Marchi dott. Massimo

Marchi dott. Massimo
Dottore Commercialista - Revisore Legale dei Conti

CURRICULUM

Marchi Dott. Massimo nato a Pesaro (PU) il 08/03/1962 residente a Pesaro (PU) coniugato, due figli.


CURRICULUM VITAE
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Ha conseguito la laurea in economia e commercio
a 23 anni presso l'Università di Ancona il 29 ottobre 1985. Abilitato
all'esercizio della professione di Dottore Commercialista a 24 anni nella prima
sessione 1986;
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Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di
Pesaro n.ro 134/A dall’11 settembre 1986;
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Iscritto nell’ Elenco dei Revisori dei conti degli
Enti Locali Fascia 1 - Fascia 2 – Fascia 3;
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Svolge la professione di Dottore Commercialista
con studio in C.so XI Settembre n. 79 a Pesaro dal 1 marzo 1986;
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Iscritto al ruolo dei consulenti
Tecnico-Giudiziari del Tribunale di Pesaro dal
08 gennaio 1991;
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Iscritto dal 1992 all'Albo dei Revisori
Contabili al n.ro 35224 ai sensi del D. Lgs. 27.1.1992 n. 88 e del DPR 20/11/92
n. 474 con Decreto Ministeriale 12.4.1995 G.U. n. 31 bis del 21.4.1995;
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Consigliere di amministrazione del Consiglio di
Amministrazione dell'Università di Urbino dal 02/12/1998 al 15/12/2000;
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Consigliere dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti di Pesaro e Urbino nel triennio 1996-1998;
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Consigliere dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti di Pesaro e Urbino nel triennio 1999-2001;
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Consigliere Regionale dell’Associazione
Dottori Commercialisti delle Marche dal 1992 al 1995;
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Consigliere Nazionale dell’Associazione Dottori
Commercialisti dal 1996 al 1999;
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Sindaco revisore supplente dell’E.R.S.U.
dell’Università di Urbino dal 2001;
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Componente del Collegio Sindacale dell’Ente
Rossini Opera Festival per il quadriennio 2003 – 2007.
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Componente del Collegio Sindacale dell’Ente
Rossini Opera Festival per il quadriennio 2007 – 2011.
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Componente del Nucleo di Valutazione nomina del
Ministero dell’Università del Conservatorio Statale di Musica “ G. Rossini” per
il triennio 2006 – 2009.
-
Componente del Nucleo di Valutazione nomina del
Ministero dell’Università del Conservatorio Statale di Musica “ G. Rossini” per
il triennio 2009 – 2012.
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Componente del Collegio dei Revisori del Comune di Pesaro per il triennio 2009-2012;
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Componente del Collegio dei Revisori del Comune di Pesaro per il triennio 2012-2015.
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Componente del Nucleo di Valutazione del Conservatorio Gioacchino Rossini triennio 2019-2021 e Triennio 2022-2024 Ministero dell'Università e Della Ricerca

Componente del Collegio Sindacale dell’Ente Rossini Opera Festival per il quadriennio 2024 – 2028 -

Presta consulenze aziendali, controllo di gestione, crisi d'impresa, revisione legale, societarie,
contabili, amministrative e fiscali a diverse aziende dell’abbigliamento e
calzature, della meccanica di precisione e moto, della produzione del mobile e
dell’arredamento, della produzione e del commercio di in genere.
- Consulenza Aziendale, Fiscale, Societaria, Successoria e Divisioni tra Eredi, Procedure Concorsuali e Ristrutturazioni Aziendali.







venerdì 28 giugno 2024

DICHIRAZIONE DEI REDDITI CONSEGUITI NELL'ANNO 2023




                                                                                                       Pesaro, 28 GIUGNO 2024

Dichiarazioni per l’anno 2023 (Modello Redditi PF 2024) delle persone fisiche, professionisti, imprenditori individuali – Richiesta documentazione

 

Di seguito abbiamo predisposto una scheda che riepiloga i dati e le informazioni necessarie allo Studio scrivente per la compilazione della dichiarazione dei redditi relativa all’an­no 2023, delle persone fisiche.

 

Lo Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento nella persona del dott. Pietro Loscocco.

