Dichiarazioni
per l’anno 2021 (Modello Redditi PF 2022) delle persone fisiche,
professionisti, imprenditori individuali – Richiesta documentazione
Di seguito abbiamo predisposto una scheda che
riepiloga i dati e le informazioni necessarie allo Studio scrivente per la
compilazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2021, delle
persone fisiche.
Lo
Studio è a disposizione per qualsiasi chiarimento nella persona del dott.
Pietro Loscocco.
Se non è stata gestita dallo Studio
scrivente,
consegnare la dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d’imposta 2020 (modello 730/2021 o MODELLO REDDITI 2021 PF)
o l’ultima dichiarazione presentata; i modelli F24 di versamento di tributi e contributi
eseguiti fino al momento di presentazione della dichiarazione, con le eventuali
compensazioni, anche se a saldo zero, indicare eventuali versamenti in eccesso
effettuati per errore e per i quali non sia stata attivata la procedura di
rimborso.
Le principali novità contenute nel
modello Redditi PF 2022 sono le seguenti:
1. Visto Superbonus: con riferimento
alle spese per interventi rientranti nel Superbonus, per le quali il contribuente
fruisce della detrazione in dichiarazione, sostenute a decorrere dal 12
novembre 2021, a fronte di fatture emesse da tale data, è richiesto
l’apposizione del visto di conformità;
2. Riduzione della pressione fiscale
del lavoratore dipendente: dall’anno d’imposta 2021 l’importo annuale del
trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione è aumentato a 1.200 euro;
3. Credito d’imposta prima casa under
36: è possibile la fruizione in dichiarazione del credito d’imposta maturato
dagli under 36 con ISEE non superiore a 40.000 euro per l’acquisto della prima
casa assoggettato ad IVA;
4. Superbonus: dall’anno d’imposta
2021, per le spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche sostenute
congiuntamente agli interventi sismabonus e ecobonus, è possibile fruire
dell’aliquota maggiorata del 110%;
5. Colonnine di ricarica: per gli
interventi di installazione delle colonnine di ricarica iniziati nel 2021 sono previsti
dei nuovi limiti di spesa;
6. Recupero del patrimonio edilizio: è
possibile fruire della detrazione prevista per il recupero del patrimonio edilizio
anche per le spese di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza
esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;
7. Bonus mobili: è innalzato a 16.000
euro il limite massimo delle spese per cui è possibile fruire della relativa
detrazione;
8. Spese veterinarie: è stato innalzato
a 550 euro il limite massimo delle spese veterinarie per cui è possibile fruire
della relativa detrazione;
9. Spese per i conservatori: è
possibile fruire della detrazione del 19 per cento per le spese sostenute per l’iscrizione
dei ragazzi ai conservatori, agli AFAM, a scuole di musica iscritte nei
registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una
pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica. Si può
fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a
1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro;
10. Comparto sicurezza: è stato
innalzato a 609,50 euro l’importo della detrazione spettante agli appartenenti al
comparto sicurezza (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27
ottobre 2021);
11. Depuratori: è possibile fruire in
dichiarazione del credito d’imposta per i depuratori acqua e riduzione consumo
di contenitori in plastica;
3
12. Locazioni brevi: dall’anno 2021 il
regime delle locazioni brevi è applicabile solo ai contribuenti che destinano a
locazione non più di 4 immobili.
Composizione
e variazioni dei familiari a carico ed eventuali redditi percepiti:
sono considerati familiari a carico anche se non
conviventi o residenti all’estero:
- il
coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli legittimi, naturali,
adottivi, affiliati o affidati che non hanno percepito, nell’anno 2021 redditi
superiori a € 2.840.51, al lordo degli oneri deducibili e dell’eventuale
detrazione per abitazione principale ed al netto degli interessi su titoli
pubblici ancora esenti.
(Nel
calcolo della soglia sopra indicata devono essere considerati, anche se non
confluiscono nel quadro RN del reddito complessivo, i redditi dei contribuenti
che hanno aderito al regime di minimi e a quello delle nuove iniziative
produttive – forfettari e i redditi sottoposti ad imposta sostitutiva nel caso
di applicazione della c.d. cedolare secca). A decorrere dal periodo d’imposta 2019 la soglia reddituale per
considerare un figlio fiscalmente a carico è aumentata a euro 4.000,00,
limitatamente ai figli di età non superiore a 24 anni.
