CURRICULUM
Marchi Dott. Massimo nato a Pesaro (PU) il 08/03/1962 residente a Pesaro (PU) coniugato, due figli.
CURRICULUM VITAE
-
Ha conseguito la laurea in economia e commercio
a 23 anni presso l'Università di Ancona il 29 ottobre 1985. Abilitato
all'esercizio della professione di Dottore Commercialista a 24 anni nella prima
sessione 1986;
-
Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di
Pesaro n.ro 134/A dall’11 settembre 1986;
-
Iscritto nell’ Elenco dei Revisori dei conti degli
Enti Locali Fascia 1 - Fascia 2 – Fascia 3;
-
Svolge la professione di Dottore Commercialista
con studio in C.so XI Settembre n. 79 a Pesaro dal 1 marzo 1986;
-
Iscritto al ruolo dei consulenti
Tecnico-Giudiziari del Tribunale di Pesaro dal
08 gennaio 1991;
-
Iscritto dal 1992 all'Albo dei Revisori
Contabili al n.ro 35224 ai sensi del D. Lgs. 27.1.1992 n. 88 e del DPR 20/11/92
n. 474 con Decreto Ministeriale 12.4.1995 G.U. n. 31 bis del 21.4.1995;
-
Consigliere di amministrazione del Consiglio di
Amministrazione dell'Università di Urbino dal 02/12/1998 al 15/12/2000;
-
Consigliere dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti di Pesaro e Urbino nel triennio 1996-1998;
-
Consigliere dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti di Pesaro e Urbino nel triennio 1999-2001;
-
Consigliere Regionale dell’Associazione
Dottori Commercialisti delle Marche dal 1992 al 1995;
-
Consigliere Nazionale dell’Associazione Dottori
Commercialisti dal 1996 al 1999;
-
Sindaco revisore supplente dell’E.R.S.U.
dell’Università di Urbino dal 2001;
-
Componente del Collegio Sindacale dell’Ente
Rossini Opera Festival per il quadriennio 2003 – 2007.
-
Componente del Collegio Sindacale dell’Ente
Rossini Opera Festival per il quadriennio 2007 – 2011.
-
Componente del Nucleo di Valutazione nomina del
Ministero dell’Università del Conservatorio Statale di Musica “ G. Rossini” per
il triennio 2006 – 2009.
-
Componente del Nucleo di Valutazione nomina del
Ministero dell’Università del Conservatorio Statale di Musica “ G. Rossini” per
il triennio 2009 – 2012.
-
Componente del Collegio dei Revisori del Comune di Pesaro per il triennio 2009-2012;
-
Componente del Collegio dei Revisori del Comune di Pesaro per il triennio 2012-2015.
-
Componente del Nucleo di Valutazione del Conservatorio Gioacchino Rossini triennio 2019-2021 Ministero dell'Università e Della Ricerca-
Presta consulenze aziendali, controllo di gestione, crisi d'impresa, revisione legale, societarie,
contabili, amministrative e fiscali a diverse aziende dell’abbigliamento e
calzature, della meccanica di precisione e moto, della produzione del mobile e
dell’arredamento, della produzione e del commercio di in genere.
- Consulenza Aziendale, Fiscale, Societaria, Successoria e Divisioni tra Eredi, Procedure Concorsuali e Ristrutturazioni Aziendali.
CURRICULUM VITAE
-
Ha conseguito la laurea in economia e commercio
a 23 anni presso l'Università di Ancona il 29 ottobre 1985. Abilitato
all'esercizio della professione di Dottore Commercialista a 24 anni nella prima
sessione 1986;
-
Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di
Pesaro n.ro 134/A dall’11 settembre 1986;
-
Iscritto nell’ Elenco dei Revisori dei conti degli
Enti Locali Fascia 1 - Fascia 2 – Fascia 3;
-
Svolge la professione di Dottore Commercialista
con studio in C.so XI Settembre n. 79 a Pesaro dal 1 marzo 1986;
-
Iscritto al ruolo dei consulenti
Tecnico-Giudiziari del Tribunale di Pesaro dal
08 gennaio 1991;
-
Iscritto dal 1992 all'Albo dei Revisori
Contabili al n.ro 35224 ai sensi del D. Lgs. 27.1.1992 n. 88 e del DPR 20/11/92
n. 474 con Decreto Ministeriale 12.4.1995 G.U. n. 31 bis del 21.4.1995;
-
Consigliere di amministrazione del Consiglio di
Amministrazione dell'Università di Urbino dal 02/12/1998 al 15/12/2000;
-
Consigliere dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti di Pesaro e Urbino nel triennio 1996-1998;
-
Consigliere dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti di Pesaro e Urbino nel triennio 1999-2001;
-
Consigliere Regionale dell’Associazione
Dottori Commercialisti delle Marche dal 1992 al 1995;
-
Consigliere Nazionale dell’Associazione Dottori
Commercialisti dal 1996 al 1999;
-
Sindaco revisore supplente dell’E.R.S.U.
dell’Università di Urbino dal 2001;
-
Componente del Collegio Sindacale dell’Ente
Rossini Opera Festival per il quadriennio 2003 – 2007.
-
Componente del Collegio Sindacale dell’Ente
Rossini Opera Festival per il quadriennio 2007 – 2011.
-
Componente del Nucleo di Valutazione nomina del
Ministero dell’Università del Conservatorio Statale di Musica “ G. Rossini” per
il triennio 2006 – 2009.
-
Componente del Nucleo di Valutazione nomina del
Ministero dell’Università del Conservatorio Statale di Musica “ G. Rossini” per
il triennio 2009 – 2012.
-
Componente del Collegio dei Revisori del Comune di Pesaro per il triennio 2009-2012;
-
Componente del Collegio dei Revisori del Comune di Pesaro per il triennio 2012-2015.
-
Componente del Nucleo di Valutazione del Conservatorio Gioacchino Rossini triennio 2019-2021 Ministero dell'Università e Della Ricerca-
Presta consulenze aziendali, controllo di gestione, crisi d'impresa, revisione legale, societarie,
contabili, amministrative e fiscali a diverse aziende dell’abbigliamento e
calzature, della meccanica di precisione e moto, della produzione del mobile e
dell’arredamento, della produzione e del commercio di in genere.
- Consulenza Aziendale, Fiscale, Societaria, Successoria e Divisioni tra Eredi, Procedure Concorsuali e Ristrutturazioni Aziendali.