 

Se non è stata gestita dallo Studio scrivente, consegnare  la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2022 (modello 730/2023 o MODELLO REDDITI 2023 PF) o l’ultima dichiarazione presentata; i modelli F24 di versamento di tributi e contributi eseguiti fino al momento di presentazione della dichiarazione, con le eventuali compensazioni, anche se a saldo zero, indicare eventuali versamenti in eccesso effettuati per errore e per i quali non sia stata attivata la procedura di rimborso.

 

Composizione e variazioni dei familiari a carico ed eventuali redditi percepiti:

Sono considerati familiari a carico anche se non conviventi o residenti all’estero:

- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli legittimi, naturali, adottivi, affiliati o affidati che non hanno percepito, nell’anno 2023 redditi superiori a € 2.840.51, al lordo degli oneri deducibili e dell’eventuale detrazione per abitazione principale ed al netto degli interessi su titoli pubblici ancora esenti.

(Nel calcolo della soglia sopra indicata devono essere considerati, anche se non confluiscono nel quadro RN del reddito complessivo, i redditi dei contribuenti che hanno aderito al regime di minimi e a quello delle nuove iniziative produttive – forfettari e i redditi sottoposti ad imposta sostitutiva nel caso di applicazione della c.d. cedolare secca). A decorrere dal periodo d’imposta 2019 la soglia reddituale per considerare un figlio fiscalmente a carico è aumentata a euro 4.000,00, limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni.

- i figli con età superiore a 24 anni sono considerati a carico indipendentemente dal fatto che essi siano studenti, tirocinanti o militari di leva, purché non abbiano percepito nel 2023 redditi superiori a € 2.840,51.

Sono inoltre considerati altri familiari a carico, il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i genitori, i generi e le nuore, i suoceri, i fratelli o le sorelle ed altri parenti conviventi sotto lo stesso tetto, purché ciascuno di essi abbia conseguito redditi, nell’anno 202 non superiori a € 2.840,51.

 

Variazioni, indicando la data, del cambio di residenza di stato civile o nascita di figli.

Consegnare allo studio copia della documentazione rilasciata dall’anagrafe comunale relativa alle variazioni di residenza e alla nascita di figli negli anni 2023 e 2024.

Per i familiari disabili per poter usufruire della agevolazione fiscale, è necessario consegnare copia del riconoscimento della commissione handicap istituita presso A.S.U.R. ai sensi della Legge 104/92.  

A decorrere dal 2007 la detrazione per figli a carico non è più a discrezione del contribuente, ma è così regolamentata: 50% tra i due genitori o 100% al genitore con il reddito più alto. Pertanto lo studio inserirà sempre la detrazione al 50% per ciascun coniuge, ed eventuali deroghe ci dovranno essere comunicate esclusivamente per iscritto.

 

Redditi da terreni e fabbricati

- documentazione relativa alle variazioni dei redditi dei terreni e dei fabbricati: acquisto, vendita, accatastamento, variazioni catastali, successione, donazione, concessione in locazione/affitto/ comodato, fabbricati destinati ad abitazione principale, fabbricati tenuti a disposizione, im­mobili vincolati di inte­res­se storico e/o artistico, fabbricati distrutti o inagibili a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi, ecc...

-  ricevute di pagamento dell’IMU relativa al 2023 e altra documentazione rilevante ai fini dalla determinazione dell’imposta dovuta per tale anno o per l’applicazione di cause di esenzione (se non gestita dallo Studio);

- canoni di locazione relativi al 2023 anche se non percepiti (compresi i locali condominiali);

- canoni di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti e accertati nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità;

-  canoni di locazione “convenzionali” relativi ad immobili siti in Comuni ad alta tensione abitativa;

- canoni di locazione di immobili percepiti da soggetti in condizioni di disagio abitativo conse­guente a provvedimenti di sfratto;

- canoni di locazione di immobili ad uso abitativo per i quali è stata effettuata l’opzione per la “cedolare secca” o per i quali l’opzione deve essere esercitata in dichiarazione;

- canoni di locazione di fabbricati siti in zone rurali, non abitabili al 7.5.2004 e successiva­mente ristrutturati (per gli imprenditori agricoli);

