Alert dei creditori pubblici qualificati
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, la legge n. 233/2021, di conversione, con modificazioni, del decreto PNRR (D.L. 6 novembre 2021, n. 152).
Entrano in vigore le nuove disposizioni procedurali per le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS e Agente della Riscossione).
In particolare, l’art. 30-sexies prevede che sia segnalato all’imprenditore e, qualora esistente, all'organo di controllo (nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale):
- dall’INPS, il ritardo di oltre 90 giorni nel versamento dei contributi previdenziali di ammontare superiore, per le imprese con lavoratori subordinati e para subordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e alla soglia di 15.000 euro, e, per quelle senza i predetti lavoratori, alla soglia di 5.000 euro;
- dall’Agenzia delle Entrate, l’esistenza di un debito scaduto e non versato per l’IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, superiore a 5.000 euro;
- dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’esistenza di crediti affidati per la riscossione e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, a 100.000 euro, per le società di persone a 200.000 euro e, per le altre società, a 500.000 euro.
Le segnalazioni saranno inviate tramite posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria:
- dall'Agenzia delle entrate, entro 60 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA;
- dall’Inps e dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro 60 giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati.
La predetta segnalazione all’imprenditore dovrà contenere, se ne ricorrono i presupposti, l’invito a chiedere la composizione negoziata.
Le disposizioni si applicano:
- per l’INPS, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- per l'Agenzia delle Entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell'anno 2022;
- per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.