- i figli con età superiore a 24 anni sono
considerati a carico indipendentemente dal fatto che essi siano studenti,
tirocinanti o militari di leva, purché non abbiano percepito nel 2021 redditi
superiori a € 2.840,51.
Sono inoltre considerati altri familiari a carico,
il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i genitori, i generi e le
nuore, i suoceri, i fratelli o le sorelle ed altri parenti conviventi sotto
lo stesso tetto, purché ciascuno di essi abbia conseguito redditi,
nell’anno 2021 non superiori a € 2.840,51.
Variazioni,
indicando la data, del cambio di residenza di
stato civile o nascita di figli.
Consegnare allo studio copia della documentazione
rilasciata dall’anagrafe comunale relativa alle variazioni di residenza e alla nascita
di figli negli anni 2021 e 2022.
Per i familiari
disabili per poter usufruire della agevolazione fiscale, è necessario
consegnare copia del riconoscimento della commissione handicap istituita presso
A.S.U.R. ai sensi della Legge 104/92.
A decorrere
dal 2007 la detrazione per figli a carico non è più a discrezione del
contribuente, ma è così regolamentata: 50% tra i due genitori o 100% al
genitore con il reddito più alto. Pertanto lo studio inserirà sempre la
detrazione al 50% per ciascun coniuge, ed eventuali deroghe ci dovranno essere
comunicate esclusivamente per iscritto.
Redditi da terreni e
fabbricati
-
documentazione relativa alle variazioni dei redditi dei terreni e dei fabbricati: acquisto, vendita, accatastamento, variazioni catastali, successione,
donazione, concessione in locazione/affitto/ comodato, fabbricati
destinati ad abitazione principale, fabbricati tenuti a disposizione, immobili
vincolati di interesse storico e/o artistico, fabbricati distrutti o
inagibili a seguito di eventi sismici o altri eventi calamitosi, ecc...
- ricevute di pagamento dell’IMU relativa al
2021 e altra documentazione rilevante ai fini dalla determinazione dell’imposta
dovuta per tale anno o per l’applicazione di cause di esenzione (se non gestita
dallo Studio);
- canoni di
locazione relativi al 2021 anche se non percepiti (compresi i locali
condominiali);
- canoni di
locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti e accertati nell’ambito
del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità;
-
canoni di locazione “convenzionali”
relativi ad immobili siti in
Comuni ad alta tensione abitativa;
- canoni di
locazione di immobili percepiti da soggetti in condizioni di disagio abitativo
conseguente a provvedimenti di sfratto;
- canoni di
locazione di immobili ad uso abitativo per i quali è stata effettuata l’opzione
per la “cedolare secca” o per i quali l’opzione deve essere esercitata in
dichiarazione;
- canoni di
locazione di fabbricati siti in zone rurali, non abitabili al 7.5.2004 e
successivamente ristrutturati (per gli imprenditori agricoli);
- indicare se alcuni
terreni sono stati concessi in affitto nel 2021 a giovani che non abbiano
superato i 40 anni e che posseggano la qualifica di coltivatori diretti;
- estremi di
registrazione dei contratti di locazione, affitto e comodato;
- dati relativi
all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e detenuta in locazione;
- dati relativi al
credito d’imposta spettante per la riparazione, la ricostruzione o il
riacquisto degli immobili danneggiati o distrutti dal terremoto in Abruzzo;
- dati relativi agli
immobili concessi in locazione o comodato a nuclei familiari le cui abitazioni
principali siano state distrutte o dichiarate inagibili in conseguenza del
terremoto in Abruzzo;
- lottizzazione od
opere su terreni da rendere edificabili;
-
cessioni di beni immobili effettuate nel 2021 e 2022, entro 5 anni
dall’acquisto, esclusi quelli pervenuti per successione (indicare il periodo
in cui gli immobili sono stati adibiti ad abitazione principale), salvo che
sia già stata applicata l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze ad opera del
notaio;
- cessioni di
terreni edificabili effettuate nel 2021 e nel 2022;
- perizie e
versamenti (anche pregressi) dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento dei
terreni posseduti se non già consegnate;
- indennità di
esproprio e altre somme percepite nell’ambito del procedimento espropriativo.
