SCHEDA
RICHIESTA INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE
Nome e cognome cliente
.................................................……………………………….……………….
·
variazioni
dati anagrafici dichiarante/coniuge/familiari a carico (specificare se si
tratta di figli di età pari o superiore a 21 anni o a 30 anni, oppure di figli
portatori di handicap o di figli
conviventi del solo coniuge deceduto, di altri familiari conviventi, i mesi in
cui il familiare è a carico e la relativa percentuale); eventuale sentenza di
separazione o divorzio;
·
documentazione
prevista per il riconoscimento delle detrazioni d’imposta per familiari a
carico di soggetti extracomunitari residenti in Italia (esclusi i relativi familiari
residenti all’estero);
·
documentazione
relativa al trasferimento in Italia dall’estero e per la fruizione delle agevolazioni
previste per il rientro dei docenti e ricercatori, dei lavoratori e dei
pensionati;
·
per i
soggetti non residenti in Italia, certificato di iscrizione all’AIRE (se
cittadini italiani) e dati relativi alla residenza anagrafica all’estero;
·
documentazione
relativa alle variazioni dei redditi dei terreni e dei fabbricati: acquisto,
vendita, accatastamento, variazioni catastali, successione, donazione,
concessione in locazione/sublocazione/affitto/comodato/locazione del
comodatario, fabbricati destinati ad
abitazione principale, fabbricati tenuti a disposizione, immobili
vincolati di interesse storico e/o artistico, fabbricati distrutti o
inagibili a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi, ecc.;
·
ricevute di pagamento dell’IMU relativa al 2025 e altra documentazione rilevante ai fini dalla determinazione dell’imposta
dovuta per tale anno o per l’applicazione di cause di esenzione (se non
gestita dallo Studio);
·
ricevute di pagamento dell’IMI o
dell’IMIS o dell’ILIA relative al 2025, per gli immobili ubicati nelle Province
autonome di Bolzano e Trento e nella Regione Friuli Venezia Giulia (se non gestite
dallo Studio);
·
atti di acquisto di immobili, a partire dall’1.1.2025, usufruendo delle
agevolazioni prima casa;
·
canoni di
locazione spettanti con riferimento al 2025 anche se non percepiti (compresi i
locali condominiali);
·
con
riferimento ai canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti
nel 2025, intimazione di sfratto per morosità o ingiunzione di pagamento;
·
attestazione delle imposte versate sui canoni di locazione di immobili abitativi venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto
nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per
morosità;
·
canoni di
locazione “convenzionali” relativi ad immobili siti in Comuni ad alta tensione
abitativa (per i contratti stipulati senza l’assistenza delle organizzazioni
della proprietà edilizia e dei conduttori, per poter applicare le agevolazioni
fiscali previste per i contratti a canone concordato, è necessaria l’attestazione
delle organizzazioni firmatarie dell’accordo territoriale, che confermi la
rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo
territoriale) o per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito
del verificarsi di eventi calamitosi;
·
canoni di
locazione di immobili ad uso abitativo o commerciale per i quali è stata
effettuata l’opzione per la “cedolare secca” o per i quali l’opzione deve
essere esercitata in dichiarazione;
·
corrispettivi
ed eventuali ritenute (risultanti dalle Certificazioni Uniche 2026) relativi a
contratti di locazione breve, stipulati dall’1.6.2017 da persone fisiche, al di
fuori dell’esercizio di attività d’impresa, comprese le sublocazioni e le
concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario
(tenendo presente che, fino al periodo d’imposta 2025, si presume la natura
imprenditoriale dell’attività, in caso di destinazione alla locazione breve di
più di 4 appartamenti per ciascun periodo d’imposta); eventuale opzione per la “cedolare secca” da esercitare in
dichiarazione;
·
codice
identificativo nazionale (CIN) di cui all’art. 13-ter del DL 145/2023,
assegnato dal Ministero del Turismo, per ogni:
–
unità immobiliare ad uso abitativo destinata a
locazione per finalità turistiche;
–
unità immobiliare ad uso abitativo destinata a
locazione breve (art. 4 del DL 50/2017);
–
struttura turistico-ricettiva alberghiera ed
extralberghiera;
·
canoni di
locazione di fabbricati siti in zone rurali, non abitabili al 7.5.2004 e
successivamente ristrutturati e dati in locazione dall’imprenditore agricolo
(con contratto di locazione di durata tra 5 e 9 anni);
·
indicare se i
terreni sono posseduti (o affittati) e condotti da un coltivatore diretto o un
imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola;
·
indicare se
alcuni terreni sono stati concessi in affitto per usi agricoli nel 2025, in
forza di un contratto di durata non inferiore a 5 anni e con diritto di
precedenza alla scadenza, a giovani che non abbiano compiuto i 40 anni alla
stipula del contratto di affitto e che posseggano la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale,
o che acquisiscano tali qualifiche entro 2 anni dalla
firma del contratto di affitto;
·
spese
sostenute per canoni di affitto dei terreni agricoli, con indicazione degli
ettari presi in affitto (per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli
professionali di età inferiore ai 35 anni, iscritti nella previdenza agricola);
·
dati relativi
all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e detenuta in locazione
(per la quale spetta una detrazione IRPEF);
·
dati relativi
al credito d’imposta spettante per la riparazione, la ricostruzione o il
riacquisto degli immobili danneggiati o distrutti dal terremoto in Abruzzo del
2009;
·
dati relativi
agli immobili concessi in locazione o comodato a nuclei familiari le cui abitazioni
principali siano state distrutte o dichiarate inagibili in conseguenza del
terremoto in Abruzzo del 2009;
·
estremi di
registrazione (o codice identificativo) dei contratti di locazione, per gli
immobili situati nella Regione Abruzzo e concessi in locazione a soggetti
residenti nei Comuni colpiti dal terremoto del 2009, le cui abitazioni siano
state distrutte o dichiarate inagibili;
·
certificazioni
dei redditi di pensione, da lavoro
dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2026 o Certificazione
Unica 2025 in caso di cessazione del rapporto nel 2025);
·
in relazione
alle mance percepite nel 2025, indicare se si intende modificare il regime di
tassazione (imposta sostitutiva del 5% o tassazione ordinaria) applicato dal
datore di lavoro e risultante dalla Certificazione Unica 2026;
·
certificazioni
dei redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti nel 2025 da soggetti
non sostituti d’imposta;
·
stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all’estero, percepiti da
soggetti residenti, ed eventuali imposte pagate all’estero; specificare se
si tratta di lavoratori dipendenti “frontalieri”;
·
redditi
prodotti in euro e in franchi svizzeri dai residenti a Campione d’Italia;
·
assegni
periodici percepiti quale coniuge separato o divorziato, con specificazione
della quota per il mantenimento dei figli;
·
altri assegni
periodici (testamentari/alimentari);
·
borse di
studio;
·
indennità
percepite per cariche pubbliche elettive;
·
Certificazioni
Uniche 2026 relative a rapporti di lavoro autonomo “non professionale” (es. diritti
d’autore o d’inventore, associazione in partecipazione, ecc.), di lavoro autonomo
occasionale e di altri redditi diversi (es. collaborazioni con cori e bande
musicali dilettantistiche);
·
compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni percepiti
da docenti titolari di cattedre nelle
scuole di ogni ordine e grado;
·
prospetto del
reddito di partecipazione in società di persone o associazioni assimilate, srl
che hanno optato per la trasparenza fiscale, imprese familiari e aziende
coniugali (se non gestito dallo Studio);
·
oneri
deducibili o detraibili ai fini IRPEF sostenuti da società semplici o soggetti
assimilati;
·
certificati
dei sostituti d’imposta per i dividendi e le remunerazioni percepite in qualità
di associato in partecipazione nel corso del 2025 (se relativi ad utili non
assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva);
·
altri redditi
di capitale non assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;
·
risarcimenti,
anche assicurativi, per perdite di reddito;
·
redditi
percepiti mediante procedure di pignoramento presso terzi ed eventuali ritenute
subite;
·
erogazioni
liberali in denaro, effettuate nel 2025, per interventi che danno diritto ad un
credito d’imposta (c.d. “Art bonus”),
vale a dire:
–
manutenzione, protezione e restauro di beni
culturali pubblici;
–
sostegno degli istituti e dei luoghi della
cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei
teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri
nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle
imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di
distribuzione;
–
realizzazione di nuove strutture, restauro e
potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che,
senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
·
erogazioni
liberali in denaro, effettuate nel 2025, per interventi di bonifica ambientale su
edifici e terreni pubblici;
·
erogazioni liberali in denaro, effettuate nel 2025, a favore di enti del Terzo settore per il recupero di immobili
pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità organizzata (c.d. “social bonus”);
·
erogazioni
liberali in denaro, effettuate nel 2025, in favore delle “fondazioni ITS Academy”;
·
credito d’imposta
spettante per il 2025 relativo alle mediazioni per la conciliazione di controversie
civili e commerciali;
·
credito d’imposta
spettante per il 2025 in relazione ai compensi corrisposti agli avvocati abilitati
nel procedimento di negoziazione assistita concluso con successo, oppure agli
arbitri in caso di conclusione dell’arbitrato con lodo;
·
credito d’imposta
spettante per il 2025 commisurato al contributo unificato versato dalla parte
del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di
conciliazione;
·
credito d’imposta
spettante per il 2025 a seguito del reintegro delle somme anticipate dai fondi
pensione;
·
scelta per la
destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF a confessioni religiose riconosciute
(o allo Stato per finalità sociali o umanitarie);
·
scelta per la
destinazione del 5 per mille dell’IRPEF al sostegno degli enti no profit (associazioni di volontariato
e di promozione sociale, associazioni e fondazioni riconosciute che operano in
determinati settori, altri enti del Terzo
settore iscritti al RUNTS, associazioni sportive dilettantistiche in
possesso di determinati requisiti, oppure
al finanziamento della ricerca scientifica o sanitaria, o al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e
paesaggistici, oppure al sostegno degli enti gestori delle aree
protette, con eventuale indicazione dello specifico soggetto beneficiario,
oppure al Comune di residenza fiscale;
·
scelta per la
destinazione del 2 per mille dell’IRPEF ad un partito politico iscritto nell’apposito
Registro nazionale;
·
dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024 (modello 730/2025 o REDDITI PF 2025)
o ultima dichiarazione presentata, se non gestita dallo Studio;
·
dichiarazioni
integrative di anni pregressi presentate nel 2025 (se non gestite dallo
Studio);
·
modelli F24
di versamento di tributi e contributi eseguiti dall’1.1.2025 fino al momento di
presentazione della dichiarazione, con eventuali compensazioni, anche se a
saldo zero (se non gestiti dallo Studio); indicare eventuali versamenti in
eccesso effettuati per errore e per i quali non sia stata attivata la procedura
di rimborso;
·
imposte e
oneri rimborsati.