- indicare se alcuni terreni sono stati concessi in affitto nel 2023 a giovani che non abbiano superato i 40 anni e che posseggano la qualifica di coltivatori diretti;

- estremi di registrazione dei contratti di locazione, affitto e comodato;

- dati relativi all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e detenuta in locazione;

- dati relativi al credito d’imposta spettante per la riparazione, la ricostruzione o il riacquisto degli immobili danneggiati o distrutti dal terremoto in Abruzzo;

- dati relativi agli immobili concessi in locazione o comodato a nuclei familiari le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili in conseguenza del terremoto in Abruzzo;

- lottizzazione od opere su terreni da rendere edificabili;

- cessioni di beni immobili effettuate nel 2023 e 2024, entro 5 anni dall’acquisto, esclusi quelli per­venuti per successione (indicare il periodo in cui gli immobili sono stati adibiti ad abitazione prin­cipale), salvo che sia già stata applicata l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze ad opera del notaio;

- cessioni di terreni edificabili effettuate nel 2023 e nel 2024;

- perizie e versamenti (anche pregressi) dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento dei terreni posseduti se non già consegnate;

- indennità di esproprio e altre somme percepite nell’ambito del procedimento espropriativo.

 

Redditi da lavoro dipendente, assimilati, diversi, partecipazione a tassazione separata

- certificazioni dei redditi di pensione, lavoro dipendente o assimilati, compresi i compensi per­cepiti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro a progetto (modelli CERTIFICAZIONE UNICA 2024 redditi 2023);

- certificazioni dei redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti da soggetti non sostituti d’im­posta;

- stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all’estero, percepiti da soggetti residenti, ed eventuali      imposte pagate all’estero;

- assegni periodici percepiti quale coniuge separato o divorziato, con specificazione della quota per il mantenimento dei figli;

- altri assegni periodici (testamentari/alimentari);

- borse di studio e indennità percepite per cariche pubbliche elettive;

- certificazioni dei redditi e delle ritenute relativi a rapporti di lavoro autonomo (diritti d’autore o d’inventore, associazione in partecipazione, collaborazioni con società e associazioni sportive dilettantistiche, ecc.) e di lavoro occasionale;

- prospetto del reddito di partecipazione in società di persone o associazioni assimilate, srl che hanno optato per la trasparenza fiscale, imprese familiari e aziende coniugali (se non gestito dallo Studio);

- oneri deducibili o detraibili ai fini IRPEF sostenuti da società semplici o soggetti assimilati;

- certificati dei sostituti d’imposta per i dividendi e le remunerazioni percepite in qualità di associato in partecipazione nel corso del 2023 (se relativi ad utili non assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva);

- altri redditi di capitale non assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva;

- risarcimenti, anche assicurativi, per perdite di reddito;

- redditi percepiti mediante procedure di pignoramento presso terzi ed eventuali ritenute subite;

- credito d’imposta spettante per il 2023 relativo alle mediazioni per la conciliazione di controversie civili e commerciali;

- credito d’imposta spettante per il 2023 a seguito del reintegro delle somme anticipate dai fondi pensione;

- dati relativi alla rideterminazione degli acconti IRPEF e addizionale comunale per l’anno 2023, in presenza di redditi derivanti dagli immobili riconosciuti di interesse storico o arti­stico;

- vincite a lotterie, concorsi a premio, scommesse;

- redditi derivanti dalla cessione, affitto o usufrutto di aziende;

- redditi derivanti dall’utilizzazione da parte di terzi di beni mobili o immobili;

- differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore;

- redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente e affitti di terreni per usi non agricoli;

- redditi derivanti da attività commerciali occasionali e ritenute subite (per prestazioni a favore di condomini);

- plusvalenze da cessioni di partecipazioni (azioni/quote) “qualificate” per le quali il corrispet­tivo sia stato incassato, in tutto o in parte, nel 2023;

- plusvalenze da cessioni di partecipazioni (azioni/quote) “non qualificate” e altri redditi diversi di natura finanziaria per i quali il corrispettivo sia stato incassato, in tutto o in parte, nel 2023(se non si è optato per il regime del “risparmio amministrato” o del “risparmio gestito”);