Redditi da lavoro dipendente, assimilati,
diversi, partecipazione a tassazione separata
- certificazioni dei
redditi di pensione, lavoro dipendente o assimilati, compresi i compensi percepiti
in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro
a progetto (modelli CERTIFICAZIONE UNICA 2022 redditi 2021);
- certificazioni dei
redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti da soggetti non sostituti
d’imposta;
- stipendi, pensioni
e redditi assimilati prodotti all’estero, percepiti da soggetti residenti, ed
eventuali imposte pagate all’estero;
- assegni periodici
percepiti quale coniuge separato o divorziato, con specificazione della quota
per il mantenimento dei figli;
- altri assegni
periodici (testamentari/alimentari);
- borse di studio e
indennità percepite per cariche pubbliche elettive;
- certificazioni dei
redditi e delle ritenute relativi a rapporti di lavoro autonomo (diritti
d’autore o d’inventore, associazione in
partecipazione, collaborazioni con società e associazioni sportive
dilettantistiche, ecc.) e di lavoro occasionale;
- prospetto del
reddito di partecipazione in società di persone o associazioni assimilate, srl
che hanno optato per la trasparenza fiscale, imprese familiari e aziende
coniugali (se non gestito dallo Studio);
- oneri deducibili o
detraibili ai fini IRPEF sostenuti da società semplici o soggetti assimilati;
- certificati dei
sostituti d’imposta per i dividendi e le remunerazioni percepite in qualità di
associato in partecipazione nel corso del 2021 (se relativi ad utili non
assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva);
- altri redditi di
capitale non assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta
sostitutiva;
- risarcimenti,
anche assicurativi, per perdite di reddito;
-
redditi percepiti mediante procedure di pignoramento presso terzi ed eventuali
ritenute subite;
- credito d’imposta
spettante per il 2021 relativo alle mediazioni per la conciliazione di controversie
civili e commerciali;
- credito d’imposta
spettante per il 2021 a seguito del reintegro delle somme anticipate dai fondi
pensione;
- dati relativi alla
rideterminazione degli acconti IRPEF e addizionale comunale per l’anno 2019, in
presenza di redditi derivanti dagli immobili riconosciuti di interesse storico
o artistico;
- vincite a
lotterie, concorsi a premio, scommesse;
- redditi derivanti
dalla cessione, affitto o usufrutto di aziende;
- redditi derivanti
dall’utilizzazione da parte di terzi di beni mobili o immobili;
differenza tra il
valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di
beni dell’impresa a soci o familiari dell’imprenditore;
-
redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente e affitti di
terreni per usi non agricoli;
- redditi derivanti
da attività commerciali occasionali e ritenute subite (per prestazioni a favore
di condomini);
plusvalenze da
cessioni di partecipazioni (azioni/quote) “qualificate” per le quali il
corrispettivo sia stato incassato, in tutto o in parte, nel 2021;
- plusvalenze da
cessioni di partecipazioni (azioni/quote) “non qualificate” e altri redditi
diversi di natura finanziaria per i quali il corrispettivo sia stato incassato,
in tutto o in parte, nel 2021 (se non si è optato per il regime del “risparmio
amministrato” o del “risparmio gestito”);
- perizie e
versamenti (anche pregressi) dell’imposta sostitutiva per l’affrancamento delle
partecipazioni non quotate, ovvero perizie per l’affrancamento delle
partecipazioni non qualificate (quotate e non quotate);
- plusvalenze
conseguite dal 25.6.2008 che potrebbero beneficiare dell’esenzione in quanto
destinate al reinvestimento entro due anni in società “start up”;
- plusvalenze
derivanti dalla cessione di quote di partecipazione in fondi immobiliari;
- certificazioni
degli intermediari (es. banche e SIM) attestanti le minusvalenze o le perdite
residue a seguito della chiusura di rapporti in regime di “risparmio
amministrato” o di “risparmio gestito”;
- redditi
assoggettati a tassazione separata (plusvalenze, indennità, ecc.) soggetti