martedì 10 dicembre 2019
lunedì 5 agosto 2019
ESTEROMETRO
LO “SPESOMETRO ESTERO”
• Art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015
A decorrere dall’1.1.2019, al fine di monitorare le operazioni estere, è stato introdotto l’obbligo, a carico dei soggetti residenti, di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di beni / prestazioni di servizi rese / ricevute verso / da soggetti non stabili in Italia (c.d. “spesometro estero”).
Il prossimo invio scade il 31.08.2019 e si riferisce alle operazioni di luglio 2019.
La comunicazione in esame non è richiesta per le operazioni documentate da:
- fattura elettronica inviata al SdI;
- bolletta doganale.
OPERAZIONI OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE
Oggetto di comunicazione sono i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate / ricevute
verso / da soggetti non stabiliti in Italia.
In particolare come specificato dall’Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 30.4.2018 vanno comunicate le seguenti informazioni:
• dati identificativi del cedente / prestatore;
• dati identificativi dell’acquirente / committente;
• data del documento comprovante l’operazione;
• data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
• numero del documento, base imponibile, aliquota IVA e imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’applicazione dell’imposta, tipologia (“natura”) dell’operazione.
Come previsto per lo spesometro, quindi, la “natura” dell’operazione va indicata, in alternativa all’imposta, nel caso in cui in fattura non sia applicata / esposta l’IVA.
In merito alle modalità di compilazione dei campi relativi alla “Tipologia documento” e “Natura dell’operazione” vanno utilizzati i medesimi codici previsti per lo spesometro, di seguito riportati.
Tipologia documento Codice
Fattura TD01
Nota di credito TD04
Nota di debito TD05
Fattura semplificata TD07
Nota di credito semplificata TD08
Fattura per acquisto intraUE beni TD10
Fattura per acquisto intraUE servizi TD11
Documento riepilogativo (art. 6, DPR 695/1996) TD12
Tipologia operazione Codice
Esclusa ex art. 15, DPR n. 633/72 N1
Non soggetta ad IVA N2
Non imponibile (esportazioni, cessioni di beni intraUE) N3
Operazione esente N4
Regime del margine / IVA non esposta (regime speciale beni usati / editoria), comprese le fatture emesse da agenzie di viaggio ex art. 74-ter, DPR n. 633/72
N5
Inversione contabile / reverse charge N6
Operazione soggetta a modalità speciali di determinazione / assolvimento dell’IVA:
• vendite a distanza ex art. 41, comma 1, lett. b), DL n. 331/93 se l’ammontare delle cessioni in altro Stato UE ha superato nell’anno precedente o superi nell’anno in corso € 100.000
• prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies, lett. f), g) e art. 74-sexies, DPR n. 633/72, in caso di adesione al MOSS (*)
N7
(*) Se è emessa fattura con l’imposta dello Stato UE di residenza del consumatore finale, nei campi “Aliquota” e “Imposta” va riportato “0” e nel campo “Natura” il codice “N7”.
OPERAZIONI ESCLUSE
Il comma 3-bis in esame dispone espressamente che l’invio dei dati non è richiesto per le operazioni per le quali è stata:
• emessa bolletta doganale (importazioni / esportazioni);
• emessa / ricevuta fattura elettronica.
In merito a tali operazioni si evidenzia che nel Provvedimento 30.4.2018 l’Agenzia delle Entrate precisa che:
• il contribuente può scegliere di ricomprendere le predette operazioni nella comunicazione in esame;
• nella fattura (elettronica) va compilato il campo “CodiceDestinatario” con il codice convenzionale
“XXXXXXX”.
MODALITÀ E TERMINI DI TRASMISSIONE
Il file contenente i dati relativi alle fatture in esame va trasmesso in formato xml e firmato digitalmente dal responsabile dell’invio (soggetto obbligato o un suo delegato).
TERMINI DI TRASMISSIONE
L’invio della comunicazione va effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione / ricezione della fattura tenendo presente che per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA.
Periodo di riferimento Termine di presentazione
Gennaio 30.04.2019
Febbraio 30.04.2019
Marzo 30.04.2019
Aprile 31.05.2019
Maggio 01.07.2019
Giugno 31.07.2019
ESTEROMETRO E MODD. INTRA
Nell’ambito dei predetti incontri, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che lo spesometro estero non incide in alcun modo sull’obbligo e sulle modalità di compilazione e trasmissione dei modd. Intra che pertanto rimangono immutate.
Coloro che gestiscono in proprio la contabilità, all’interno della ditta, e non intendono adempiere in modo autonomo ai nuovi obblighi, possono, con l’assistenza del Vostro gestore software, inviare allo Studio Marchi entro il 26 agosto 2019 :
1 file .XML per le fatture e note di variazione emesse nel mese di luglio 2019.
1 file .XML per le fatture e note di variazione ricevute e registrate nel mese di luglio 2019.
Farsi seguire con particolare attenzione dal Vostro gestore software per indicare correttamente le tipologie ed i dati richiesti dall’Agenzia delle Entrate:
Lo studio, non appena ricevuto i file, provvederà all’importazione, firma telematica, ed invio all’Agenzia delle Entrate.
A vostra disposizione per eventuali chiarimenti, distinti saluti.
• Art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015
A decorrere dall’1.1.2019, al fine di monitorare le operazioni estere, è stato introdotto l’obbligo, a carico dei soggetti residenti, di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle cessioni di beni / prestazioni di servizi rese / ricevute verso / da soggetti non stabili in Italia (c.d. “spesometro estero”).
Il prossimo invio scade il 31.08.2019 e si riferisce alle operazioni di luglio 2019.
La comunicazione in esame non è richiesta per le operazioni documentate da:
- fattura elettronica inviata al SdI;
- bolletta doganale.
OPERAZIONI OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE
Oggetto di comunicazione sono i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate / ricevute
verso / da soggetti non stabiliti in Italia.
In particolare come specificato dall’Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 30.4.2018 vanno comunicate le seguenti informazioni:
• dati identificativi del cedente / prestatore;
• dati identificativi dell’acquirente / committente;
• data del documento comprovante l’operazione;
• data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
• numero del documento, base imponibile, aliquota IVA e imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’applicazione dell’imposta, tipologia (“natura”) dell’operazione.
Come previsto per lo spesometro, quindi, la “natura” dell’operazione va indicata, in alternativa all’imposta, nel caso in cui in fattura non sia applicata / esposta l’IVA.
In merito alle modalità di compilazione dei campi relativi alla “Tipologia documento” e “Natura dell’operazione” vanno utilizzati i medesimi codici previsti per lo spesometro, di seguito riportati.