- perizie e versamenti (anche pregressi) dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento delle partecipazioni non quotate, ovvero perizie per l’affrancamento delle partecipazioni non qualificate (quotate e non quotate);

- plusvalenze conseguite dal 25.6.2008 che potrebbero beneficiare dell’esenzione in quanto destinate al reinvestimento entro due anni in società “start up”;

- plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di partecipazione in fondi immobiliari;

- certificazioni degli intermediari (es. banche e SIM) attestanti le minusvalenze o le perdite residue a seguito della chiusura di rapporti in regime di “risparmio amministrato” o di “risparmio gestito”;

- redditi assoggettati a tassazione separata (plusvalenze, indennità, ecc.) soggetti all’acconto d’imposta del 20%-26%;

 

Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo:

·       contributi previdenziali e assistenziali obbligatori (es. contributi INPS artigiani e commercianti, contributo INPS per i professionisti senza Cassa, contributo INPS trattenuto sulle prov­­vigioni dei venditori a domicilio, sui compensi dei lavoratori autonomi occasionali e degli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, contributi alle Casse professionali, premi INAIL per le casalinghe);

·       contributi INPS e premi INAIL a carico dei collaboratori coordinati e continuativi e dei lavo­ratori a progetto (se non sono già stati dedotti in sede di effettuazione delle ritenute);

·       contributi previdenziali non obbligatori (es. per prosecuzione volontaria, ricongiunzione, riscat­ti, ecc.), contributo INPS per iscrizione facoltativa;

·       contributi per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare (es. colf, baby sitter e “badanti”), anche relativi a prestazioni occasionali di tipo accessorio (“buoni lavoro” o vaucher);

·       contributi per la previdenza complementare (fondi pensione e polizze assicurative previdenziali), anche se sostenuti per i familiari a carico, per la parte che non trova capienza nel red­dito complessivo di questi ultimi;

·       per i lavoratori di prima occupazione, contributi per la previdenza com­plementare versati;

·       contributo di solidarietà del 3% versato(se non è già stato dedotto in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assi­milati);

·       spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute da portatori di handicap;

·       spese per l’acquisto di medicinali sostenute da portatori di handicap: fatture o scontrini fiscali contenenti la specificazione della natura, qualità (numero di autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dall’Agenzia italiana del farmaco) e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario; fatture o scontrini fiscali relativi a preparazioni galeniche; documentazione rilasciata dalla farmacia estera;

·       spese per prestazioni rese in caso di ricovero presso istituti di assistenza;

·       contributi versati ai fondi sanitari integrativi;

·        erogazioni liberali a favore della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose ricono­sciu­te;

·       assegni periodici corrisposti al coniuge separato o divorziato (indicando il relativo codice fiscale), con specificazione della quota per il mantenimento dei figli;

·       assegni periodici relativi a rendite vitalizie in forza di donazione o testamento e assegni ali­mentari stabiliti dall’autorità giudiziaria;

·       somme investite nel capitale sociale di start up innovative da parte di srl partecipate che hanno optato per la trasparenza fiscale;

·       contributi ad organizzazioni non governative (ONG) che operano nel campo della coopera­zio­ne con i Paesi in via di sviluppo;

·       erogazioni liberali a favore di ONLUS, associazioni di promozione sociale, fondazioni e as­so­ciazioni riconosciute che operano nell’ambito dei beni culturali o della ricerca scientifica, università ed altri enti di ricerca, enti parco regionali e nazionali;

·       somme restituite nel 2023 al soggetto erogatore, se sono state assoggettate a tassazione in anni precedenti;

·       somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente ed assimilati e che invece sono state tassate;

·       canoni, livelli, censi, altri oneri gravanti sui redditi di immobili;

·       contributi a consorzi obbligatori;

·       indennità per perdita di avviamento corrisposta al conduttore di immobili non abitativi;

·       spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l’espletamento della relativa pro­cedura di adozione internazionale;

·       erogazioni liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

 

 

Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla detrazione d’imposta del 19%:

·       spese mediche (generiche e specialistiche) e di assistenza specifica sostenute sia nel proprio interesse che per i familiari fiscalmente a carico (ad es. prestazioni chirurgiche, per analisi, per prestazioni specialistiche, per l’acquisto/affitto di protesi sanitarie, per assistenza infermieristica e riabilitativa, per prestazioni chiropratiche);

·       spese per l’acquisto di medicinali: fatture o scontrini fiscali contenenti la specificazione della natura, qualità (numero di autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dall’Agenzia italiana del farmaco) e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario; fatture o scontrini fiscali relativi a preparazioni galeniche; documentazione rilasciata dalla far­macia estera;

·       spese per l’acquisto di dispositivi medici: fatture o scontrini fiscali contenenti il codice fiscale del destinatario e la descrizione del dispositivo medico, che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE;

·       dal 2019 le spese per alimenti ai fini medici non possono essere portate in detrazione;

·       spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non fiscalmente a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (“ticket”);

·       spese mediche chirurgiche e specialistiche sostenute da portatori di handicap;

·       documentazione relativa a rimborsi delle spese sanitarie;

·       spese per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e il sollevamento, compresi i veicoli adattati, relativi a soggetti portatori di handicap;

·       spese per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici per soggetti portatori di handicap e di cani-guida per soggetti non vedenti;

·       spese di interpretariato per soggetti sordi;

·       spese veterinarie;

·       interessi passivi e altri oneri pagati su prestiti o mutui agrari;

·       interessi passivi ed altri oneri pagati in relazione ai mutui ipotecari per l’acquisto, la costru­zione o la ristrutturazione di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, compresa la relativa documentazione (contratto di mutuo, contratto di acquisto, spese notarili, spese di istruttoria bancaria, ecc.);

·       interessi passivi ed altri oneri pagati in relazione a mutui (anche non ipotecari) contratti nel 1997 per interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione di edifici;

·       interessi passivi su mutui stipulati prima del 1993 per l’acquisto di immobili diversi dall’abi­tazione principale;

·       contributi pubblici ricevuti per il pagamento degli interessi passivi relativi ai mutui immobiliari ed eventuali revoche;

·       spese per la manutenzione, protezione o restauro di beni culturali o ambientali vincolati;

·       provvigioni intermediari immobiliari per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, anche a seguito di contratto preliminare registrato;

·       premi versati per polizze vita o infortuni, derivanti da contratti stipulati o rinnovati;

·       premi per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente non infe­riore al 5% o non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati dall’1.1.2001;

·       spese per la frequenza di asili nido da parte di figli fino a tre anni di età (dal 2019 non possono essere indicate le spese per le quali si è beneficiato del BONUS ASILI NIDO);

·       spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compre­sa tra 5 e 18 anni;

·       tasse scolastiche ed universitarie pagate;

·       spese sostenute per la frequenza di master, di corsi di perfezionamento o di specia­lizzazione universitaria, di dottorati di ricerca, di Conservatori musicali, di Scuole di specializ­zazione per l’abilitazione all’insegnamento;

·       spese per gite scolastiche, assicurazioni della scuola e altri contributi scolastici finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa, nel limite di euro 800 ad alunno;

·       spese sostenute per i canoni di locazione, i contratti di ospitalità o gli atti di asse­gnazione relativi a studenti universitari “fuori sede”, anche in relazione ad Università all’estero;

·       spese per l’istruzione in relazione alle quali è stata riconosciuta una borsa di studio dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano;

·       spese per il riscatto della laurea di familiari a carico che non hanno ancora iniziato a lavorare;

·       spese per gli addetti all’assistenza di persone non autosufficienti (c.d. “badanti”), anche se sostenute per familiari a carico;

·       spese per prestazioni rese da case di cura e di riposo;

·       spese funebri sostenute per familiari;

·       erogazioni liberali a favore di istituti scolastici, istituti di alta formazione e università;

·       erogazioni liberali a favore di attività culturali e artistiche;

·       erogazioni liberali a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;

·       erogazioni liberali a favore di associazioni di promozione sociale;

·       erogazioni liberali a favore di popolazioni colpite da calamità o da altri eventi straordinari, avvenuti anche all’estero;

·       erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo e di fondazioni operanti nel setto­re musicale;

·       erogazioni liberali a favore della società di cultura “La Biennale di Venezia”;

·       erogazioni liberali a favore dell’ospedale “Galliera” di Genova per l’attività del registro nazionale dei donatori di midollo osseo;

·       contributi associativi alle società di mutuo soccorso;

·       somme investite nel capitale sociale di start up innovative, direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o altre società di capitali che investano prevalentemente in start up innovative; la detrazione spetta anche ai soci di snc e sas, pro quota, in relazione agli investimenti fatti dalla società;

·       erogazioni liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

NUOVE SPESE DETRAIBILI

·       spese per l’acquisto di servizi di trasporto pubblico.