all’acconto d’imposta del 20%-26%;
Documentazione relativa agli oneri che
danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo:
·
contributi
previdenziali e assistenziali obbligatori (es. contributi INPS artigiani e
commercianti, contributo INPS per i professionisti senza Cassa, contributo INPS
trattenuto sulle provvigioni dei venditori a domicilio, sui compensi dei
lavoratori autonomi occasionali e degli associati in partecipazione che
apportano esclusivamente lavoro, contributi alle Casse professionali, premi
INAIL per le casalinghe);
·
contributi
INPS e premi INAIL a carico dei collaboratori coordinati e continuativi e dei
lavoratori a progetto (se non sono già stati dedotti in sede di effettuazione
delle ritenute);
·
contributi
previdenziali non obbligatori (es. per prosecuzione volontaria, ricongiunzione,
riscatti, ecc.), contributo INPS per iscrizione facoltativa;
·
contributi
per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare
(es. colf, baby sitter e “badanti”),
anche relativi a prestazioni occasionali di tipo accessorio (“buoni lavoro” o vaucher);
·
contributi
per la previdenza complementare (fondi pensione e polizze assicurative previdenziali),
anche se sostenuti per i familiari a carico, per la parte che non trova
capienza nel reddito complessivo di questi ultimi;
·
per i
lavoratori di prima occupazione, contributi per la previdenza complementare versati;
· contributo di solidarietà
del 3% versato(se non è già stato dedotto in sede di effettuazione delle
ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati);
·
spese
mediche generiche e di assistenza specifica sostenute da portatori di handicap;
·
spese per l’acquisto di medicinali sostenute da portatori
di handicap: fatture o scontrini fiscali contenenti la
specificazione della natura, qualità (numero
di autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dall’Agenzia
italiana del farmaco) e quantità dei
beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario; fatture o scontrini
fiscali relativi a preparazioni galeniche; documentazione rilasciata dalla
farmacia estera;
·
spese
per prestazioni rese in caso di ricovero presso istituti di assistenza;
·
contributi
versati ai fondi sanitari integrativi;
·
erogazioni liberali a favore della Chiesa cattolica e
delle altre confessioni religiose riconosciute;
·
assegni
periodici corrisposti al coniuge separato o divorziato (indicando il relativo
codice fiscale), con specificazione della quota per il mantenimento dei figli;
·
assegni
periodici relativi a rendite vitalizie in forza di donazione o testamento e
assegni alimentari stabiliti dall’autorità giudiziaria;
·
somme
investite nel capitale sociale di start
up innovative da parte di srl partecipate che hanno optato per la
trasparenza fiscale;
·
contributi
ad organizzazioni non governative (ONG) che operano nel campo della cooperazione
con i Paesi in via di sviluppo;
·
erogazioni
liberali a favore di ONLUS, associazioni di promozione sociale, fondazioni e associazioni
riconosciute che operano nell’ambito dei beni culturali o della ricerca
scientifica, università ed altri enti di ricerca, enti parco regionali e
nazionali;
·
somme
restituite nel 2021 al soggetto erogatore, se sono state assoggettate a
tassazione in anni precedenti;
·
somme
che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente ed
assimilati e che invece sono state tassate;
·
canoni,
livelli, censi, altri oneri gravanti sui redditi di immobili;
·
contributi
a consorzi obbligatori;
·
indennità
per perdita di avviamento corrisposta al conduttore di immobili non abitativi;
·
spese
sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l’espletamento della
relativa procedura di adozione internazionale;
·
erogazioni
liberali in denaro per il pagamento degli oneri difensivi dei soggetti ammessi
al patrocinio a spese dello Stato.
Documentazione relativa agli oneri che danno diritto alla detrazione
d’imposta del 19%:
·
spese
mediche (generiche e specialistiche) e di assistenza specifica sostenute sia
nel proprio interesse che per i familiari fiscalmente a carico (ad es.