Tipologia documento Codice
Fattura TD01
Nota di credito TD04
Nota di debito TD05
Fattura semplificata TD07
Nota di credito semplificata TD08
Fattura per acquisto intraUE beni TD10
Fattura per acquisto intraUE servizi TD11
Documento riepilogativo (art. 6, DPR 695/1996) TD12
Tipologia operazione Codice
Esclusa ex art. 15, DPR n. 633/72 N1
Non soggetta ad IVA N2
Non imponibile (esportazioni, cessioni di beni intraUE) N3
Operazione esente N4
Regime del margine / IVA non esposta (regime speciale beni usati / editoria), comprese le fatture emesse da agenzie di viaggio ex art. 74-ter, DPR n. 633/72
N5
Inversione contabile / reverse charge N6
Operazione soggetta a modalità speciali di determinazione / assolvimento dell’IVA:
• vendite a distanza ex art. 41, comma 1, lett. b), DL n. 331/93 se l’ammontare delle cessioni in altro Stato UE ha superato nell’anno precedente o superi nell’anno in corso € 100.000
• prestazioni di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies, lett. f), g) e art. 74-sexies, DPR n. 633/72, in caso di adesione al MOSS (*)
N7
(*) Se è emessa fattura con l’imposta dello Stato UE di residenza del consumatore finale, nei campi “Aliquota” e “Imposta” va riportato “0” e nel campo “Natura” il codice “N7”.
OPERAZIONI ESCLUSE
Il comma 3-bis in esame dispone espressamente che l’invio dei dati non è richiesto per le operazioni per le quali è stata:
• emessa bolletta doganale (importazioni / esportazioni);
• emessa / ricevuta fattura elettronica.
In merito a tali operazioni si evidenzia che nel Provvedimento 30.4.2018 l’Agenzia delle Entrate precisa che:
• il contribuente può scegliere di ricomprendere le predette operazioni nella comunicazione in esame;
• nella fattura (elettronica) va compilato il campo “CodiceDestinatario” con il codice convenzionale
“XXXXXXX”.
MODALITÀ E TERMINI DI TRASMISSIONE
Il file contenente i dati relativi alle fatture in esame va trasmesso in formato xml e firmato digitalmente dal responsabile dell’invio (soggetto obbligato o un suo delegato).
TERMINI DI TRASMISSIONE
L’invio della comunicazione va effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione / ricezione della fattura tenendo presente che per data di ricezione si intende la data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA.
Periodo di riferimento Termine di presentazione
Gennaio 30.04.2019
Febbraio 30.04.2019
Marzo 30.04.2019
Aprile 31.05.2019
Maggio 01.07.2019
Giugno 31.07.2019
ESTEROMETRO E MODD. INTRA
Nell’ambito dei predetti incontri, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che lo spesometro estero non incide in alcun modo sull’obbligo e sulle modalità di compilazione e trasmissione dei modd. Intra che pertanto rimangono immutate.
Coloro che gestiscono in proprio la contabilità, all’interno della ditta, e non intendono adempiere in modo autonomo ai nuovi obblighi, possono, con l’assistenza del Vostro gestore software, inviare allo Studio Marchi entro il 26 agosto 2019 :
1 file .XML per le fatture e note di variazione emesse nel mese di luglio 2019.
1 file .XML per le fatture e note di variazione ricevute e registrate nel mese di luglio 2019.
Farsi seguire con particolare attenzione dal Vostro gestore software per indicare correttamente le tipologie ed i dati richiesti dall’Agenzia delle Entrate:
Lo studio, non appena ricevuto i file, provvederà all’importazione, firma telematica, ed invio all’Agenzia delle Entrate.
A vostra disposizione per eventuali chiarimenti, distinti saluti.
COMUNICAZIONE PERIODICA SECONDO TRIMESTRE 2019
COMUNICAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE
PERIODICA IVA II TRIM. 2019
Coloro che gestiscono
in proprio la contabilità, all’interno della ditta, e non intendono adempiere
in modo autonomo ai nuovi obblighi, possono, con l’assistenza del Vostro gestore software, inviare allo
Studio Marchi entro il 3 SETTEMBRE 2019 :
un file .XML delle liquidazioni
periodiche dei mesi aprile/maggio/giugno 2019 o per i soggetti trimestrali, del
II^ trimestre 2019.
Inviare
allo Studio Marchi entro il 3 settembre 2019 anche copia della stampa
delle
liquidazioni iva di aprile/maggio/giugno
2019.
Farsi seguire con
particolare attenzione dal Vostro gestore software per indicare correttamente le
tipologie ed i dati richiesti dall’Agenzia delle Entrate:
Lo studio, non
appena ricevuto i file, provvederà
all’importazione, firma telematica, ed invio all’Agenzia delle Entrate.
A
vostra disposizione per eventuali chiarimenti, distinti saluti.
Studio Commerciale Marchi
venerdì 2 agosto 2019
DICHIARAZIONE DEI REDDITI ANNO 2018 MODELLO UNICO 2019
Dichiarazioni
per l’anno 2018 (Modello Redditi PF 2019) delle persone fisiche,
professionisti, imprenditori individuali – Richiesta documentazione
Documentazione relativa agli interventi di recupero eseguiti entro il 31.12.2006, con i conseguenti atti di acquisto o assegnazione effettuati entro il 30.6.2007, per il riconoscimento delle successive rate della detrazione, se non già in possesso dello Studio.
Documentazione relativa alle spese sostenute per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche:
Documentazione relativa alle spese sostenute:
La detrazione spetta anche in relazione ai mobili e agli elettrodomestici destinati alle parti comuni condominiali:
In particolare:
Fornire allo studio copia delle fatture relative all’installazione di sistemi di videosorveglianza e copia dell’istanza presentata all’Agenzia delle Entrate dal 20/02/2017 al 20/03/2017.
Detrazione Irpef 50%Iva pagata per acquisto di immobili abitativi di classe energetica A e B.
E’ previsto nel 2016 e 2017 una detrazione d’imposta pari al 50% dell’iva pagata sull’acquisto di immobili abitativi di classe energetica A e B. Fornire allo studio copia della fattura di acquisto del fabbricato e copia dell’atto notarile di compravendita. La presente detrazione fiscale NON è stata prorogata per l’anno anno 2018.

Di seguito abbiamo predisposto una scheda che
riepiloga i dati e le informazioni necessarie allo Studio scrivente per la
compilazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2018, delle
persone fisiche.
Lo
Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento nella persona del dott.
Pietro Loscocco.