Documentazione riferita a:
·
lottizzazione
od opere su terreni da rendere edificabili;
·
cessioni di
terreni edificabili effettuate nel 2025;
·
cessioni di
beni immobili effettuate nel 2025, entro 5 anni dall’acquisto, esclusi quelli
pervenuti per successione (indicare il periodo in cui gli immobili sono stati
adibiti ad abitazione principale), salvo che sia già stata applicata l’imposta
sostitutiva sulle plusvalenze ad opera del notaio;
·
cessioni di
immobili effettuate nel 2025 sui quali sono stati realizzati interventi con il
superbonus, che si sono conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione;
·
perizie e versamenti dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento dei
terreni posseduti all’1.1.2025 e/o in
date anteriori;
·
indennità di
esproprio e altre somme percepite nell’ambito del procedimento espropriativo;
·
vincite,
concorsi a premio, scommesse;
·
immobili
situati all’estero: reddito; costo di acquisto o valore di mercato; valore
utilizzato nello Stato estero per il pagamento di imposte sul patrimonio per
gli immobili UE/SEE; eventuali imposte patrimoniali o reddituali versate nello
Stato estero;
·
imposta
patrimoniale sugli immobili posseduti all’estero (IVIE) versata in acconto per
il 2025;
·
redditi
derivanti dalla cessione, affitto o usufrutto di aziende;
·
redditi
derivanti dall’utilizzazione da parte di terzi di beni mobili o immobili;
·
differenza
tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in
godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore;
·
redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente e affitti di
terreni per usi non agricoli;
·
redditi
derivanti da attività commerciali occasionali e ritenute subite (per
prestazioni a favore di condomìni);
·
proventi
derivanti da attività di noleggio occasionale di navi e imbarcazioni da
diporto;
·
plusvalenze
da cessioni di partecipazioni (azioni/quote) e altri redditi diversi di natura
finanziaria per i quali il corrispettivo sia stato incassato, in tutto o in
parte, nel 2025 (se non si è optato per il regime del “risparmio amministrato”
o del “risparmio gestito”);
·
perizie e
versamenti dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento delle partecipazioni
possedute all’1.1.2025 e/o in date anteriori, ovvero perizie e versamenti dell’imposta
sostitutiva per l’affrancamento delle partecipazioni “non qualificate”
(quotate e non quotate) possedute al 31.12.2011 e/o al 30.6.2014;
·
plusvalenze
derivanti dalla cessione di quote di partecipazione in fondi immobiliari;
·
plusvalenze
derivanti dal possesso o dalla cessione di cripto-attività (costo di acquisto,
prezzo di vendita, documentazione reperita sul sito dell’exchange, ecc.);
·
certificazioni degli intermediari (es. banche e SIM) attestanti le
minusvalenze o le perdite residue a seguito della chiusura di rapporti in
regime di “risparmio amministrato” o di “risparmio gestito”;
·
redditi assoggettati a tassazione separata (plusvalenze, indennità, ecc.)
soggetti all’acconto d’imposta del
20%;
·
consistenza degli investimenti esteri produttivi di reddito imponibile in Italia e delle attività
estere di natura finanziaria detenuti nel corso del 2025; per questi beni è
necessario acquisire il valore all’inizio del periodo d’imposta e quello al
termine del periodo d’imposta o del periodo di detenzione. Si ricorda che
sono considerati produttivi di reddito per presunzione tutte le attività finanziarie
e tutti gli immobili detenuti all’estero (anche se tenuti a disposizione), i
diritti reali e le multiproprietà relativi a immobili esteri, gli yacht, le opere d’arte e i gioielli;
·
attività
finanziarie detenute all’estero: costo di acquisto; valore nominale o di
rimborso; valore di mercato; eventuali imposte patrimoniali o reddituali
versate nello Stato estero;
·
documentazione
relativa ai dossier titoli custoditi
o amministrati da intermediari non residenti e relativa movimentazione;
·
imposta
patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) versata in
acconto per il 2025;
·
conti
correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero. Per i conti correnti
detenuti in Paesi considerati a fiscalità privilegiata, occorre individuare
il valore massimo raggiunto dal conto nel corso del 2025. Inoltre, con
riferimento ai conti correnti esteri si osserva che:
–
essi scontano l’IVAFE se il loro valore medio di
giacenza annuo supera i 5.000,00 euro;
–
devono essere indicati nel quadro RW se nel
corso del 2025 hanno raggiunto un valore massimo complessivo superiore a 15.000,00
euro;
·
controvalore
in euro delle cripto-attività possedute all’1.1.2025 e al 31.12.2025;
·
documentazione
relativa all’affrancamento del valore delle cripto-attività possedute all’1.1.2025
(se non gestita dallo Studio);
·
interessi di
fonte estera, percepiti senza il tramite di intermediari finanziari residenti;
·
proventi su depositi a garanzia di finanziamenti a imprese residenti
soggetti al prelievo del 20%,
effettuati fuori dal territorio dello Stato, maturati fino al 31.12.2011 e
percepiti nel 2025 senza il tramite di intermediari finanziari residenti.
Documentazione
relativa agli oneri che danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo:
·
contributi
previdenziali e assistenziali obbligatori (es. contributi INPS artigiani e
commercianti, contributo INPS per i professionisti senza Cassa, contributo
INPS trattenuto sulle provvigioni dei venditori a domicilio, sui compensi
dei lavoratori autonomi occasionali e degli associati in partecipazione
che apportano esclusivamente lavoro, contributi alle Casse professionali,
premi INAIL per le casalinghe); si ricorda che non è deducibile il contributo
al Servizio Sanitario Nazionale (c.d. “tassa salute”) pagato con l’assicurazione
per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti;
·
contributi
INPS e premi INAIL a carico dei collaboratori coordinati e continuativi e dei
lavoratori a progetto (se non sono già stati dedotti in sede di effettuazione
delle ritenute);
·
contributi
previdenziali non obbligatori (es. per prosecuzione volontaria, ricongiunzione,
riscatti, ecc.), contributo INPS per iscrizione facoltativa;
·
oneri
sostenuti nel 2025 per fruire del riscatto dei periodi non coperti da
contribuzione da parte di coloro che al 31.12.95 non avevano anzianità
contributiva (c.d. “pace contributiva” di cui all’art. 1 co. 126 -130 della
L. 30.12.2023 n. 213);
·
contributi per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza
personale o familiare (es. colf, baby
sitter e “badanti”), anche relativi a prestazioni occasionali o rimborsati
all’agenzia interinale;
·
contributi
per la previdenza complementare (fondi pensione e polizze assicurative previdenziali),
anche se sostenuti per i familiari a carico, per la parte che non trova
capienza nel reddito complessivo di questi ultimi;
·
per i
lavoratori di prima occupazione avvenuta nel 2020, contributi per la previdenza
complementare versati negli anni 2020-2024, al fine di determinare l’eventuale
maggiore plafond di deducibilità
applicabile dal periodo d’imposta 2025;
·
spese mediche
generiche e di assistenza specifica sostenute da portatori di handicap;
·
spese per l’acquisto di medicinali sostenute da portatori di handicap: fatture o scontrini fiscali contenenti la specificazione della natura,
qualità (numero di autorizzazione all’immissione
in commercio rilasciata dall’Agenzia italiana del farmaco) e quantità dei beni e l’indicazione del
codice fiscale del destinatario; fatture o scontrini fiscali relativi a preparazioni
galeniche; documentazione rilasciata dalla farmacia estera;
·
spese per
prestazioni rese in caso di ricovero presso istituti di assistenza;
·
contributi
versati ai fondi sanitari integrativi;
·
erogazioni liberali a favore della Chiesa cattolica e delle altre
confessioni religiose riconosciute;
·
assegni periodici corrisposti al coniuge separato o divorziato (indicando
il relativo codice fiscale), con
specificazione della quota per il mantenimento dei figli;
·
assegni
periodici relativi a rendite vitalizie in forza di donazione o testamento e
assegni alimentari stabiliti dall’autorità giudiziaria;
·
somme
investite nel capitale sociale di start
up innovative da parte di srl partecipate che hanno optato per la
trasparenza fiscale;
·
spese
sostenute (compresi gli interessi passivi su mutui) per l’acquisto o la
costruzione di immobili abitativi da destinare, entro 6 mesi dall’acquisto o
dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per una durata
complessiva non inferiore a 8 anni (sono agevolati gli acquisti effettuati
dall’1.1.2014 al 31.12.2017);
·
erogazioni liberali ad organizzazioni non governative (ONG) che operano nel
campo della cooperazione con i
Paesi in via di sviluppo;
·
erogazioni liberali, in denaro o in natura, a favore di
ONLUS, associazioni di promozione sociale (APS), organizzazioni di
volontariato (ODV) ed enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS;
·
erogazioni
liberali a favore di fondazioni e associazioni riconosciute che operano
nell’ambito dei beni culturali o della ricerca scientifica, di università ed
altri enti di ricerca, degli enti parco regionali e nazionali;
·
somme
restituite nel 2025 al soggetto erogatore, se sono state assoggettate a
tassazione in anni precedenti;
·
somme che non
avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente ed assimilati
e che invece sono state tassate;
·
canoni,
livelli, censi, altri oneri gravanti sui redditi di immobili;
·
contributi a
consorzi obbligatori;
·
indennità per
perdita di avviamento corrisposta al conduttore di immobili non abitativi;
·
spese
sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l’espletamento della
relativa procedura di adozione internazionale;
·
erogazioni
liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi
al patrocinio a spese dello Stato;
·
erogazioni
liberali, donazioni e altri atti a titolo gratuito effettuati nei confronti di trust, ovvero dei fondi speciali,
istituiti a favore delle persone con disabilità grave.