prestazioni chirurgiche, per analisi, per
prestazioni specialistiche, per
l’acquisto/affitto di protesi sanitarie, per assistenza infermieristica
e riabilitativa, per prestazioni chiropratiche);
·
spese per l’acquisto di medicinali: fatture o scontrini fiscali contenenti la
specificazione della natura, qualità (numero
di autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dall’Agenzia
italiana del farmaco) e quantità dei
beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario; fatture o scontrini
fiscali relativi a preparazioni galeniche; documentazione rilasciata dalla farmacia
estera;
·
spese
per l’acquisto di dispositivi medici: fatture o scontrini fiscali contenenti il
codice fiscale del destinatario e la descrizione del dispositivo medico, che
deve essere contrassegnato dalla marcatura CE;
·
dal 2019 le spese per alimenti ai fini
medici non possono essere portate in detrazione;
·
spese
sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non fiscalmente a carico,
affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla
spesa sanitaria pubblica (“ticket”);
·
spese
mediche chirurgiche e specialistiche sostenute da portatori di handicap;
·
documentazione
relativa a rimborsi delle spese sanitarie;
·
spese
per i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e
il sollevamento, compresi i veicoli adattati, relativi a soggetti portatori di handicap;
·
spese
per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici per soggetti portatori di handicap e di cani-guida per soggetti
non vedenti;
·
spese
di interpretariato per soggetti sordi;
·
spese
veterinarie;
·
interessi
passivi e altri oneri pagati su prestiti o mutui agrari;
·
interessi
passivi ed altri oneri pagati in relazione ai mutui ipotecari per l’acquisto,
la costruzione o la ristrutturazione di unità immobiliari da adibire ad
abitazione principale, compresa la relativa documentazione (contratto di mutuo,
contratto di acquisto, spese notarili, spese di istruttoria bancaria, ecc.);
·
interessi
passivi ed altri oneri pagati in relazione a mutui (anche non ipotecari)
contratti nel 1997 per interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione
di edifici;
·
interessi
passivi su mutui stipulati prima del 1993 per l’acquisto di immobili diversi
dall’abitazione principale;
·
contributi
pubblici ricevuti per il pagamento degli interessi passivi relativi ai mutui
immobiliari ed eventuali revoche;
·
spese
per la manutenzione, protezione o restauro di beni culturali o ambientali
vincolati;
·
provvigioni
intermediari immobiliari per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad
abitazione principale, anche a seguito di contratto preliminare registrato;
·
premi
versati per polizze vita o infortuni, derivanti da contratti stipulati o
rinnovati;
·
premi per
assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente non inferiore al 5% o non autosufficienza nel compimento
degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati
dall’1.1.2001;
·
spese
per la frequenza di asili nido da parte di figli fino a tre anni di età (dal
2019 non possono essere indicate le spese per le quali si è beneficiato del
BONUS ASILI NIDO);
·
spese
sostenute per la pratica sportiva
dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni;
·
tasse
scolastiche ed universitarie pagate;
·
spese
sostenute per la frequenza di master,
di corsi di perfezionamento o di specializzazione
universitaria, di dottorati di ricerca, di Conservatori musicali, di Scuole di
specializzazione per l’abilitazione all’insegnamento;
·
spese
per gite scolastiche, assicurazioni della scuola e altri contributi scolastici
finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa, nel limite di euro 800 ad
alunno;
· spese sostenute per i
canoni di locazione, i contratti di ospitalità o gli atti di assegnazione
relativi a studenti universitari “fuori sede”, anche in relazione ad Università
all’estero;
·
spese
per l’istruzione in relazione alle quali è stata riconosciuta una borsa di
studio dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
· spese per il riscatto
della laurea di familiari a carico che non hanno ancora iniziato a lavorare;
·
spese
per gli addetti all’assistenza di persone non autosufficienti (c.d. “badanti”),
anche se sostenute per familiari a carico;
·
spese
per prestazioni rese da case di cura e di riposo;
·
spese
funebri sostenute per familiari;
·
erogazioni liberali a favore di istituti scolastici, istituti di alta formazione e
università;
·
erogazioni
liberali a favore di attività culturali e artistiche;
·
erogazioni
liberali a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;
·
erogazioni
liberali a favore di associazioni di promozione sociale;
·
erogazioni
liberali a favore di popolazioni colpite da calamità o da altri eventi
straordinari, avvenuti anche all’estero;
·
erogazioni
liberali a favore di enti operanti nello spettacolo e di fondazioni operanti
nel settore musicale;
·
erogazioni
liberali a favore della società di cultura “La Biennale di Venezia”;
·
erogazioni
liberali a favore dell’ospedale “Galliera” di Genova per l’attività del
registro nazionale dei donatori di midollo osseo;
·
contributi
associativi alle società di mutuo soccorso;
·
somme
investite nel capitale sociale di start
up innovative, direttamente o tramite organismi di investimento collettivo
del risparmio (OICR) o altre società di capitali che investano prevalentemente
in start up innovative; la detrazione
spetta anche ai soci di snc e sas, pro
quota, in relazione agli investimenti fatti dalla società;
·
erogazioni
liberali al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
NUOVE SPESE DETRAIBILI
·
spese
per l’acquisto di servizi di trasporto pubblico.