Se non è stata gestita dallo Studio, consegnare
la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2017 (modello
730/2018 o MODELLO REDDITI 2018 PF) o l’ultima dichiarazione presentata; i modelli
F24 di versamento di tributi e contributi eseguiti fino al momento di presentazione
della dichiarazione, con le eventuali compensazioni, anche se a saldo zero,
indicare eventuali versamenti in eccesso effettuati per errore e per i quali
non sia stata attivata la procedura di rimborso.
Composizione
e variazioni dei familiari a carico ed eventuali redditi percepiti:
sono considerati familiari a carico anche se non
conviventi o residenti all’estero:
- il
coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli legittimi, naturali,
adottivi, affiliati o affidati che non hanno percepito, nell’anno 2018 redditi
superiori a € 2.840.51, al lordo degli oneri deducibili e dell’eventuale
detrazione per abitazione principale ed al netto degli interessi su titoli
pubblici ancora esenti.
(Nel
calcolo della soglia sopra indicata devono essere considerati, anche se non
confluiscono nel quadro RN del reddito complessivo, i redditi dei contribuenti
che hanno aderito al regime di minimi e a quello delle nuove iniziative
produttive – forfettari e i redditi sottoposti ad imposta sostitutiva nel caso
di applicazione della c.d. cedolare secca).
- i figli sono considerati a carico
indipendentemente dall’età e dal fatto che essi siano studenti, tirocinanti o
militari di leva, purché non abbiano percepito nel 2018 redditi superiori a €
2.840,51.
Sono inoltre considerati altri familiari a carico,
il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i genitori, i generi e le
nuore, i suoceri, i fratelli o le sorelle ed altri parenti conviventi sotto
lo stesso tetto, purché ciascuno di essi abbia conseguito redditi,
nell’anno 2018 non superiori a € 2.840,51.
Variazioni,
indicando la data, del cambio di residenza di
stato civile o nascita di figli.
Consegnare allo studio copia della documentazione
rilasciata dall’anagrafe comunale relativa alle variazioni di residenza e alla nascita
di figli negli anni 2018 e 2019.
Per i familiari
disabili per poter usufruire della agevolazione fiscale, è necessario
consegnare copia del riconoscimento della commissione handicap istituita presso
A.S.U.R. ai sensi della Legge 104/92.
A decorrere
dal 2007 la detrazione per figli a carico non è più a discrezione del
contribuente, ma è così regolamentata: 50% tra i due genitori o 100% al
genitore con il reddito più alto. Pertanto lo studio inserirà sempre la
detrazione al 50% per ciascun coniuge, ed eventuali deroghe ci dovranno essere
comunicate esclusivamente per iscritto.
Redditi da terreni e
fabbricati
-
documentazione relativa alle variazioni dei redditi dei terreni e dei fabbricati: acquisto, vendita, accatastamento, variazioni catastali, successione,
donazione, concessione in locazione/affitto/ comodato, fabbricati
destinati ad abitazione principale, fabbricati tenuti a disposizione, immobili
vincolati di interesse storico e/o artistico, fabbricati distrutti o
inagibili a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi, ecc.. Fornire anche le variazioni del 2019 ai
fini di un corretto calcolo dell’IMU e della TASI.
- ricevute di pagamento dell’IMU relativa al
2018 e altra documentazione rilevante ai fini dalla determinazione dell’imposta
dovuta per tale anno o per l’applicazione di cause di esenzione (se non gestita
dallo Studio);
- canoni di
locazione relativi al 2018 anche se non percepiti (compresi i locali
condominiali);
- canoni di
locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti e accertati nell’ambito
del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità;
- canoni di locazione “convenzionali” relativi
ad immobili siti in Comuni ad
alta tensione abitativa;
- canoni di
locazione di immobili percepiti da soggetti in condizioni di disagio abitativo
conseguente a provvedimenti di sfratto;
- canoni di
locazione di immobili ad uso abitativo per i quali è stata effettuata l’opzione
per la “cedolare secca” o per i quali l’opzione deve essere esercitata in
dichiarazione;
- canoni di
locazione di fabbricati siti in zone rurali, non abitabili al 7.5.2004 e
successivamente ristrutturati (per gli imprenditori agricoli);
- indicare se alcuni
terreni sono stati concessi in affitto nel 2018 a giovani che non abbiano
superato i 40 anni e che posseggano la qualifica di coltivatori diretti;
- estremi di
registrazione dei contratti di locazione, affitto e comodato;
- dati relativi
all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e detenuta in locazione;
- dati relativi al
credito d’imposta spettante per la riparazione, la ricostruzione o il
riacquisto degli immobili danneggiati o distrutti dal terremoto in Abruzzo;
- dati relativi agli
immobili concessi in locazione o comodato a nuclei familiari le cui abitazioni
principali siano state distrutte o dichiarate inagibili in conseguenza del
terremoto in Abruzzo;
- lottizzazione od
opere su terreni da rendere edificabili;
-
cessioni di beni immobili effettuate nel 2018 e 2019, entro 5 anni
dall’acquisto, esclusi quelli pervenuti per successione (indicare il periodo
in cui gli immobili sono stati adibiti ad abitazione principale), salvo che
sia già stata applicata l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze ad opera del
notaio;
- cessioni di
terreni edificabili effettuate nel 2018 e nel 2019;
- perizie e
versamenti (anche pregressi) dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento dei
terreni posseduti se non già consegnate;
- indennità di
esproprio e altre somme percepite nell’ambito del procedimento espropriativo.