Documentazione relativa agli oneri che
danno diritto alla detrazione d’imposta del 19%:
·
spese mediche (generiche e specialistiche) e di assistenza specifica
sostenute nel 2025 sia nel proprio
interesse che per i familiari fiscalmente a carico (ad es. prestazioni chirurgiche,
per analisi, per prestazioni specialistiche, per l’acquisto/affitto di
protesi sanitarie, per assistenza infermieristica e riabilitativa, per
prestazioni chiropratiche);
·
spese per l’acquisto di medicinali: fatture o scontrini fiscali contenenti
la specificazione della natura, qualità (numero di autorizzazione all’immissione
in commercio rilasciata dall’Agenzia italiana del farmaco) e quantità dei
beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario; fatture o scontrini
fiscali relativi a preparazioni galeniche; documentazione rilasciata dalla farmacia
estera;
·
spese per l’acquisto
di dispositivi medici: fatture o scontrini fiscali contenenti il codice fiscale
del destinatario e la descrizione del dispositivo medico, che deve essere
contrassegnato dalla marcatura CE;
·
spese sostenute in favore di
soggetti con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA), per l’acquisto
di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici;
·
spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non fiscalmente a
carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (“ticket”);
·
spese mediche
chirurgiche e specialistiche sostenute da portatori di handicap;
·
documentazione
relativa a rimborsi delle spese sanitarie;
·
spese per i
mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e il
sollevamento, compresi i veicoli adattati, relativi a soggetti portatori di handicap;
·
spese per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici per soggetti portatori di handicap e di cani-guida per soggetti non vedenti;
·
spese di
interpretariato per soggetti sordi;
·
spese
veterinarie;
·
interessi
passivi e altri oneri pagati su prestiti o mutui agrari;
·
interessi
passivi ed altri oneri pagati in relazione ai mutui ipotecari per l’acquisto,
la costruzione o la ristrutturazione di unità immobiliari da adibire ad
abitazione principale, compresa la relativa documentazione (contratto di
mutuo, contratto di acquisto, spese notarili, spese di istruttoria bancaria,
ecc.);
·
interessi
passivi ed altri oneri pagati in relazione a mutui (anche non ipotecari)
contratti nel 1997 per interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione
di edifici;
·
interessi
passivi su mutui stipulati prima del 1993 per l’acquisto di immobili diversi
dall’abitazione principale;
·
canoni e
relativi oneri accessori, oltre al costo di riscatto, derivanti da contratti di
locazione finanziaria stipulati per acquistare un immobile da destinare ad
abitazione principale;
·
contributi
pubblici ricevuti per il pagamento degli interessi passivi relativi ai mutui
immobiliari ed eventuali revoche;
·
spese per la
manutenzione, protezione o restauro di beni culturali o ambientali vincolati;
·
provvigioni
pagate nel 2025 ad intermediari immobiliari per l’acquisto dell’unità
immobiliare da adibire ad abitazione principale, anche a seguito di contratto
preliminare registrato;
·
premi versati
nel 2025 per polizze vita o infortuni, derivanti da contratti stipulati o
rinnovati sino al 31.12.2000;
·
premi versati
nel 2025 per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente non inferiore
al 5% o non autosufficienza nel
compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati
dall’1.1.2001;
·
premi versati nel 2025 per assicurazioni aventi per
oggetto il rischio di eventi calamitosi relativamente a unità immobiliari ad
uso abitativo, in relazione a polizze stipulate dall’1.1.2018;
·
spese sostenute nel 2025
per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico
locale, regionale e interregionale;
·
spese sostenute nel 2025 per la frequenza di asili nido, pubblici o
privati, da parte dei figli;
·
spese
sostenute nel 2025 per la frequenza delle scuole dell’infanzia, delle scuole
primarie, delle scuole secondarie di primo grado e delle scuole secondarie di
secondo grado, pubbliche o private;
·
spese
sostenute nel 2025 per la frequenza, presso università statali o non statali, anche
estere, di corsi di istruzione universitaria, di master, di corsi di perfezionamento
o di specializzazione universitaria, di dottorati di ricerca;
·
spese
sostenute nel 2025 per la frequenza di Conservatori musicali e di Scuole di
specializzazione per l’abilitazione all’insegnamento;
·
spese
sostenute nel 2025 per i canoni di locazione, i contratti di ospitalità o gli
atti di assegnazione relativi a studenti
universitari “fuori sede”, anche in relazione ad Università all’estero;
·
spese per l’istruzione in relazione alle quali è stata riconosciuta una
borsa di studio dalle Regioni o dalle
Province autonome di Trento e Bolzano;
·
spese per il riscatto della laurea di familiari a carico che non hanno
ancora iniziato a lavorare;
·
spese
sostenute nel 2025 per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età
compresa tra 5 e 18 anni;
·
spese
sostenute nel 2025 per l’iscrizione annuale e l’abbonamento di ragazzi di età
compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute ai
sensi della L. 21.12.99 n. 508, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica
riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica
della musica;
·
spese per gli
addetti all’assistenza di persone non autosufficienti (c.d. “badanti”), anche
se sostenute per familiari a carico;
·
spese per
prestazioni rese da case di cura e di riposo;
·
spese funebri
sostenute nel 2025, anche per persone defunte non legate da vincoli di coniugio,
parentela o affinità;
·
contributi
associativi alle società di mutuo soccorso;
·
erogazioni liberali a favore di istituti scolastici, istituti di alta formazione e università;
·
erogazioni
liberali a favore di attività culturali e artistiche;
·
erogazioni
liberali a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
·
erogazioni liberali a favore di popolazioni colpite da calamità o da altri
eventi straordinari, avvenuti anche
all’estero;
·
erogazioni
liberali a favore di enti operanti nello spettacolo e di fondazioni operanti
nel settore musicale;
·
erogazioni
liberali a favore della società di cultura “La Biennale di Venezia”;
·
erogazioni
liberali a favore dell’ospedale “Galliera” di Genova per l’attività del
registro nazionale dei donatori di midollo osseo;
·
erogazioni
liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
Obbligo di tracciabilità
Dall’1.1.2020, la
detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse)
spetta soltanto se il pagamento dell’onere è avvenuto con:
·
bonifico
bancario o postale;
·
altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contante, previsti
dall’art. 23 del DLgs. 241/97 (es.
carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
L’obbligo della
tracciabilità dei pagamenti non riguarda le spese sostenute per l’acquisto di
medicinali e dispositivi medici e per le prestazioni sanitarie rese dalle
strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio Sanitario Nazionale
(SSN).
Ove ricorra l’obbligo
di tracciabilità, occorre produrre anche la documentazione relativa alle modalità
di pagamento (es. ricevute dei bonifici,
ricevute dei pagamenti mediante carta di debito o di credito, estratti
conto bancari o postali).
Documentazione relativa agli oneri che
danno diritto alla detrazione d’imposta del 26%:
·
erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS e di soggetti che gestiscono
iniziative umanitarie;
·
erogazioni
liberali in denaro a favore di partiti e movimenti politici.
Documentazione relativa agli oneri che
danno diritto alla detrazione d’imposta del 30%:
·
somme
investite nel capitale sociale di start
up innovative, direttamente o tramite organismi di investimento collettivo
del risparmio (OICR) o altre società di capitali che investano prevalentemente
in start up innovative; la detrazione
spetta anche ai soci di snc e sas, pro
quota, in relazione agli investimenti fatti dalla società;
·
investimenti
in piccole e medie imprese (PMI) innovative;
·
erogazioni
liberali, in denaro o in natura, a favore di ONLUS, associazioni di promozione
sociale (APS) ed enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS.