·
Premi
assicurativi aventi ad oggetto eventi calamitosi per unità immobiliari ad uso
abitativo.
·
Spese
per l’acquisto di strumenti compensativo e sussidi tecnici e informatici per
soggetti con disturbo specifico dell’apprendimento.
Erogazioni liberali
Sono state
introdotte a decorrere dal periodo d’imposta 2019 due nuove detrazioni per
erogazioni liberali nel limite massimo di euro 300,00 a favore di:
-
Onlus e
associazioni di promozione sociale (30%);
-
Organizzazioni
di volontariato (35%).
Documentazione relativa alle spese per lavori
edilizi che danno diritto alla detrazione del
36-41-50%-90%-110%:
·
copia
del modello “Comunicazione di inizio lavori” inviato al Centro Operativo di
Pescara (fino al periodo d’imposta 2010) ed eventuale comunicazione all’Azienda
sanitaria locale;
·
codice
fiscale dell’altro soggetto (es. comproprietario, condominio o cooperativa) che
ha presentato la comunicazione al Centro Operativo di Pescara anche per conto
del dichiarante (fino al periodo d’imposta 2010);
·
per gli
interventi iniziati dal 2011, codice fiscale del condominio, della società di
persone o di altri enti di cui all’art. 5 del TUIR;
·
dati
catastali degli immobili oggetto di intervento, per i lavori iniziati dal 2011
(a seguito della soppressione della comunicazione al Centro operativo di
Pescara); nel caso in cui i lavori siano effettuati dal detentore (es.
conduttore), anziché dal possessore, estremi di registra-zione dell’atto che
costituisce il titolo per la detenzione (es. contratto di locazione);
·
documentazione
relativa agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino di
immobili danneggiati a seguito di eventi calamitosi, qualora sia stato
dichiarato lo stato di emergenza;
·
ricevute
di effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale;
·
ricevute
delle spese relative ad oneri di urbanizzazione, TOSAP, imposta di bollo e
diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce inizio lavori, in relazione
ai lavori edilizi agevolabili, anche se non effettuate con bonifico bancario o
postale;
·
fatture
rilasciate dal soggetto che ha eseguito i lavori; non è più necessaria la separata indicazione del costo della manodopera;
·
certificazione
dell’amministratore di condominio della quota delle spese sulle parti comuni
che danno diritto alla detrazione;
·
attestazione
del venditore delle spese sostenute per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali,
acquistati anche mediante contratto preliminare di compravendita registrato
oppure tramite atto di assegnazione delle cooperative edilizie;
· eventuali atti di
assenso (licenze, concessioni e autorizzazioni edilizie, ecc.) relativi a
lavori avviati (al fine di verificare se
si tratta di mera continuazione di interventi pregressi);
·
documentazione
relativa agli interventi effettuati e alle detrazioni usufruite dal venditore,
dal donante o dal defunto, in caso di vendita, donazione o successione, qualora
il diritto alla detrazione si trasferisca all’acquirente, donatario o erede.
Documentazione relativa all’acquisto di unità
immobiliari in fabbricati interamente ristrutturati da imprese che danno
diritto alla detrazione del 36-41-50%:
·
atto di acquisto o assegnazione dell’unità immobiliare
situata in un fabbricato interamente ristrutturato da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare o
da cooperative edilizie, in relazione a interventi eseguiti dall’1.1.2008,
ovvero documentazione di acconti già versati;
·
copia
della denuncia di fine lavori degli interventi svolti sull’intero fabbricato;
·
codice
fiscale dell’impresa o della cooperativa che ha effettuato i lavori.
Documentazione
relativa agli interventi di recupero eseguiti entro il 31.12.2006, con i conseguenti
atti di acquisto o assegnazione effettuati entro il 30.6.2007, per il
riconoscimento delle successive rate della detrazione, se non già in possesso
dello Studio.