Redditi da lavoro dipendente, assimilati,
diversi, partecipazione a tassazione separata
- certificazioni dei
redditi di pensione, lavoro dipendente o assimilati, compresi i compensi percepiti
in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro
a progetto (modelli CERTIFICAZIONE UNICA 2019 redditi 2018);
- certificazioni dei
redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti da soggetti non sostituti
d’imposta;
- stipendi, pensioni
e redditi assimilati prodotti all’estero, percepiti da soggetti residenti, ed
eventuali imposte pagate all’estero;
- assegni periodici
percepiti quale coniuge separato o divorziato, con specificazione della quota
per il mantenimento dei figli;
- altri assegni
periodici (testamentari/alimentari);
- borse di studio e
indennità percepite per cariche pubbliche elettive;
- certificazioni dei
redditi e delle ritenute relativi a rapporti di lavoro autonomo (diritti
d’autore o d’inventore, associazione in
partecipazione, collaborazioni con società e associazioni sportive
dilettantistiche, ecc.) e di lavoro occasionale;
- prospetto del
reddito di partecipazione in società di persone o associazioni assimilate, srl
che hanno optato per la trasparenza fiscale, imprese familiari e aziende
coniugali (se non gestito dallo Studio);
- oneri deducibili o
detraibili ai fini IRPEF sostenuti da società semplici o soggetti assimilati;
- certificati dei
sostituti d’imposta per i dividendi e le remunerazioni percepite in qualità di
associato in partecipazione nel corso del 2018 (se relativi ad utili non
assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva);
- altri redditi di
capitale non assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta
sostitutiva;
- risarcimenti,
anche assicurativi, per perdite di reddito;
-
redditi percepiti mediante procedure di pignoramento presso terzi ed eventuali
ritenute subite;
- credito d’imposta
spettante per il 2018 relativo alle mediazioni per la conciliazione di controversie
civili e commerciali;
- credito d’imposta
spettante per il 2018 a seguito del reintegro delle somme anticipate dai fondi
pensione;
- dati relativi alla
rideterminazione degli acconti IRPEF e addizionale comunale per l’anno 2018, in
presenza di redditi derivanti dagli immobili riconosciuti di interesse storico
o artistico;
- vincite a
lotterie, concorsi a premio, scommesse;
- redditi derivanti
dalla cessione, affitto o usufrutto di aziende;
- redditi derivanti
dall’utilizzazione da parte di terzi di beni mobili o immobili;
differenza tra il
valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di
beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore;
-
redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente e affitti di
terreni per usi non agricoli;
- redditi derivanti
da attività commerciali occasionali e ritenute subite (per prestazioni a favore
di condomìni);
plusvalenze da
cessioni di partecipazioni (azioni/quote) “qualificate” per le quali il
corrispettivo sia stato incassato, in tutto o in parte, nel 2018;
- plusvalenze da
cessioni di partecipazioni (azioni/quote) “non qualificate” e altri redditi
diversi di natura finanziaria per i quali il corrispettivo sia stato incassato,
in tutto o in parte, nel 2018 (se non si è optato per il regime del “risparmio
amministrato” o del “risparmio gestito”);
- perizie e
versamenti (anche pregressi) dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento delle
partecipazioni non quotate, ovvero perizie per l’affrancamento delle
partecipazioni non qualificate (quotate e non quotate);
- plusvalenze
conseguite dal 25.6.2008 che potrebbero beneficiare dell’esenzione in quanto
destinate al reinvestimento entro due anni in società “start up”;
- plusvalenze
derivanti dalla cessione di quote di partecipazione in fondi immobiliari;
- certificazioni
degli intermediari (es. banche e SIM) attestanti le minusvalenze o le perdite
residue a seguito della chiusura di rapporti in regime di “risparmio
amministrato” o di “risparmio gestito”;
- redditi
assoggettati a tassazione separata (plusvalenze, indennità, ecc.) soggetti
all’acconto d’imposta del 20%-26%;
Documentazione relativa agli oneri che
danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo:
·
contributi
previdenziali e assistenziali obbligatori (es. contributi INPS artigiani e commercianti,
contributo INPS per i professionisti senza Cassa, contributo INPS trattenuto
sulle provvigioni dei venditori a domicilio, sui compensi dei lavoratori
autonomi occasionali e degli associati in partecipazione che apportano
esclusivamente lavoro, contributi alle Casse professionali, premi INAIL per le
casalinghe);
·
contributi
INPS e premi INAIL a carico dei collaboratori coordinati e continuativi e dei
lavoratori a progetto (se non sono già stati dedotti in sede di effettuazione
delle ritenute);
·
contributi
previdenziali non obbligatori (es. per prosecuzione volontaria, ricongiunzione,
riscatti, ecc.), contributo INPS per iscrizione facoltativa;
·
contributi
per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare
(es. colf, baby sitter e “badanti”),
anche relativi a prestazioni occasionali di tipo accessorio (“buoni lavoro” o vaucher);
·
contributi
per la previdenza complementare (fondi pensione e polizze assicurative previdenziali),
anche se sostenuti per i familiari a carico, per la parte che non trova
capienza nel reddito complessivo di questi ultimi;
·
per i
lavoratori di prima occupazione avvenuta nel 2008, contributi per la previdenza
complementare versati, al fine di determinare l’eventuale maggiore plafond di deducibilità applicabile dal
periodo d’imposta 2018;
· contributo di
solidarietà del 3% versato in relazione al periodo d’imposta 2018 (se non è già
stato dedotto in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro
dipendente e assimilati);
·
spese
mediche generiche e di assistenza specifica sostenute da portatori di handicap;
·
spese per l’acquisto di medicinali sostenute da portatori
di handicap: fatture o scontrini fiscali contenenti la
specificazione della natura, qualità (numero
di autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dall’Agenzia
italiana del farmaco) e quantità dei
beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario; fatture o scontrini
fiscali relativi a preparazioni galeniche; documentazione rilasciata dalla
farmacia estera;
·
spese
per prestazioni rese in caso di ricovero presso istituti di assistenza;
·
contributi
versati ai fondi sanitari integrativi;
·
erogazioni liberali a favore della Chiesa cattolica e
delle altre confessioni religiose riconosciute;
·
assegni
periodici corrisposti al coniuge separato o divorziato (indicando il relativo
codice fiscale), con specificazione della quota per il mantenimento dei figli;
·
assegni
periodici relativi a rendite vitalizie in forza di donazione o testamento e
assegni alimentari stabiliti dall’autorità giudiziaria;
·
somme
investite nel capitale sociale di start
up innovative da parte di srl partecipate che hanno optato per la
trasparenza fiscale;
·
contributi
ad organizzazioni non governative (ONG) che operano nel campo della cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo;
·
erogazioni
liberali a favore di ONLUS, associazioni di promozione sociale, fondazioni e associazioni
riconosciute che operano nell’ambito dei beni culturali o della ricerca
scientifica, università ed altri enti di ricerca, enti parco regionali e
nazionali;
·
somme
restituite nel 2018 al soggetto erogatore, se sono state assoggettate a
tassazione in anni precedenti;
·
somme
che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente ed
assimilati e che invece sono state tassate;
·
canoni,
livelli, censi, altri oneri gravanti sui redditi di immobili;
·
contributi
a consorzi obbligatori;
·
indennità
per perdita di avviamento corrisposta al conduttore di immobili non abitativi;
·
spese
sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l’espletamento della
relativa procedura di adozione internazionale;
·
erogazioni
liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi
al patrocinio a spese dello Stato.
Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla detrazione
d’imposta del 19%:
·
spese
mediche (generiche e specialistiche) e di assistenza specifica sostenute sia
nel proprio interesse che per i familiari fiscalmente a carico (ad es.
prestazioni chirurgiche, per analisi, per
prestazioni specialistiche, per l’acquisto/affitto
di protesi sanitarie, per assistenza infermieristica e riabilitativa,
per prestazioni chiropratiche);
·
spese per l’acquisto di medicinali: fatture o scontrini fiscali contenenti la
specificazione della natura, qualità (numero
di autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dall’Agenzia
italiana del farmaco) e quantità dei
beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario; fatture o scontrini
fiscali relativi a preparazioni galeniche; documentazione rilasciata dalla farmacia
estera;
·
spese
per l’acquisto di dispositivi medici: fatture o scontrini fiscali contenenti il
codice fiscale del destinatario e la descrizione del dispositivo medico, che
deve essere contrassegnato dalla marcatura CE;
·
spese
sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non fiscalmente a carico,
affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla
spesa sanitaria pubblica (“ticket”);
·
spese
mediche chirurgiche e specialistiche sostenute da portatori di handicap;
·
documentazione
relativa a rimborsi delle spese sanitarie;
·
spese
per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e
il sollevamento, compresi i veicoli adattati, relativi a soggetti portatori di handicap;
·
spese
per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici per soggetti portatori di handicap e di cani-guida per soggetti
non vedenti;
·
spese
di interpretariato per soggetti sordi;
·
spese
veterinarie;
·
interessi
passivi e altri oneri pagati su prestiti o mutui agrari;
·
interessi
passivi ed altri oneri pagati in relazione ai mutui ipotecari per l’acquisto,
la costruzione o la ristrutturazione di unità immobiliari da adibire ad
abitazione principale, compresa la relativa documentazione (contratto di mutuo,
contratto di acquisto, spese notarili, spese di istruttoria bancaria, ecc.);
·
interessi
passivi ed altri oneri pagati in relazione a mutui (anche non ipotecari)
contratti nel 1997 per interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione
di edifici;
·
interessi
passivi su mutui stipulati prima del 1993 per l’acquisto di immobili diversi
dall’abitazione principale;
·
contributi
pubblici ricevuti per il pagamento degli interessi passivi relativi ai mutui
immobiliari ed eventuali revoche;
·
spese
per la manutenzione, protezione o restauro di beni culturali o ambientali
vincolati;
·
provvigioni
pagate nel 2018 ad intermediari immobiliari per l’acquisto dell’unità
immobiliare da adibire ad abitazione principale, anche a seguito di contratto
preliminare registrato;
·
premi
versati nel 2018 per polizze vita o infortuni, derivanti da contratti stipulati
o rinnovati sino al 31.12.2000;
·
premi
versati nel 2018 per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente non
inferiore al 5% o non autosufficienza
nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o
rinnovati dall’1.1.2001;
·
spese
sostenute nel 2018 per la frequenza di asili nido da parte di figli fino a tre
anni di età (dal 2017 non possono essere indicate le spere per le quali si è
beneficiato del BONUS ASILI NIDO);
·
spese
sostenute nel 2018 per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età
compresa tra 5 e 18 anni;
·
tasse
scolastiche ed universitarie pagate nel 2018;
·
spese
sostenute nel 2018 per la frequenza di master,
di corsi di perfezionamento o di specializzazione
universitaria, di dottorati di ricerca, di Conservatori musicali, di Scuole di
specializzazione per l’abilitazione all’insegnamento;
·
spese
per gite scolastiche, assicurazioni della scuola e altri contributi scolastici
finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa;
· spese sostenute nel
2018 per i canoni di locazione, i contratti di ospitalità o gli atti di assegnazione
relativi a studenti universitari “fuori sede”, anche in relazione ad Università
all’estero;
·
spese
per l’istruzione in relazione alle quali è stata riconosciuta una borsa di
studio dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
· spese per il riscatto
della laurea di familiari a carico che non hanno ancora iniziato a lavorare;
·
spese
per gli addetti all’assistenza di persone non autosufficienti (c.d. “badanti”),
anche se sostenute per familiari a carico;
·
spese
per prestazioni rese da case di cura e di riposo;
·
spese
funebri sostenute per familiari;
·
erogazioni liberali a favore di istituti scolastici, istituti di alta formazione e
università;
·
erogazioni
liberali a favore di attività culturali e artistiche;
·
erogazioni
liberali a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
·
erogazioni
liberali a favore di associazioni di promozione sociale;
·
erogazioni
liberali a favore di popolazioni colpite da calamità o da altri eventi
straordinari, avvenuti anche all’estero;
·
erogazioni
liberali a favore di enti operanti nello spettacolo e di fondazioni operanti
nel settore musicale;
·
erogazioni
liberali a favore della società di cultura “La Biennale di Venezia”;
·
erogazioni
liberali a favore dell’ospedale “Galliera” di Genova per l’attività del
registro nazionale dei donatori di midollo osseo;
·
contributi
associativi alle società di mutuo soccorso;
·
somme
investite nel capitale sociale di start
up innovative, direttamente o tramite organismi di investimento collettivo
del risparmio (OICR) o altre società di capitali che investano prevalentemente
in start up innovative; la detrazione
spetta anche ai soci di snc e sas, pro
quota, in relazione agli investimenti fatti dalla società;
·
erogazioni
liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
NUOVE SPESE DETRAIBILI
·
spese
per l’acquisto di servizi di trasporto pubblico nel limite di euro 250,00.
·
Premi
assicurativi aventi ad oggetto eventi calamitosi per unità immobiliari ad uso
abitativo.
·
Spese
per l’acquisto di strumenti compensativo e sussidi tecnici e informatici per
soggetti con disturbo specifico dell’apprendimento.
Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla detrazione
d’imposta del 24%:
·
erogazioni
liberali a favore di ONLUS e di soggetti che gestiscono iniziative umanitarie;
·
erogazioni
liberali a favore di partiti e movimenti politici.
Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla detrazione
d’imposta del 25%:
·
somme
investite nel capitale sociale di start
up innovative a vocazione sociale o che sviluppano e commercializzano
esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in
ambito energetico, direttamente o tramite organismi di investimento collettivo
del risparmio (OICR) o altre società di capitali che investano prevalentemente
in start up innovative;
·
la
detrazione spetta anche ai soci di snc e sas, pro quota, in relazione agli investimenti fatti dalla società nelle
suddette start up.