Documentazione relativa agli oneri che
danno diritto alla detrazione d’imposta del 35%:
·
erogazioni
liberali, in denaro o in natura, a favore di organizzazioni di volontariato
(ODV ed enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS).
Documentazione relativa agli oneri per
la “pace contributiva” che danno diritto alla detrazione d’imposta del 50%
Oneri sostenuti nel 2025
per fruire del riscatto dei periodi non coperti da contribuzione da parte di
coloro che al 31.12.95 non avevano anzianità contributiva (c.d. “pace
contributiva” di cui all’art. 20 del DL 28.1.2019 n. 4).
La detrazione spetta
anche ai superstiti dell’assicurato o ai suoi parenti ed affini entro il
secondo grado che hanno presentato domanda e sostenuto l’onere per conto dell’assicurato
stesso.
La detrazione spetta
sull’ammontare effettivamente versato nel corso del 2025 ed è ripartita in 5
rate annuali di pari importo.
Non può essere detratta
la spesa sostenuta nel 2025 che è stata fruita in sostituzione delle retribuzioni
premiali e indicata nella Certificazione Unica 2026.
Indicare gli oneri
sostenuti in anni precedenti al 2025 per i quali spettano le relative rate (se
non già a conoscenza dello Studio).
Documentazione relativa agli oneri per
investimenti in start up innovative
in regime de minimis che danno diritto alla detrazione d’imposta del
65%:
·
somme
investite nel capitale sociale di start
up innovative in regime de minimis, per le quali è stata presentata
al Ministero dello Sviluppo economico l’apposita istanza; la detrazione spetta
in alternativa a quella ordinaria.
Documentazione relativa alle
infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici che danno diritto alla
detrazione dal 50% al 110%
Per le spese sostenute
dall’1.3.2019 al 31.12.2021 spettava una detrazione del 50% per l’acquisto e la
posa in opera delle infrastrutture di
ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (c.d. “wall box”) dei privati, compresi i costi iniziali per la richiesta di
potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW (la detrazione non è stata
prorogata per gli anni successivi al 2021).
Tuttavia, può competere
la detrazione per il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, per le
spese sostenute fino al 31.12.2025 da determinati soggetti
(per le spese sostenute fino al 31.12.2022 l’aliquota è del 110%, per le spese
sostenute nel 2023 l’aliquota può essere del 90% o del 110%, per le spese
sostenute nel 2024 l’aliquota è del 70% e per le spese sostenute nel 2025 l’aliquota
è del 65%), se l’intervento di installazione
delle colonnine di ricarica è effettuato congiuntamente a un intervento “trainante”
di efficienza energetica.
Documentazione
relativa alle spese per gli interventi di recupero edilizio che danno diritto
alla detrazione del 36% o 50% (65%, 70%, 90% o 110%
per gli interventi fotovoltaici “trainati” con superbonus):
·
codice
fiscale del condominio, della società di persone o di altri enti di cui all’art.
5 del TUIR (in assenza del codice fiscale del condominio minimo documentazione
ordinariamente richiesta per comprovare il diritto all’agevolazione, un’autocertificazione
che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle
unità immobiliari facenti parte del condominio);
·
dati
catastali degli immobili oggetto di intervento; nel caso in cui i lavori siano
effettuati dal detentore (es. conduttore), anziché dal possessore, estremi di
registrazione dell’atto che costituisce il titolo per la detenzione (es.
contratto di locazione) e dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile
all’esecuzione dei lavori effettuati dal detentore;
·
documentazione relativa agli interventi necessari alla ricostruzione o al
ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, qualora
sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
·
comunicazione
preventiva all’azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente
della data di inizio dei lavori, qualora tale comunicazione sia obbligatoria
secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
·
ricevute di
effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale;
·
ricevute di
pagamento delle spese relative ad oneri di urbanizzazione, tassa per l’occupazione
del suolo pubblico, imposta di bollo e
diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce inizio lavori, in
relazione ai lavori edilizi agevolabili, anche se non effettuate con bonifico
bancario o postale;
·
fatture
rilasciate dal soggetto che ha eseguito i lavori;
·
certificazione
dell’amministratore di condominio della quota delle spese sulle parti comuni
che danno diritto alla detrazione;
·
attestazione
del venditore delle spese sostenute per la realizzazione di box o posti auto
pertinenziali, acquistati nel 2025 anche mediante contratto preliminare di
compravendita registrato oppure tramite atto di assegnazione delle cooperative
edilizie;
·
eventuali
atti di assenso (licenze, concessioni e autorizzazioni edilizie, ecc.) relativi
a lavori avviati nel 2025 (al fine di verificare se si tratta di mera
continuazione di interventi pregressi);
·
documentazione
relativa agli interventi effettuati e alle detrazioni usufruite dal venditore,
dal donante o dal defunto, in caso di vendita, donazione o successione,
qualora il diritto alla detrazione si trasferisca all’acquirente, donatario o
erede;
·
comunicazione all’ENEA in relazione agli interventi ultimati dall’1.1.2018,
con la relativa ricevuta di
trasmissione;
·
per i lavori
edili, agevolati con superbonus, avviati dal 28.5.2022 di cui all’allegato X al
DLgs. 81/2008, eseguiti da imprese che hanno lavoratori dipendenti, il cui
importo è complessivamente superiore a 70.000,00 euro, copia del contratto di
affidamento dei lavori ove viene indicato che i lavori edili sono eseguiti da
datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile,
nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in caso di mancata
indicazione del CCNL nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei
lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente dall’impresa
esecutrice dei lavori, attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione
dei lavori edili relativi alla fattura medesima).
In relazione agli interventi di recupero edilizio riguardanti l’installazione
di impianti solari fotovoltaici e l’installazione, contestuale o successiva, di
sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, può
competere la detrazione per il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020,
per le spese sostenute fino al 31.12.2025 da determinati soggetti (per le spese
sostenute fino al 31.12.2022 l’aliquota è del 110%, per le spese sostenute nel
2023 l’aliquota può essere del 90% o del 110%, per le spese sostenute nel 2024
l’aliquota è del 70% e per le spese sostenute nel 2025 l’aliquota è del 65%),
se gli interventi sono effettuati congiuntamente ad un intervento “trainante”
di riduzione del rischio sismico o di efficienza energetica.
Documentazione
relativa all’acquisto di unità immobiliari in fabbricati interamente
ristrutturati da imprese che danno diritto alla
detrazione del 36% o 50%:
·
atto di
acquisto, assegnazione o preliminare di vendita registrato dell’unità
immobiliare dal quale si evinca la data di inizio e fine lavori nonché il
numero dei contitolari, situata in un fabbricato interamente ristrutturato
da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative
edilizie, ovvero documentazione di acconti già versati;
·
in mancanza
di tali informazioni nei predetti atti, dichiarazione dell’impresa di
costruzione o della cooperativa edilizia che attesti le sopracitate condizioni;
·
codice
fiscale dell’impresa o della cooperativa che ha effettuato i lavori.
Documentazione
relativa agli interventi antisismici che danno diritto alla detrazione del 65%
Documentazione relativa alle spese sostenute dal 4.8.2013
al 31.12.2016 per interventi relativi
all’adozione di misure antisismiche:
·
le cui
procedure autorizzatorie sono state attivate dal 4.8.2013;
·
su edifici
ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 o 2);
·
riguardanti
costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive
(agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non
commerciali).
Documentazione
relativa agli interventi antisismici che danno diritto alla detrazione dal 36%
al 110% (c.d. “sismabonus”)
Documentazione relativa alle spese sostenute dal 2017 al 2025
per interventi relativi all’adozione
di misure antisismiche:
·
le cui
procedure autorizzatorie sono state attivate dall’1.1.2017;
·
su edifici
ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 o 3;
·
riguardanti
costruzioni adibite ad abitazione o ad attività produttive (agricole,
professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali);
·
comunicazione
all’ENEA in relazione agli interventi ultimati dall’1.1.2018, con la relativa
ricevuta di trasmissione;
·
per i lavori
edili, agevolati con superbonus, avviati dal 28.5.2022 di cui all’allegato X al
DLgs. 81/2008, eseguiti da imprese che hanno lavoratori dipendenti, il cui
importo è complessivamente superiore a 70.000,00 euro, copia del contratto di
affidamento dei lavori ove viene indicato che i lavori edili sono eseguiti da
datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile,
nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in caso di mancata
indicazione del CCNL nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei
lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente dall’impresa
esecutrice dei lavori, attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione
dei lavori edili relativi alla fattura medesima).
Verificare il possesso
delle asseverazioni richieste per gli interventi antisismici che determinano la riduzione
della classe di rischio sismico, di cui ai co. 1-quater e 1-quinquies dell’art.
16 del DL 63/2013 (per le spese sostenute fino al 31.12.2024 detrazione del 70%
o 80%, 75% o 85%, per le spese sostenute nel 2025 detrazione del 36% o 50%).