Documentazione relativa agli interventi
antisismici che danno diritto alla detrazione del 50% 70% 80%
Documentazione
relativa alle spese sostenute per interventi relativi all’adozione di misure
antisismiche:
·
le cui
procedure autorizzatorie sono state attivate dal 4.8.2013;
·
su
edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;
·
riguardanti
costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive
(agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non
commerciali).
Fatture per il
lavori eseguiti, copia bonifici bancari, copia autorizzazioni edilizie,
relazione e certificazione del tecnico sui lavori eseguiti.
Documentazione relativa agli interventi
di
riqualificazione energetica degli edifici
esistenti che danno diritto alla detrazione del 55-65%-110%:
·
fatture
o ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute (ovvero altra
idonea documentazione rilasciata da soggetti non tenuti all’osservanza della
normativa IVA); non
è più necessaria la separata indicazione in fattura del costo della manodopera;
·
ricevute
di effettuazione dei pagamenti tramite bonifico bancario o postale;
·
altra
documentazione attestante i pagamenti effettuati (solo per soggetti titolari di
redditi d’impresa);
·
copia
della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle
spese, per gli interventi effettuati sulle parti comuni del condominio;
·
dichiarazione
di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori effettuati
dal detentore;
·
asseverazione del tecnico abilitato (ovvero
asseverazione del direttore dei lavori o certificazione dei produttori di beni con determinate
caratteristiche energetiche);
·
attestato
di certificazione energetica o di qualificazione energetica, rilasciato da un
tecnico abilitato (ove necessario in relazione ai lavori eseguiti);
·
copia
della scheda informativa relativa agli interventi realizzati, inviata all’ENEA,
con la relativa ricevuta di trasmissione;
·
attestazione
della mancata conclusione dei lavori;
·
documentazione relativa ad eventuali incentivi
riconosciuti, per i medesimi interventi, dall’Unione europea, dalle Regioni o dagli enti locali;
·
documentazione
relativa agli interventi effettuati e alle detrazioni usufruite dal venditore,
dal donante o dal defunto, in caso di vendita, donazione o successione, qualora
il diritto alla detrazione si trasferisca all’acquirente, donatario o erede.
Documentazione relativa al nuovo “bonus arredamento” che dà diritto alla
detrazione del 50%
Documentazione relativa
alle spese sostenute:
·
per
l’acquisto di mobili, grandi elettrodomestici di classe energetica non
inferiore alla “A+” (ovvero classe “A” per i forni) in relazione alle
apparecchiature per le quali è obbligatoria l’etichetta energetica, oppure
grandi elettrodomestici per i quali non sia ancora previsto l’obbligo di
etichetta energetica, comprese le spese di trasporto e di montaggio;
·
finalizzati
all’arredo di unità immobiliari residenziali:
– oggetto di interventi di ristrutturazione
edilizia, restauro e risanamento conservativo o manutenzione straordinaria;
– oggetto di ricostruzione o ripristino a
seguito di eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di
emergenza.
La detrazione
spetta anche in relazione ai mobili e agli elettrodomestici destinati alle
parti comuni condominiali:
·
di un
edificio residenziale (es. guardiole, appartamento del portiere, sala adibita
a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.);
·
oggetto
di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento
conservativo, manutenzione straordinaria od ordinaria.
In particolare:
·
fatture
di acquisto, con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e
servizi acquisiti;
·
documentazione
attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta
transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito,
documentazione di addebito sul conto corrente);
·
eventuali
abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione
edilizia in relazione alla tipologia di lavori;
·
comunicazione
preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale
(ASL), qualora obbligatoria;
·
dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, qualora si tratti di lavori per i quali non
sono necessarie comunicazioni o titoli abilitativi;
·
certificazione
dell’amministratore di condominio della quota delle spese relative alle parti
comuni che danno diritto alla detrazione.