Erogazioni liberali
Sono state
introdotte a decorrere dal periodo d’imposta 2018 due nuove detrazioni per
erogazioni liberali nel limite massimo di euro 300,00 a favore di:
-
Onlus e
associazioni di promozione sociale (30%);
-
Organizzazioni
di volontariato (35%).
Documentazione relativa alle spese per lavori
edilizi che danno diritto alla detrazione del
36-41-50%:
36-41-50%:
·
copia
del modello “Comunicazione di inizio lavori” inviato al Centro Operativo di
Pescara (fino al periodo d’imposta 2010) ed eventuale comunicazione all’Azienda
sanitaria locale;
·
codice
fiscale dell’altro soggetto (es. comproprietario, condominio o cooperativa) che
ha presentato la comunicazione al Centro Operativo di Pescara anche per conto
del dichiarante (fino al periodo d’imposta 2010);
·
per gli
interventi iniziati dal 2011, codice fiscale del condominio, della società di
persone o di altri enti di cui all’art. 5 del TUIR;
·
dati
catastali degli immobili oggetto di intervento, per i lavori iniziati dal 2011
(a seguito della soppressione della comunicazione al Centro operativo di
Pescara); nel caso in cui i lavori siano effettuati dal detentore (es.
conduttore), anziché dal possessore, estremi di registra-zione dell’atto che
costituisce il titolo per la detenzione (es. contratto di locazione);
·
documentazione
relativa agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino di
immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, qualora sia stato
dichiarato lo stato di emergenza;
·
ricevute
di effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale;
·
ricevute
delle spese relative ad oneri di urbanizzazione, TOSAP, imposta di bollo e
diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce inizio lavori, in relazione
ai lavori edilizi agevolabili, anche se non effettuate con bonifico bancario o
postale;
·
fatture
rilasciate dal soggetto che ha eseguito i lavori; non è più necessaria la separata indicazione del costo della manodopera;
·
certificazione
dell’amministratore di condominio della quota delle spese sulle parti comuni
che danno diritto alla detrazione;
·
attestazione
del venditore delle spese sostenute per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali,
acquistati nel 2018 anche mediante contratto preliminare di compravendita
registrato oppure tramite atto di assegnazione delle cooperative edilizie;
· eventuali atti di
assenso (licenze, concessioni e autorizzazioni edilizie, ecc.) relativi a
lavori avviati nel 2018 (al fine di verificare se si tratta di mera
continuazione di interventi pregressi);
·
documentazione
relativa agli interventi effettuati e alle detrazioni usufruite dal venditore,
dal donante o dal defunto, in caso di vendita, donazione o successione, qualora
il diritto alla detrazione si trasferisca all’acquirente, donatario o erede.
Documentazione relativa all’acquisto di unità
immobiliari in fabbricati interamente ristrutturati da imprese che danno
diritto alla detrazione del 36-41-50%:
·
atto di acquisto o assegnazione dell’unità immobiliare
situata in un fabbricato interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o
da cooperative edilizie, in relazione a interventi eseguiti dall’1.1.2008,
ovvero documentazione di acconti già versati;
·
copia
della denuncia di fine lavori degli interventi svolti sull’intero fabbricato;
·
codice
fiscale dell’impresa o della cooperativa che ha effettuato i lavori.
Documentazione relativa agli interventi di recupero eseguiti entro il 31.12.2006, con i conseguenti atti di acquisto o assegnazione effettuati entro il 30.6.2007, per il riconoscimento delle successive rate della detrazione, se non già in possesso dello Studio.
Documentazione relativa agli interventi
antisismici che danno diritto alla detrazione del 50% 70% 80%
Documentazione relativa alle spese sostenute per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche:
·
le cui
procedure autorizzatorie sono state attivate dal 4.8.2013;
·
su
edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;
·
riguardanti
costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (agricole,
professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali).
Fatture per il
lavori eseguiti, copia bonifici bancari, copia autorizzazioni edilizie,
relazione e certificazione del tecnico sui lavori eseguiti.
Documentazione relativa agli interventi
di
riqualificazione energetica degli edifici
esistenti che danno diritto alla detrazione del 55-65%:
·
fatture
o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute (ovvero altra
idonea documentazione rilasciata da soggetti non tenuti all’osservanza della
normativa IVA); non
è più necessaria la separata indicazione in fattura del costo della manodopera;
·
ricevute
di effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale;
·
altra
documentazione attestante i pagamenti effettuati (solo per soggetti titolari di
redditi d’impresa);
·
copia
della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle
spese, per gli interventi effettuati sulle parti comuni del condominio;
·
dichiarazione
di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori effettuati
dal detentore;
·
asseverazione del tecnico abilitato (ovvero
asseverazione del direttore dei lavori o certificazione dei produttori di beni con determinate
caratteristiche energetiche);
·
attestato
di certificazione energetica o di qualificazione energetica, rilasciato da un
tecnico abilitato (ove necessario in relazione ai lavori eseguiti);
·
copia
della scheda informativa relativa agli interventi realizzati, inviata all’ENEA,
con la relativa ricevuta di trasmissione;
·
attestazione
della mancata conclusione dei lavori nel 2018;
·
documentazione relativa ad eventuali incentivi
riconosciuti, per i medesimi interventi, dall’Unione europea, dalle Regioni o dagli enti locali;
·
documentazione
relativa agli interventi effettuati e alle detrazioni usufruite dal venditore,
dal donante o dal defunto, in caso di vendita, donazione o successione, qualora
il diritto alla detrazione si trasferisca all’acquirente, donatario o erede.
Documentazione relativa al nuovo “bonus arredamento” che dà diritto alla
detrazione del 50%
Documentazione relativa alle spese sostenute:
·
per
l’acquisto di mobili, grandi elettrodomestici di classe energetica non
inferiore alla “A+” (ovvero classe “A” per i forni) in relazione alle
apparecchiature per le quali è obbligatoria l’etichetta energetica, oppure
grandi elettrodomestici per i quali non sia ancora previsto l’obbligo di
etichetta energetica, comprese le spese di trasporto e di montaggio;
·
finalizzati
all’arredo di unità immobiliari residenziali:
– oggetto di interventi di ristrutturazione
edilizia, restauro e risanamento conservativo o manutenzione straordinaria;
– oggetto di ricostruzione o ripristino a
seguito di eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di
emergenza.
La detrazione spetta anche in relazione ai mobili e agli elettrodomestici destinati alle parti comuni condominiali:
·
di un
edificio residenziale (es. guardiole, appartamento del portiere, sala adibita
a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.);
·
oggetto
di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento
conservativo, manutenzione straordinaria od ordinaria.