Per le spese sostenute fino al 31.12.2025, la
detrazione è riconosciuta per taluni soggetti nella misura del superbonus (per le spese sostenute fino al 31.12.2022 l’aliquota
è del 110%, per le spese sostenute nel 2023 l’aliquota può essere del 90% o del
110%, per le spese sostenute nel 2024 l’aliquota è del 70% e per le spese
sostenute nel 2025 l’aliquota è del 65%), ove siano rispettati i requisiti soggettivi ed
oggettivi richiesti (asseverazione sempre necessaria).
Se per gli interventi di miglioramento sismico
spetta il superbonus e se il beneficiario della detrazione opta per la cessione
del corrispondente credito all’impresa di assicurazione con la quale stipula contestualmente una polizza che copre il
rischio di eventi calamitosi, sul premio assicurativo la detrazione del 19% è
elevata al 90%.
Documentazione relativa agli acquisti
di unità immobiliari in edifici antisismici che danno diritto alla detrazione del
36% o 50% o del 75% o 85% (c.d. “sismabonus acquisti”)
Documentazione relativa alle spese sostenute dal 2017 al 2025
per l’acquisto di unità immobiliari:
·
le cui
procedure autorizzatorie degli interventi di demolizione e ricostruzione dell’intero edificio sono
iniziate successivamente all’1.1.2017;
·
nei Comuni
ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell’Ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri 28.4.2006 n. 3519;
·
oggetto di
interventi relativi all’adozione di misure antisismiche realizzati da parte di
imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, mediante demolizione
e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio
sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente,
ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento,
le quali imprese provvedano, entro 30 mesi (18 mesi fino al 30.7.2021) dalla
data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile;
·
comunicazione all’ENEA in relazione agli interventi ultimati dall’1.1.2018,
con la relativa ricevuta di
trasmissione.
Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 30.6.2022, la
detrazione è elevata al 110% ove fossero rispettati i requisiti soggettivi e
oggettivi richiesti (asseverazione sempre necessaria). In taluni casi, il “sismabonus
acquisti” spettava nella misura del 110% a determinate condizioni ove gli atti
d’acquisto fossero stati effettuati entro il 31.12.2022.
Per le spese sostenute nel 2025 la detrazione può
competere nella misura del 50% o del 36% a seconda che l’unità immobiliare
acquistata sia destinata o meno ad abitazione principale da parte dell’acquirente.
Documentazione relativa agli interventi
antisismici combinati con quelli di riqualificazione energetica, sulle parti
comuni condominiali, che danno diritto alla detrazione del 36% o 50% o dell’80%
o 85% (c.d. “bonus combinato
sisma-eco”)
Documentazione relativa alle spese sostenute dal 2018 al 2025
per gli interventi su parti comuni di
edifici condominiali:
·
le cui
procedure autorizzatorie sono state attivate dall’1.1.2017;
·
ricadenti
nelle zone sismiche 1, 2 e 3;
·
finalizzati
congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione
energetica.
Per
le spese sostenute nel 2025 la detrazione può competere nella misura del 50% o
del 36% a seconda che l’unità immobiliare sia destinata o meno ad abitazione
principale.
Documentazione relativa agli interventi
di riqualificazione energetica degli edifici esistenti che danno diritto alla
detrazione dal 36% al 110% (c.d. “ecobonus” e “superbonus”)
·
fatture o
ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute (ovvero altra
idonea documentazione rilasciata da soggetti non tenuti all’osservanza della
normativa IVA);
·
ricevute di
effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale;
·
altra
documentazione attestante i pagamenti effettuati (solo per soggetti titolari di
redditi d’impresa);
·
copia della
delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese,
per gli interventi effettuati sulle parti comuni del condominio;
·
dichiarazione
di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori effettuati
dal detentore;
·
asseverazione
del tecnico abilitato (ovvero asseverazione del direttore dei lavori o certificazione
dei produttori di beni con determinate caratteristiche energetiche);
·
attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica,
rilasciato da un tecnico abilitato
(ove necessario in relazione ai lavori eseguiti);
·
copia della
scheda informativa relativa agli interventi realizzati, inviata all’ENEA, con
la relativa ricevuta di trasmissione;
·
attestazione
della mancata conclusione dei lavori nel 2025;
·
documentazione relativa ad eventuali contributi e incentivi riconosciuti,
per i medesimi interventi, dall’Unione europea, dalle
Regioni o dagli enti locali;
·
documentazione
relativa agli interventi effettuati e alle detrazioni usufruite dal venditore,
dal donante o dal defunto, in caso di vendita, donazione o successione,
qualora il diritto alla detrazione si trasferisca all’acquirente, donatario o
erede;
·
per i lavori
edili, agevolati con superbonus, avviati dal 28.5.2022 di cui all’allegato X al
DLgs. 81/2008, eseguiti da imprese che hanno lavoratori dipendenti, il cui
importo è complessivamente superiore a 70.000,00 euro, copia del contratto di
affidamento dei lavori ove viene indicato che i lavori edili sono eseguiti da
datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile,
nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in caso di mancata
indicazione del CCNL nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei
lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente dall’impresa
esecutrice dei lavori, attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione
dei lavori edili relativi alla fattura medesima).
Per le spese sostenute dall’1.7.2020 al 30.6.2022 (fino
al 31.12.2025 per alcuni soggetti), la detrazione è riconosciuta nella misura
del superbonus (per le spese
sostenute fino al 31.12.2022 l’aliquota è del 110%, per le spese sostenute nel 2023
l’aliquota può essere del 90% o del 110%, per le spese sostenute nel 2024 l’aliquota
è del 70% e per le spese sostenute nel 2025 l’aliquota è del 65%) per alcuni
interventi di riqualificazione energetica ove siano rispettati i requisiti
soggettivi ed oggettivi richiesti (asseverazione sempre necessaria).
Per
le spese sostenute nel 2025 l’ecobonus può competere nella misura del 50% o del
36% a seconda che l’unità immobiliare sia destinata o meno ad abitazione
principale.
Documentazione relativa agli interventi
di rifacimento delle facciate degli edifici che danno diritto alla detrazione
del 90% o 60% (c.d. “bonus facciate”)
Documentazione relativa
alle spese sostenute nel 2020 e 2021 (con detrazione
del 90%) e nel 2022 (con detrazione del 60%) per:
·
gli
interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna (sono ammessi
al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata,
su balconi o su ornamenti e fregi);
·
di edifici
ubicati in zona A o B ai sensi del DM 2.4.68 n. 1444 o in zone ad esse
assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi
comunali.
In particolare:
·
ricevute di
effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale (sono esclusi i
soggetti titolari di reddito d’impresa);
·
eventuali
abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente
legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori;
·
dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, qualora si tratti di lavori per i quali non
sono necessarie comunicazioni o titoli abilitativi;
·
comunicazione
preventiva all’azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente
della data di inizio dei lavori, qualora tale comunicazione sia obbligatoria
secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
·
certificazione dell’amministratore di condominio della quota delle spese
relative alle parti comuni che danno diritto alla detrazione (in
mancanza del codice fiscale del condominio minimo, autocertificazione che
attesti la natura dei lavori effettuati ed indichi i dati catastali delle unità
immobiliari facenti parte del condominio);
·
certificazione
urbanistica dalla quale risulti che l’edificio oggetto dell’intervento ricade
nelle zone assimilate alle zone A o B;
·
dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà che attesti la sussistenza del requisito
della visibilità, anche parziale, dell’involucro esterno dell’edificio
interessato dai lavori;
·
se si tratta
di un intervento influente dal punto di vista termico, ricevuta della
trasmissione all’ENEA della documentazione richiesta;
·
per i lavori
edili avviati dal 28.5.2022 di cui all’allegato X al DLgs. 81/2008, eseguiti da
imprese che hanno lavoratori dipendenti, il cui importo è complessivamente
superiore a 70.000,00 euro, copia del contratto di affidamento dei lavori ove
viene indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che
applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali,
stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale (in caso di mancata indicazione del CCNL
nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori, una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente dall’impresa esecutrice
dei lavori attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei
lavori edili relativi alla fattura medesima).
Documentazione relativa agli interventi
per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche che danno
diritto alla detrazione del 75% (c.d. “bonus
barriere 75%”)
Documentazione relativa
alle spese sostenute dal 2022 al 2025 per la realizzazione di interventi
direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere
architettoniche in edifici già esistenti, nonché per gli interventi di
automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari
funzionali ad abbattere le barriere architettoniche e, in caso di sostituzione
dell’impianto, per lo smaltimento e la bonifica dei materiali e dell’impianto
sostituito.
In particolare, sono
richieste:
·
asseverazione
rilasciata da tecnici abilitati che gli interventi rispettano i requisiti
previsti dal DM 14.6.89 n. 236;
·
fatture o
ricevute fiscali, con la specificazione della natura, qualità e quantità dei
beni e servizi acquisiti;
·
ricevute di
effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale;
·
altra
documentazione attestante i pagamenti effettuati (solo per soggetti titolari di
redditi d’impresa);
·
eventuali
abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente
legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori;
·
dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, qualora si tratti di lavori per i quali non
sono necessarie comunicazioni o titoli abilitativi;
·
comunicazione
preventiva all’azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente
della data di inizio dei lavori, qualora tale comunicazione sia obbligatoria
secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
·
certificazione dell’amministratore di condominio della quota delle spese
relative alle parti comuni che danno
diritto alla detrazione (in mancanza del codice fiscale del condominio minimo,
autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati ed indichi i
dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio);
·
per i lavori
edili avviati dal 28.5.2022 di cui all’allegato X al DLgs. 81/2008, eseguiti da
imprese che hanno lavoratori dipendenti, il cui importo è complessivamente
superiore a 70.000,00 euro, copia del contratto di affidamento dei lavori ove
viene indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che
applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali,
stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale (in caso di mancata indicazione del CCNL
nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori, una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente dall’impresa esecutrice
dei lavori, attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei
lavori edili relativi alla fattura medesima).