MONITORAGGIO FISCALE DELLE ATTIVITA’ DETENUTE
ALL’ESTERO comunicare:
- trasferimenti da e
verso l’estero ed “estero su estero” di denaro effettuati nel 2021;
- consistenza degli
investimenti esteri produttivi di reddito imponibile in Italia e delle attività
estere di natura finanziaria detenuti al 31.12.2021; si ricorda che sono
considerati produttivi di reddito per presunzione tutte le attività finanziarie
e, a partire dal 2009, tutti gli immobili detenuti all’estero (anche se tenuti
a disposizione), i diritti reali e le multiproprietà relativi a immobili
esteri, gli yacht, altri beni mobili
registrati all’estero, le opere d’arte e i gioielli;
- attività
finanziarie detenute all’estero: costo di acquisto; valore nominale o di
rimborso; valore di mercato;
- eventuali imposte
patrimoniali o reddituali versate nello Stato estero;
- conti correnti e
libretti di risparmio detenuti all’estero;
- imposta
patrimoniale sulle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) versata nel
2021;
- interessi di fonte
estera, percepiti senza il tramite di intermediari finanziari residenti;
-
proventi su depositi a garanzia di finanziamenti a imprese residenti soggetti
al prelievo del 20%, effettuati
fuori dal territorio dello Stato, maturati fino al 31.12.2021 e percepiti nel
2021 senza il tramite di intermediari finanziari residenti;
- immobili situati
all’estero: reddito; costo di acquisto o valore di mercato; valore utilizzato
nello Stato estero per il pagamento di imposte sul patrimonio o sui
trasferimenti; eventuali imposte patrimoniali o reddituali versate nello Stato
estero;
- imposta
patrimoniale sugli immobili posseduti all’estero (IVIE) versata nel 202;
La mancata indicazione in
Unico di tali investimenti e/o operazioni è soggetta a sanzioni in caso di
verifica fiscale da parte dell’Amministrazione finanziaria.
PATRIMONIALE SULLE ATTIVITA’ ALL’ESTERO
- immobili situati
all’estero: reddito; costo di acquisto o valore di mercato; valore utilizzato
nello Stato estero per il pagamento di imposte sul patrimonio o sui
trasferimenti; eventuali imposte patrimoniali o reddituali versate nello Stato
estero;
- imposta
patrimoniale sugli immobili posseduti all’estero (IVIE) versata nel 202;
Dal 2012 è stata istituita una imposta patrimoniale sulle attività
all’estero pari a 0.76% del valore degli immobili, all’0.1% per le attività
finanziarie e a € 34,20 per i c/c.
A tale proposito si ricorda che PayPall potrebbe essere collegato a un
c/c in Lussemburgo e pertanto al fine di non incorrere nella sanzione di Euro
258,00 va dichiarato nel modello Unico e versata l’imposta sulle attività
finanziarie di € 34,24.
L’Agenzia delle Entrate in seguito, a una istanza
di interpello, ha chiarito anche che i BITCOIN (valute virtuali) vanno
dichiarate nel modello Unico al quadro RW.
Comunicare inoltre
- scelta per la
destinazione dell’8 per mille dell’IRPEF a confessioni religiose riconosciute
(o allo Stato per finalità sociali o umanitarie);
- scelta
per la destinazione del 5 per mille dell’IRPEF al sostegno degli enti no profit (ONLUS, associazioni di
volontariato e di promozione sociale, associazioni e fondazioni riconosciute
che operano in determinati settori, associazioni sportive dilettantistiche in
possesso di determinati requisiti) oppure al finanziamento della ricerca
scientifica o sanitaria, o al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali
e paesaggistici, con eventuale indicazione dello specifico soggetto
beneficiario sulla base degli elenchi resi disponibili sul sito Internet
dell’Agenzia delle Entrate, oppure al Comune di residenza fiscale
Si ricorda infine che a decorrere dal 01/01/2021 le spese che danno
diritto alla detrazione fiscale (es. mediche, veterinarie, funebri, attività
sportiva dei ragazzi ecc) devono essere pagate con strumento tracciabile
(bonifico, carta di credito ecc) e non in contanti a fine di consentire in
dichiarazione dei redditi la detrazione della spesa.
I clienti sono pregati di far pervenire allo studio scrivente la
documentazione sopra indicata entro e non oltre il termine del 20 MAGGIO 2022
al fine di assicurare il puntuale rispetto delle scadenze.
Distinti saluti
(Massimo dott.Marchi)
OGGETTO: Compilazione
Modello Redditi 2022 anno base 2021
Per quanto riguarda il
trattamento dei dati sensibili, comuni e giudiziari già acquisiti o che saranno
acquisiti dallo
Data ………………..…… Cognome
e Nome del cliente………………………………………………….
Firma del cliente …………………………………………
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