·       Premi assicurativi aventi ad oggetto eventi calamitosi per unità immobiliari ad uso abitativo.

·       Spese per l’acquisto di strumenti compensativo e sussidi tecnici e informatici per soggetti con disturbo specifico dell’apprendimento.

·       Spese per installazione di colonnine di ricarica auto elettriche.

·       Spese per l’acquisto di depuratori acqua.

Erogazioni liberali

Sono state introdotte a decorrere dal periodo d’imposta 2019 due nuove detrazioni per erogazioni liberali nel limite massimo di euro 300,00 a favore di:

-        Onlus e associazioni di promozione sociale (30%);

-        Organizzazioni di volontariato (35%).

Documentazione relativa alle spese per lavori edilizi che danno diritto alla detrazione del
36-41-50
%-90%-110%:

·       copia del modello “Comunicazione di inizio lavori” inviato al Centro Operativo di Pescara (fino al periodo d’imposta 2010) ed eventuale comunicazione all’Azienda sanitaria locale;

·       codice fiscale dell’altro soggetto (es. comproprietario, condominio o cooperativa) che ha presentato la comunicazione al Centro Operativo di Pescara anche per conto del dichiarante (fino al periodo d’imposta 2010);

·       per gli interventi iniziati dal 2011, codice fiscale del condominio, della società di persone o di altri enti di cui all’art. 5 del TUIR;

·       dati catastali degli immobili oggetto di intervento, per i lavori iniziati dal 2011 (a seguito della soppressione della comunica­zio­ne al Centro operativo di Pescara); nel caso in cui i lavori siano effettuati dal detentore (es. conduttore), anziché dal possessore, estremi di registra-zione dell’atto che costi­tui­sce il titolo per la detenzione (es. contratto di locazione);

·       documentazione relativa agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino di immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, qualora sia stato dichiarato lo stato di emer­genza;

·       ricevute di effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale;

·       ricevute delle spese relative ad oneri di urbanizzazione, TOSAP, imposta di bollo e diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce inizio lavori, in relazione ai lavori edilizi agevolabili, anche se non effettuate con bonifico bancario o postale;

·       fatture rilasciate dal soggetto che ha eseguito i lavori; non è più necessaria la separata indicazione del costo della ma­nodopera;

·       certificazione dell’amministratore di condominio della quota delle spese sulle parti comuni che danno diritto alla detrazione;

·       attestazione del venditore delle spese sostenute per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali, acquistati anche mediante contratto preliminare di compravendita registrato oppure tramite atto di assegnazione delle cooperative edilizie;

·       eventuali atti di assenso (licenze, concessioni e autorizzazioni edilizie, ecc.) relativi a lavori avviati (al fine di verificare se si tratta di mera continuazione di interventi pre­gressi);

·       documentazione relativa agli interventi effettuati e alle detrazioni usufruite dal venditore, dal donante o dal defunto, in caso di vendita, donazione o successione, qualora il diritto alla detra­zione si trasferisca all’acquirente, donatario o erede.

 

 

Documentazione relativa all’acquisto di unità immobiliari in fabbricati interamente ristrutturati da imprese che danno diritto alla detrazione del 36-41-50%:

·       atto di acquisto o assegnazione dell’unità immobiliare situata in un fabbricato interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o da cooperative edili­zie, in relazione a interventi eseguiti dall’1.1.2008, ovvero documentazione di acconti già versati;

·       copia della denuncia di fine lavori degli interventi svolti sull’intero fabbricato;

·       codice fiscale dell’impresa o della cooperativa che ha effettuato i lavori.