Per le spese sostenute dal 30.12.2023 il
“bonus barriere 75%” compete soltanto
se gli interventi riguardano scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme
elevatrici ed il rispetto dei requisiti del DM 236/89 deve risultare da
apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.
Per i lavori iniziati prima del
30.12.2023 il “bonus barriere 75%” compete in relazione alla generalità
degli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche ex
art. 3 co. 3 del DL 29.12.2023 n. 212, che hanno i requisiti del DM 236/89.
Documentazione relativa al c.d. “bonus verde” che dà diritto alla
detrazione del 36%
Documentazione relativa
alle spese sostenute dal 2018 al 2024 per:
·
la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti,
unità immobiliari, pertinenze o
recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
·
la
realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
La
detrazione spetta anche in relazione agli interventi sulle parti comuni
condominiali e per le spese di
progettazione e manutenzione connesse ai suddetti interventi.
In particolare:
·
fatture di
acquisto o ricevute fiscali, con la specificazione della natura, qualità e
quantità dei beni e servizi acquisiti;
·
documentazione
attestante l’effettivo pagamento (ricevute
dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di
addebito sul conto corrente, assegni bancari o postali);
·
eventuali
abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente
legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori;
·
dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, qualora si tratti di lavori per i quali non
sono necessarie comunicazioni o titoli abilitativi;
·
certificazione dell’amministratore di condominio della quota delle spese
relative alle parti comuni che danno
diritto alla detrazione (in mancanza del codice fiscale del condominio minimo,
autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati ed indichi i
dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio);
·
per i lavori
edili avviati dal 28.5.2022 di cui all’allegato X al DLgs. 81/2008, eseguiti da
imprese che hanno lavoratori dipendenti, il cui importo è complessivamente
superiore a 70.000,00 euro, copia del
contratto di affidamento dei lavori ove viene indicato che i lavori edili sono
eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del
settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni
datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
(in caso di mancata indicazione del CCNL nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà proveniente dall’impresa esecutrice dei lavori, attestante il
contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla
fattura medesima).
La
detrazione spetta per le sole spese sostenute fino al 2024 e la suddetta
documentazione deve essere prodotta per il
riconoscimento delle successive rate, se non già in possesso dello Studio.
Documentazione relativa al c.d. “bonus mobili” che dà diritto alla detrazione del 50%
Documentazione relativa alle spese:
·
sostenute dall’1.1.2016
al 31.12.2021, per l’acquisto di mobili, grandi elettrodomestici di classe
energetica non inferiore alla “A+” (ovvero classe “A” per i forni) in
relazione alle apparecchiature per le quali è obbligatoria l’etichetta
energetica, oppure grandi elettrodomestici per i quali non fosse ancora
previsto l’obbligo di etichetta energetica, comprese le spese di trasporto e
di montaggio;
·
sostenute dall’1.1.2022
al 31.12.2025, per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica
non inferiore alla classe “A” per i forni, “E” per le lavatrici e
lavasciugatrici e le lavastoviglie, “F” per i frigoriferi e i congelatori, per
le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica;
·
finalizzati
all’arredo di unità immobiliari residenziali:
–
oggetto di interventi di ristrutturazione
edilizia, restauro e risanamento conservativo o manutenzione straordinaria;
–
oggetto di ricostruzione o ripristino a seguito
di eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
–
siti in fabbricati interamente oggetto di
interventi di restauro o di risanamento conservativo e di ristrutturazione
edilizia, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e
da cooperative edilizie che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori
alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
La detrazione spetta
anche in relazione ai mobili e agli elettrodomestici destinati alle parti
comuni condominiali:
·
di un
edificio residenziale (es. guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a
riunioni condominiali, lavatoi, ecc.);
·
oggetto di
interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo,
manutenzione straordinaria od ordinaria.
In particolare:
·
per le spese
sostenute nel 2025, verificare che gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio siano iniziati dall’1.1.2024;
·
fatture di acquisto, con la specificazione della natura, qualità e quantità
dei beni e servizi acquisiti;
·
documentazione
attestante l’effettivo pagamento (ricevute
dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di
addebito sul conto corrente);
·
eventuali
abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente
legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori;
·
comunicazione
preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’azienda sanitaria locale
(ASL), qualora obbligatoria;
·
dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, qualora si tratti di lavori per i quali non
sono necessarie comunicazioni o titoli abilitativi;
·
certificazione dell’amministratore di condominio della quota delle spese
relative alle parti comuni che danno
diritto alla detrazione;
·
comunicazione all’ENEA in relazione agli acquisti effettuati dall’1.1.2018,
con la relativa ricevuta di
trasmissione;
·
autocertificazione
attestante l’utilizzo dei beni nell’immobile oggetto di interventi di recupero
edilizio;
·
per i lavori
edili avviati dal 28.5.2022 di cui all’allegato X al DLgs. 81/2008, eseguiti da
imprese che hanno lavoratori dipendenti, il cui importo è complessivamente
superiore a 70.000,00 euro, copia del
contratto di affidamento dei lavori ove viene indicato che i lavori edili sono
eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del
settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali
e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in caso
di mancata indicazione del CCNL nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione
dei lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà proveniente dall’impresa
esecutrice dei lavori, attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione
dei lavori edili relativi alla fattura medesima).
Documentazione
relativa al c.d. “bonus mobili” per
le giovani coppie che dà diritto alla detrazione del 50%
Documentazione relativa alle spese sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2016
per l’acquisto di mobili da parte delle giovani coppie che nel 2015 o 2016
hanno acquistato un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
In particolare:
· atto di acquisto dell’immobile da cui rilevare la
data in cui è stato effettuato e che in capo all’acquirente sia soddisfatto il
requisito anagrafico dell’età;
· fatture di acquisto, ricevute fiscali o scontrini
parlanti con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e
servizi acquisiti;
· documentazione attestante l’effettivo pagamento
(ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti
mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto
corrente).
La
detrazione spetta per le sole spese sostenute nel 2016 e la suddetta
documentazione deve essere prodotta per il
riconoscimento delle successive rate, se non già in possesso dello Studio.
Documentazione
relativa all’acquisto di immobili di classe energetica A e B che danno diritto
alla detrazione del 50% dell’IVA
Documentazione relativa
alle spese sostenute dall’1.1.2016 al 31.12.2017, e alle spese sostenute nel
2023, per l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di
classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese
costruttrici, di ripristino o di ristrutturazione delle stesse, o da organismi di investimento collettivo del risparmio
(OICR) immobiliari per gli acquisti nel 2023.
In particolare:
· atto di acquisto dell’immobile avvenuto nel 2016 o 2017 (deve potersi evincere che l’immobile
è stato acquistato dall’impresa costruttrice, di ripristino o di
ristrutturazione, la destinazione d’uso dell’immobile e la classe energetica,
il vincolo pertinenziale in caso di acquisto di pertinenze) o atto di acquisto
dell’immobile avvenuto nel 2023;
· fatture di acquisto da cui si rilevi l’importo
dell’IVA pagata nel 2016 e/o 2017 o nel 2023.
La detrazione è pari al 50% dell’imposta
dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in 10 quote annuali.
La
documentazione relativa agli acquisti avvenuti nel 2016 o 2017 o nel 2023 deve essere prodotta per il riconoscimento delle successive rate della
detrazione, se non già in possesso dello Studio.
Documentazione relativa ai contratti di
locazione dell’abitazione principale:
·
eventuale
contratto di locazione dell’abitazione principale, stipulato ai sensi della L.
431/98, sia a canone “convenzionale” che “libero”, compresi i contratti di
durata transitoria;
·
documentazione
riguardante eventuali contributi pubblici ricevuti per il pagamento dei canoni
di locazione;
·
eventuale contratto di locazione da parte di lavoratori dipendenti che
hanno trasferito la propria residenza (in un Comune distante oltre 100 Km e
situato in una Regione diversa) per motivi di lavoro e che per questo
trasferimento sono stati costretti a prendere in locazione un alloggio.
2 RICHIESTA
INFORMAZIONI PER I REDDITI PROFESSIONALI
Di seguito abbiamo
predisposto una scheda che riepiloga i dati e le informazioni necessarie al nostro
Studio per la compilazione della dichiarazione REDDITI 2026, periodo d’imposta
2025, relativa ai redditi di lavoro autonomo dei professionisti.
In Allegato si
trasmette copia del modello di richiesta dati ai fini dell’applicazione degli indici
sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e della compilazione del modello CPB
2026/2027 per l’eventuale adesione al concordato preventivo biennale.
Ricorrendone le
condizioni, i modelli devono essere inviati telematicamente all’Amministrazione
finanziaria.
Al fine di facilitare
la procedura di invio telematico, si prega di restituire i modelli debitamente
compilati.