In particolare:
·
fatture
di acquisto, con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e
servizi acquisiti;
·
documentazione
attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta
transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito,
documentazione di addebito sul conto corrente);
·
eventuali
abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione
edilizia in relazione alla tipologia di lavori;
·
comunicazione
preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale
(ASL), qualora obbligatoria;
·
dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, qualora si tratti di lavori per i quali non
sono necessarie comunicazioni o titoli abilitativi;
·
certificazione
dell’amministratore di condominio della quota delle spese relative alle parti
comuni che danno diritto alla detrazione.
Nel 2017 non è stata prorogata
l’agevolazione del bonus arredi giovani coppie.
Documentazione relativa al nuovo “credito d’imposta
per impianti di videosorveglianza”
Fornire allo studio copia delle fatture relative all’installazione di sistemi di videosorveglianza e copia dell’istanza presentata all’Agenzia delle Entrate dal 20/02/2017 al 20/03/2017.
Detrazione Irpef 50%Iva pagata per acquisto di immobili abitativi di classe energetica A e B.
E’ previsto nel 2016 e 2017 una detrazione d’imposta pari al 50% dell’iva pagata sull’acquisto di immobili abitativi di classe energetica A e B. Fornire allo studio copia della fattura di acquisto del fabbricato e copia dell’atto notarile di compravendita. La presente detrazione fiscale NON è stata prorogata per l’anno anno 2018.
MONITORAGGIO FISCALE DELLE ATTIVITA’ DETENUTE
ALL’ESTERO comunicare:
- trasferimenti da e
verso l’estero ed “estero su estero” di denaro effettuati nel 2018;
- consistenza degli
investimenti esteri produttivi di reddito imponibile in Italia e delle attività
estere di natura finanziaria detenuti al 31.12.2018; si ricorda che sono
considerati produttivi di reddito per presunzione tutte le attività finanziarie
e, a partire dal 2009, tutti gli immobili detenuti all’estero (anche se tenuti
a disposizione), i diritti reali e le multiproprietà relativi a immobili
esteri, gli yacht, le opere d’arte e
i gioielli;
- attività
finanziarie detenute all’estero: costo di acquisto; valore nominale o di
rimborso; valore di mercato;
- eventuali imposte
patrimoniali o reddituali versate nello Stato estero;
- conti correnti e
libretti di risparmio detenuti all’estero;
- imposta
patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) versata nel
2018;
- interessi di fonte
estera, percepiti senza il tramite di intermediari finanziari residenti;
-
proventi su depositi a garanzia di finanziamenti a imprese residenti soggetti
al prelievo del 20%, effettuati
fuori dal territorio dello Stato, maturati fino al 31.12.2018 e percepiti nel
2018 senza il tramite di intermediari finanziari residenti.
- immobili situati
all’estero: reddito; costo di acquisto o valore di mercato; valore utilizzato
nello Stato estero per il pagamento di imposte sul patrimonio o sui
trasferimenti; eventuali imposte patrimoniali o reddituali versate nello Stato
estero;
- imposta patrimoniale
sugli immobili posseduti all’estero (IVIE) versata nel 2018;
La mancata indicazione in
Unico di tali investimenti e/o operazioni è soggetta a sanzioni in caso di
verifica fiscale da parte dell’Amministrazione finanziaria.
Ricordiamo inoltre che per le attività oggetto di “scudo fiscale” vi è
l’obbligo di indicazione nel modello Unico è pertanto necessario che ci venga
consegnata la documentazione.
PATRIMONIALE SULLE ATTIVITA’ ALL’ESTERO
- immobili situati
all’estero: reddito; costo di acquisto o valore di mercato; valore utilizzato
nello Stato estero per il pagamento di imposte sul patrimonio o sui
trasferimenti; eventuali imposte patrimoniali o reddituali versate nello Stato
estero;
- imposta
patrimoniale sugli immobili posseduti all’estero (IVIE) versata nel 2018;
Dal 2012 è stata istituita una imposta patrimoniale sulle attività
all’estero pari a 0.76% del valore degli immobili, all’0.1% per le attività finanziarie
e a € 34,20 per i c/c.
A tale proposito si ricorda che PayPall potrebbe essere collegato a un
c/c in Lussemburgo e pertanto al fine di non incorrere nella sanzione di Euro
258,00 va dichiarato nel modello Unico e versata l’imposta sulle attività finanziarie
di € 34,24. L’Agenzia delle Entrate in seguito ha una istanza di interpello ha
chiarito anche che i Bitcoin (valute
virtuali) vanno dichiarate nel modello Unico al quadro RW.
Comunicare inoltre
- scelta per la
destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF a confessioni religiose riconosciute
(o allo Stato per finalità sociali o umanitarie);
- scelta
per la destinazione del 5 per mille dell’IRPEF al sostegno degli enti no profit (ONLUS, associazioni di
volontariato e di promozione sociale, associazioni e fondazioni riconosciute
che operano in determinati settori, associazioni sportive dilettantistiche in
possesso di determinati requisiti) oppure al finanziamento della ricerca
scientifica o sanitaria, o al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali
e paesaggistici, con eventuale indicazione dello specifico soggetto
beneficiario sulla base degli elenchi resi disponibili sul sito Internet
dell’Agenzia delle Entrate, oppure al Comune di residenza fiscale
I clienti sono pregati di far pervenire allo studio scrivente la
documentazione sopra indicata entro e non oltre il termine del 20 maggio 2019
al fine di assicurare il puntuale rispetto delle scadenze.
TENERE PRESENTE CHE TUTTE LE COMUNICAZIONI O VARIAZIONI NON RIFERITE PER
ISCRITTO ALLO STUDIO, COMPORTERANNO L’INVIO DI UNA DICHIARAZIONE NON CORRETTA.
Distinti saluti
(Massimo dott.Marchi)

OGGETTO:Compilazione
Modello Redditi 2019 anno base 2018
Per quanto riguarda il
trattamento dei dati sensibili, comuni e giudiziari già acquisiti o che saranno
acquisiti dallo Studio
Marchi a seguito delle operazioni o del mandato professionale
(ad esempio iscrizione a sindacati, partiti o altre associazioni, dati relativi
alla salute), sempre nei limiti in cui esso sia strumentale per la specifica
finalità perseguita dall'operazione o dai servizi da me richiesti
do il consenso
Data ………………..…… Cognome
e Nome del cliente………………………………………………….
Firma del cliente …………………………………………
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