 

Documentazione relativa agli interventi di recupero eseguiti entro il 31.12.2006, con i conseguenti atti di acquisto o assegnazione effettuati entro il 30.6.2007, per il riconoscimento delle successive rate della detrazione, se non già in possesso dello Studio.

 

 

Documentazione relativa agli interventi antisismici che danno diritto alla detrazione del 50% 70% 80%

Documentazione relativa alle spese sostenute per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche:

·       le cui procedure autorizzatorie sono state attivate dal 4.8.2013;

·       su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;

·       riguardanti costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive (agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali).

Fatture per i lavori eseguiti, copia bonifici bancari, copia autorizzazioni edilizie, relazione e certificazione del tecnico sui lavori eseguiti.

 

 

Documentazione relativa agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti che danno diritto alla detrazione del 55-65%-110%:

·       fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute (ovvero altra idonea documentazione rilasciata da soggetti non tenuti al­l’os­servanza della normativa IVA); non è più necessaria la separata indicazione in fattura del costo della ma­nodopera;

·       ricevute di effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale;

·       altra documentazione attestante i pagamenti effettuati (solo per soggetti titolari di redditi d’im­presa);

·       copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, per gli interventi effettuati sulle parti comuni del condominio;

·       dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori effet­tuati dal detentore;

·       asseverazione del tecnico abilitato (ovvero asseverazione del direttore dei lavori o certificazione dei produttori di beni con deter­minate caratteristiche energetiche);

·       attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica, rilasciato da un tecnico abilitato (ove necessario in relazione ai lavori eseguiti);

·       copia della scheda informativa relativa agli interventi realizzati, inviata all’ENEA, con la relativa ricevuta di trasmissione;

·       attestazione della mancata conclusione dei lavori;

·       documentazione relativa ad even­tuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dall’Unione europea, dalle Regioni o dagli enti locali;

·       documentazione relativa agli interventi effettuati e alle detrazioni usufruite dal venditore, dal donante o dal defunto, in caso di vendita, donazione o successione, qualora il diritto alla detrazione si trasferisca all’acquirente, donatario o erede.

Documentazione relativa al nuovo “bonus arredamento” che dà diritto alla detrazione del 50%

Documentazione relativa alle spese sostenute:

·       per l’acquisto di mobili, grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla “A+” (ovvero classe “A” per i forni) in relazione alle apparecchiature per le quali è obbligatoria l’etichetta energetica, oppure grandi elettrodomestici per i quali non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica, comprese le spese di trasporto e di montaggio;

·       finalizzati all’arredo di unità immobiliari residenziali:

      oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo o manutenzione straordinaria;

      oggetto di ricostruzione o ripristino a seguito di eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

 

La detrazione spetta anche in relazione ai mobili e agli elettrodomestici destinati alle parti comuni condominiali:

·       di un edificio residenziale (es. guardiole, appar­tamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.);

·       oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, manu­ten­zione straordinaria od ordinaria.

 

In particolare:

·       fatture di acquisto, con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti;

·       documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avve­nuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di adde­bito sul conto corrente);

·       eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legisla­zione edili­zia in relazione alla tipologia di lavori;

·       comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale (ASL), qualora obbligatoria;

·       dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, qualora si tratti di lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abilitativi;

·       certificazione dell’amministratore di condominio della quota delle spese relative alle parti comuni che danno diritto alla detrazione.

 

MONITORAGGIO FISCALE DELLE ATTIVITA’ DETENUTE ALL’ESTERO comunicare:

- trasferimenti da e verso l’estero ed “estero su estero” di denaro effettuati nel 2023;

- consistenza degli investimenti esteri produttivi di reddito imponibile in Italia e delle attività estere di natura finanziaria detenuti al 31.12.2023; si ricorda che sono considerati produttivi di reddito per presunzione tutte le attività finanziarie e, a partire dal 2009, tutti gli immobili detenuti all’estero (anche se tenuti a disposizione), i diritti reali e le multiproprietà relativi a immobili esteri, barche, autovetture e altri beni mobili registrati all’estero, le opere d’arte e i gioielli;