Lo Studio è a
disposizione per qualsiasi chiarimento.
SCHEDA
RICHIESTA INFORMAZIONI/DOCUMENTAZIONE
PER I REDDITI PROFESSIONALI
Nome e cognome cliente ...…………………………………………………………..................................
·
registri IVA
per l’anno 2025 (in alternativa, le
fatture emesse e ricevute nel 2025 per i soggetti in regime di vantaggio e
forfetario, con indicazione dei rispettivi incassi e dei pagamenti);
·
registro “incassi
e pagamenti” se in contabilità semplificata (ove tenuto);
·
registro
movimentazioni finanziarie se in contabilità ordinaria;
·
registro beni
ammortizzabili (ove tenuto);
·
registro
delle somme in deposito (ove tenuto);
·
fatture
acquisto/vendita cespiti (inclusi immobili) effettuati nel 2025;
·
fatture
relative a cessione di clientela o altre attività immateriali (es. marchio);
·
contratti di leasing esistenti; occorre distinguere
tra:
–
contratti stipulati prima del 29.4.2012;
–
contratti stipulati tra il 29.4.2012 e il
31.12.2013;
–
contratti stipulati a partire dall’1.1.2014;
·
costo del
personale, con separata indicazione di quello eventualmente addetto ad attività
di ricerca e sviluppo: retribuzioni erogate nel corso dell’anno, prospetto TFR,
ratei maturati, prospetto nuove assunzioni, copia delle denunce INPS e INAIL,
costi totali sostenuti per gli apprendisti e i disabili;
·
costi dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di lavoro a progetto
(compresi i contributi INPS e i premi
INAIL), delle prestazioni occasionali (compresi gli eventuali contributi INPS)
e delle borse di studio;
·
spese per
vitto e alloggio sostenute nel 2025,
specificando quelle relative a convegni, congressi e corsi di formazione e
allegando le ricevute della carta di debito o della carta di credito, la copia
del bollettino postale, MAV, copia dei pagamenti con PagoPA o, in assenza delle
precedenti, estratto conto bancario;
·
certificazioni
dei sostituti d’imposta attestanti le ritenute subite nel 2025 (di regola, Certificazione Unica 2026);
·
in mancanza
delle certificazioni di cui al punto precedente, documentazione, proveniente da
banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l’importo del compenso
netto effettivamente percepito (es. ricevute di bonifici accreditati,
estratti conto), al netto della ritenuta, così come risultante dalle relative
fatture;
·
ammontare
delle spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria
degli immobili utilizzati per l’esercizio della professione;
·
versamenti effettuati
nel 2025 a titolo di IMU, IMI (solo per la Provincia autonoma di Bolzano), IMIS
(solo per la Provincia autonoma di Trento) e ILIA (solo per la Regione Friuli
Venezia Giulia);
·
modelli F24
di versamento di tributi e contributi eseguiti dall’1.1.2025 fino al momento di presentazione della dichiarazione, con
eventuali compensazioni, anche se con saldo zero (se non gestiti dallo Studio);
indicare eventuali versamenti in eccesso effettuati per errore e per i quali
non sia stata attivata la procedura di rimborso.
Informazioni
specifiche in caso di adesione al concordato preventivo biennale 2024-2025 o
2025-2026
In caso di
adesione al concordato preventivo biennale (CPB) per i bienni 2024-2025 o
2025-2026, è necessario produrre il quadro P dei modelli CPB 2024-2025 o
2025-2026 e la documentazione attestante eventuali circostanze che possono
determinare la cessazione o la decadenza dal CPB quali, a titolo
esemplificativo:
·
modelli di
variazione e cessazione dell’attività;
·
adesione al
regime forfetario di cui alla L. 190/2014;
·
provvedimenti
che dichiarano l’inagibilità dei locali ove è svolta l’attività;
·
provvedimenti
di sospensione dell’attività professionale da parte dell’Ordine o della Cassa
previdenziale;
·
atti
notificati dall’Amministrazione finanziaria con cui si contestano omessi
versamenti o altre violazioni fiscali;
·
dichiarazioni
dei redditi integrative;
·
prospetti
attestanti la situazione debitoria per tributi amministrati dall’Agenzia delle
Entrate o per debiti contributivi.
3 RICHIESTA INFORMAZIONI PER I TITOLARI DI
REDDITO D’IMPRESA
Di seguito abbiamo
predisposto una scheda che riepiloga i dati e le informazioni necessarie al nostro
Studio per la compilazione della dichiarazione REDDITI 2026, periodo d’imposta
2025, relativa ai redditi d’impresa per gli imprenditori individuali e le
società di persone.
In Allegato si
trasmette copia del modello di richiesta dati ai fini dell’applicazione degli
indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e della compilazione del
modello CPB 2026/2027 per l’eventuale adesione al concordato preventivo
biennale.
Ricorrendone le
condizioni, i modelli devono essere inviati telematicamente all’Amministrazione
finanziaria.
Al fine di facilitare
la procedura di invio telematico, si prega di restituire i modelli debitamente
compilati.
Lo Studio è a
disposizione per qualsiasi chiarimento.
SCHEDA
RICHIESTA INFORMAZIONI/DOCUMENTAZIONE PER I TITOLARI
DI REDDITO DI IMPRESA (DITTE INDIVIDUALI E SOCIETÀ DI PERSONE)
Nome e cognome/ragione sociale ...……………………………….…………………………...................
·
registri IVA
per il 2025 (in alternativa, le fatture emesse e ricevute nel 2025 per i
soggetti in regime di vantaggio e forfetario, con indicazione dei rispettivi
incassi e dei pagamenti);
·
registri
cronologici dei ricavi percepiti e delle spese sostenute se in contabilità
semplificata (ove tenuti);
·
registro dei
beni ammortizzabili con allegazione delle fatture delle operazioni di acquisto/vendita
effettuate nel 2025 (ove tenuto);
·
per i
fabbricati strumentali costruiti su aree precedentemente acquisite, gli atti di
acquisto di tali aree;
·
eventuali
perizie redatte ai fini della rivalutazione del costo dei beni;
·
versamenti effettuati
nel 2025 a titolo di IMU, IMI (solo per la Provincia autonoma di Bolzano), IMIS
(solo per la Provincia autonoma di Trento) e ILIA (solo per la Regione Friuli
Venezia Giulia);
·
documentazione
inerente a viaggi nei quali si sono promossi i prodotti/servizi dell’impresa, a
feste ed eventi di intrattenimento organizzati per particolari ricorrenze
(anniversari dell’attività aziendale, inaugurazione di sedi, ecc.), alle feste
o ricevimenti organizzati in occasione di fiere ed eventi similari, agli omaggi, incluse le ricevute della carta di debito o della
carta di credito, la copia del bollettino postale, MAV, copia dei pagamenti con
PagoPA o, in assenza delle precedenti, estratto conto bancario;
·
documentazione
relativa a spese alberghiere e di ristorazione, incluse le ricevute della carta di debito o della carta di credito, la
copia del bollettino postale, MAV, copia dei pagamenti con PagoPA o, in assenza
delle precedenti, estratto conto bancario;
·
atti di
registrazione dei brevetti;
·
fatture di
acquisto/vendita di autovetture e di veicoli a motore;
·
atti di
costituzione di ipoteca su immobili destinati alla locazione a garanzia di
finanziamenti;
·
canoni
derivanti dalla locazione di “alloggi sociali”;
·
documentazione
relativa a cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti
di enti pubblici;
·
documentazione
relativa alla capitalizzazione di costi;
·
contratti di leasing esistenti; occorre distinguere
tra:
–
contratti stipulati prima del 29.4.2012;
–
contratti stipulati tra il 29.4.2012 e il
31.12.2013;
–
contratti stipulati a partire dall’1.1.2014;
·
documentazione
(atti di acquisto, ecc.) dei fabbricati a destinazione abitativa acquistati o
rivalutati negli anni 2023, 2024 e 2025 e dei fabbricati iscritti nella
categoria catastale A/10; occorre avere separata evidenza degli immobili
abitativi situati in Comuni con meno di 1.000 abitanti;
·
costo del
personale: retribuzioni erogate nel corso dell’anno, prospetto TFR, ratei
maturati, prospetto nuove assunzioni, copia delle denunce INPS e INAIL, costi
totali sostenuti per gli apprendisti e i disabili;
·
corrispettivi
spettanti alle seguenti categorie di soggetti:
–
società e associazioni sportive
dilettantistiche;
–
fondazioni costituite da istituzioni
scolastiche;
–
associazioni sportive scolastiche che svolgono
attività nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni sportive
nazionali o da enti di promozione sportiva;
·
spese per
acquisto di beni/servizi destinati, anche indirettamente, a medici, veterinari
o farmacisti, allo scopo di agevolare, in qualsiasi modo, la diffusione di
specialità medicinali o di ogni altro prodotto ad uso farmaceutico;
·
interessi di
mora maturati o incassati/pagati nel corso del 2025;
·
crediti d’imposta
maturati nel corso del 2025;
·
magazzino:
inventario analitico finale al 31.12.2025
e criteri di valutazione utilizzati;
·
ogni altro
documento di spesa o ricavo inerente l’attività di impresa che risulti in tutto
o in parte di competenza del 2025:
premi di assicurazione con periodo a cavallo d’anno; fatture ricevute e/o
emesse nel 2026 ma riferite a consegne con documento di trasporto datato 2025, ecc.;
·
per le
partecipazioni cedute, indicazione della data di acquisizione e di cessione,
nonché dell’attività esercitata dalla società partecipata;
·
per i crediti
verso clienti, indicazione separata di
quelli di importo non superiore a 2.500,00 euro (5.000,00 euro, in caso
di volume d’affari o ricavi superiori a 100 milioni di euro), scaduti da più di
6 mesi al termine del periodo d’imposta e non ancora incassati;
·
istanze
avanzate all’Agenzia delle Entrate per la disapplicazione del regime delle
società non operative relativamente a precedenti periodi d’imposta, con
relativa risposta dell’Agenzia;
·
certificazioni
dei sostituti d’imposta (di regola, Certificazione Unica 2026) attestanti le
ritenute subite nel 2025 (es. provvigioni,
prestazioni effettuate a favore dei condomìni, prestazioni relative ad
interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica degli
edifici);
·
in mancanza
delle certificazioni di cui al punto precedente, documentazione, proveniente da
banche o altri intermediari finanziari, idonea a comprovare l’importo del
compenso netto effettivamente percepito (es. ricevute di bonifici
accreditati, estratti conto), al netto della ritenuta, così come risultante
dalle relative fatture;
·
copia dei contratti di agenzia, unitamente ai dati delle provvigioni per
contratti non ancora eseguiti;
·
dettaglio dei costi e dei ricavi derivanti da operazioni con
società del gruppo non residenti, unitamente
alla eventuale documentazione (se non gestita dallo Studio) atta a dimostrare
la congruità dei corrispettivi praticati;
·
dettaglio
delle società partecipate, anche non controllate, residenti in Stati o
territori a regime privilegiato;
·
dettaglio dei
beni concessi in godimento a soci o familiari dell’imprenditore nel corso del 2025,
unitamente al corrispettivo eventualmente richiesto al socio o familiare;
·
eventuali
atti di assegnazione o di cessione ai soci di beni immobili e di beni mobili
registrati, per le assegnazioni e le cessioni che possono beneficiare dell’imposizione
sostitutiva sulle plusvalenze e sulle riserve in sospensione d’imposta;
·
eventuale
documentazione sull’estromissione degli immobili dell’impresa individuale (se
non gestita dallo Studio), per le operazioni che possono beneficiare dell’imposizione
sostitutiva sulle plusvalenze;
·
eventuale
documentazione sull’affrancamento delle riserve in sospensione d’imposta
esistenti all’1.1.2025 (se non gestita dallo Studio);
·
modelli F24
di versamento di tributi e contributi eseguiti dall’1.1.2025 fino al momento di presentazione della
dichiarazione, con eventuali compensazioni, anche se con saldo zero (se non
gestiti dallo Studio); indicare eventuali versamenti in eccesso effettuati per
errore e per i quali non sia stata attivata la procedura di rimborso;
·
prospetto dei
soci esistenti alla fine del 2025,
specificando per ciascuno di essi se l’attività nell’impresa ha costituito
attività prevalente nel corso dell’anno (o soltanto per alcuni mesi). Specificare
inoltre quali soci o associati hanno prestato attività nel 2025 ma non risultano più tali alla
chiusura dell’esercizio, nonché eventuali variazioni dei soci intervenute nel
2026;
·
dati dell’abbonamento
speciale RAI per la detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla
ricezione di trasmissioni radio o radio-televisive in esercizi pubblici, in
locali aperti al pubblico o impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto;
·
spese
relative agli interventi “edilizi” per i quali spettano detrazioni fiscali (ad
esempio il c.d. “ecobonus” o il “sismabonus”).
Per i soggetti in
contabilità ordinaria sono altresì richiesti:
·
bilancio di
verifica al 31.12.2025;
·
eventuali
scritture di rettifica ed assestamento già predisposte, ma non contabilizzate
in relazione al bilancio al 31.12.2025;
·
libro degli
inventari;
·
conti di
mastro aggiornati al 31.12.2025.
Dati utili
per il calcolo di agevolazioni:
·
costo d’acquisto
(o canoni di leasing) di nuovi beni materiali strumentali “Industria 4.0”
relativi al 2025, ai fini del credito d’imposta per investimenti di cui all’art.
1 co. 1057-bis della L. 178/2020 e all’art. 1 co. 446 della L. 207/2024;
·
costo d’acquisto
(o canoni di leasing) di nuovi beni
strumentali “Transizione 5.0” relativi al 2024 e 2025, ai fini del credito d’imposta
per investimenti di cui all’art. 38 del DL 19/2024;
·
costo d’acquisto
(o canoni di leasing) di beni strumentali nuovi facenti parte di un
progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nella
“ZES unica” per il Mezzogiorno ex artt. 16 e 16-bis del DL
124/2023 e nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) ex art. 13 del DL 60/2024
e successive modifiche;
·
costo del
personale di nuova assunzione nel 2025 con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato, ai fini della super-deduzione di cui all’art. 4 del DLgs.
216/2023;
·
costo del
personale dipendente o in rapporto di collaborazione o di lavoro autonomo addetto
ad attività di ricerca e sviluppo e innovazione;
·
quote di
ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di beni materiali
mobili e software utilizzati nei
progetti di ricerca e sviluppo e innovazione;
·
documentazione
relativa a spese per contratti di ricerca extra-muros,
con particolare riferimento a contratti di ricerca stipulati con università o
start up innovative;
·
spese per
servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e
sviluppo e innovazione;
·
spese per
materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di
ricerca e sviluppo e innovazione ammissibili al credito d’imposta svolti
internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti
pilota;
·
documentazione
relativa all’utilizzo diretto o alla concessione in uso a terzi di beni immateriali
agevolabili con il “vecchio” regime di Patent
box (es. software coperto da copyright, marchi, brevetti);
·
costi di
ricerca e sviluppo relativi a beni immateriali agevolabili (es. software coperto da copyright, brevetti) con la super-deduzione del 110%;
·
compensi corrisposti ad avvocati ed arbitri per i procedimenti di
negoziazione assistita e arbitrato;
·
aumenti di
capitale sottoscritti in società del gruppo, o finanziamenti concessi ad altre
società del gruppo;
·
atti di
acquisto di partecipazioni, aziende o rami di azienda da altre società del
gruppo;
·
atti di
sottoscrizione delle quote della società provenienti da soci non residenti;
·
contributi
ricevuti a fronte dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
·
investimenti
pubblicitari sulla stampa;
·
sponsorizzazioni
sportive;
·
commissioni
addebitate in relazione ai pagamenti elettronici ricevuti da privati;
Informazioni aggiuntive richieste agli autotrasportatori:
·
numero delle trasferte fuori dal territorio comunale e
delle trasferte all’estero effettuate dal dipendente;
·
impianti di
telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci;
·
per le
imprese in regime di contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per
opzione:
–
numero dei giorni di effettuazione di trasporti
da parte dell’imprenditore o dei soci all’interno del Comune e numero dei
giorni di effettuazione di trasporti al di fuori di tale ambito (ai fini della
deduzione forfetaria giornaliera delle spese non documentate);
–
numero di motoveicoli e autoveicoli aventi massa
complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 kg.
Informazioni specifiche
in caso di passaggio tra regimi contabili e fiscali
Per i soggetti che sono
transitati dal regime di contabilità ordinaria al regime di contabilità semplificata
(e viceversa) sono necessarie le seguenti informazioni specifiche:
·
ricavi per
vendite di beni consegnati nel 2024, con incasso del corrispettivo nel 2025;
·
ricavi per
prestazioni di servizi ultimate nel 2024, con incasso del corrispettivo nel 2025;
·
acquisti di
beni di consumo con consegna nel 2024 e pagamento del corrispettivo nel 2025;
·
ricavi per
vendite di beni consegnati nel 2025, con incasso del corrispettivo nel 2024;
·
ricavi per
prestazioni di servizi ultimate nel 2025, con incasso del corrispettivo nel 2024;
·
acquisti di
beni di consumo con consegna nel 2025 e pagamento anticipato nel 2024;
·
contratti di
affitto di immobili strumentali con pagamento anticipato del canone annuo;
·
contratti per
prestazioni di servizi che prevedono il pagamento di acconti.
Informazioni
specifiche in caso di adesione al concordato preventivo biennale 2024-2025 o
2025-2026
In caso di adesione al
concordato preventivo biennale (CPB) per i bienni 2024-2025 o 2025-2026, è
necessario produrre il quadro P dei modelli CPB 2024-2025 o 2025-2026 e la
documentazione attestante eventuali circostanze che possono determinare la
cessazione o la decadenza dal CPB quali, a titolo esemplificativo:
·
modelli di
variazione e cessazione dell’attività;
·
adesione al
regime forfetario di cui alla L. 190/2014;
·
provvedimenti
che dichiarano l’inagibilità dei locali ove è svolta l’attività;
·
provvedimenti
di sospensione dell’attività d’impresa da parte della Camera di Commercio;
·
atti
notificati dall’Amministrazione finanziaria con cui si contestano omessi
versamenti o altre violazioni fiscali;
·
dichiarazioni
dei redditi integrative;
·
prospetti
attestanti la situazione debitoria per tributi amministrati dall’Agenzia delle
Entrate o per debiti contributivi.