- attività finanziarie detenute all’estero: costo di acquisto; valore nominale o di rimborso; valore di mercato;

- eventuali imposte patrimoniali o reddituali versate nello Stato estero;

- conti correnti e libretti di risparmio detenuti all’estero;

- imposta patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) versata nel 2023;

- interessi di fonte estera, percepiti senza il tramite di intermediari finanziari residenti;

- proventi su depositi a garanzia di finanziamenti a imprese residenti soggetti al prelievo del 20%, effettuati fuori dal territorio dello Stato, maturati fino al 31.12.2023 e percepiti nel 2023 senza il tramite di intermediari finanziari residenti;

- immobili situati all’estero: reddito; costo di acquisto o valore di mercato; valore utilizzato nello Stato estero per il pagamento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti; eventuali imposte patrimoniali o reddituali versate nello Stato estero;

- imposta patrimoniale sugli immobili posseduti all’estero (IVIE) versata nel 2023;

 

La mancata indicazione in Unico di tali investimenti e/o operazioni è soggetta a sanzioni in caso di verifica fiscale da parte dell’Amministrazione finanziaria.

 

 

PATRIMONIALE SULLE ATTIVITA’ ALL’ESTERO

- immobili situati all’estero: reddito; costo di acquisto o valore di mercato; valore utilizzato nello Stato estero per il pagamento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti; eventuali imposte patrimoniali o reddituali versate nello Stato estero;

- imposta patrimoniale sugli immobili posseduti all’estero (IVIE) versata nel 2023;

 

Dal 2012 è stata istituita una imposta patrimoniale sulle attività all’estero pari a 0.76% del valore degli immobili, all’0.1% per le attività finanziarie e a € 34,20 per i c/c.

A tale proposito si ricorda che PayPal potrebbe essere collegato a un c/c in Lussemburgo e pertanto al fine di non incorrere nella sanzione di Euro 258,00 va dichiarato nel modello Unico e versata l’imposta sulle attività finanziarie di € 34,24.

 

L’Agenzia delle Entrate in seguito, a una istanza di interpello, ha chiarito anche che i BITCOIN (valute virtuali) vanno dichiarate nel modello Unico al quadro RW e i relativi capital gain (guadagni). Fornire tutta la documentazione per il corretto inserimento in dichiarazione dei redditi.

 

Comunicare inoltre

- scelta per la destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF a confessioni religiose riconosciute (o allo Stato per finalità sociali o umanitarie);

- scelta per la destinazione del 5 per mille dell’IRPEF al sostegno degli enti no profit (ONLUS, associazioni di volontariato e di promozione sociale, associazioni e fondazioni riconosciute che operano in determinati settori, associazioni sportive dilettantistiche in possesso di deter­minati requisiti) oppure al finanziamento della ricerca scientifica o sanitaria, o al finanzia­mento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, con eventuale indicazione dello specifico soggetto beneficiario sulla base degli elenchi resi disponibili sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, oppure al Comune di residenza fiscale

 

Si ricorda infine che a decorrere dal 01/01/2023 le spese che danno diritto alla detrazione fiscale (es. mediche, veterinarie, funebri, attività sportiva dei ragazzi ecc) devono essere pagate con strumento tracciabile (bonifico, carta di credito ecc) e non in contanti a fine di consentire in dichiarazione dei redditi la detrazione della spesa.

 

I clienti sono pregati di far pervenire allo studio scrivente la documentazione sopra indicata entro e non oltre il termine del 10 luglio 2024 al fine di assicurare il puntuale rispetto delle scadenze.

 

 

 

Distinti saluti                                                    

(Massimo dott. Marchi)

 

 

 

OGGETTO: Compilazione Modello Redditi 2024 anno base 2023

Per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili, comuni e giudiziari già acquisiti o che saranno acquisiti dallo Studio Marchi a seguito delle operazioni o del mandato professionale (ad esempio iscrizione a sindacati, partiti o altre associazioni, dati relativi alla salute), sempre nei limiti in cui esso sia strumentale per la specifica finalità perseguita dall'operazione o dai servizi da me richiesti do il consenso

 

Data ………………..……                Cognome e Nome del cliente………………………………………………….

 

Firma del cliente …………………………………………

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