Marchi dott. Massimo

Marchi dott. Massimo
Dottore Commercialista - Revisore Legale dei Conti

CURRICULUM

Marchi Dott. Massimo nato a Pesaro (PU) il 08/03/1962 residente a Pesaro (PU) coniugato, due figli.


CURRICULUM VITAE
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Ha conseguito la laurea in economia e commercio
a 23 anni presso l'Università di Ancona il 29 ottobre 1985. Abilitato
all'esercizio della professione di Dottore Commercialista a 24 anni nella prima
sessione 1986;
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Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di
Pesaro n.ro 134/A dall’11 settembre 1986;
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Iscritto nell’ Elenco dei Revisori dei conti degli
Enti Locali Fascia 1 - Fascia 2 – Fascia 3;
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Svolge la professione di Dottore Commercialista
con studio in C.so XI Settembre n. 79 a Pesaro dal 1 marzo 1986;
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Iscritto al ruolo dei consulenti
Tecnico-Giudiziari del Tribunale di Pesaro dal
08 gennaio 1991;
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Iscritto dal 1992 all'Albo dei Revisori
Contabili al n.ro 35224 ai sensi del D. Lgs. 27.1.1992 n. 88 e del DPR 20/11/92
n. 474 con Decreto Ministeriale 12.4.1995 G.U. n. 31 bis del 21.4.1995;
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Consigliere di amministrazione del Consiglio di
Amministrazione dell'Università di Urbino dal 02/12/1998 al 15/12/2000;
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Consigliere dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti di Pesaro e Urbino nel triennio 1996-1998;
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Consigliere dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti di Pesaro e Urbino nel triennio 1999-2001;
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Consigliere Regionale dell’Associazione
Dottori Commercialisti delle Marche dal 1992 al 1995;
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Consigliere Nazionale dell’Associazione Dottori
Commercialisti dal 1996 al 1999;
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Sindaco revisore supplente dell’E.R.S.U.
dell’Università di Urbino dal 2001;
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Componente del Collegio Sindacale dell’Ente
Rossini Opera Festival per il quadriennio 2003 – 2007.
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Componente del Collegio Sindacale dell’Ente
Rossini Opera Festival per il quadriennio 2007 – 2011.
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Componente del Nucleo di Valutazione nomina del
Ministero dell’Università del Conservatorio Statale di Musica “ G. Rossini” per
il triennio 2006 – 2009.
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Componente del Nucleo di Valutazione nomina del
Ministero dell’Università del Conservatorio Statale di Musica “ G. Rossini” per
il triennio 2009 – 2012.
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Componente del Collegio dei Revisori del Comune di Pesaro per il triennio 2009-2012;
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Componente del Collegio dei Revisori del Comune di Pesaro per il triennio 2012-2015.
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Componente del Nucleo di Valutazione del Conservatorio Gioacchino Rossini triennio 2019-2021 e Triennio 2022-2024 Ministero dell'Università e Della Ricerca

Componente del Collegio Sindacale dell’Ente Rossini Opera Festival per il quadriennio 2024 – 2028 -

Presta consulenze aziendali, controllo di gestione, crisi d'impresa, revisione legale, societarie,
contabili, amministrative e fiscali a diverse aziende dell’abbigliamento e
calzature, della meccanica di precisione e moto, della produzione del mobile e
dell’arredamento, della produzione e del commercio di in genere.
- Consulenza Aziendale, Fiscale, Societaria, Successoria e Divisioni tra Eredi, Procedure Concorsuali e Ristrutturazioni Aziendali.







venerdì 8 maggio 2020

INTRASTAT ELENCHI 2020

N o v i t à 2 0 2 0 Per opportuna memoria, si ricorda che per qualificare una operazione come “intracomunitaria” è necessaria la verifica contestuale di 4 requisiti: I. Soggettività passiva ai fini IVA degli operatori; II. Onerosità della cessione del bene mobile materiale trasferito III. Trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale IV. Spostamento del bene da uno stato comunitario all’altro Senza questi requisiti la cessione risulta soggetta ad imposta nel Paese del cedente. Dal 01/01/2020 per dimostrare una cessione intracomunitaria, e beneficiare della non applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 41 DL 331/1993, il cedente dovrà essere in possesso di specifici documenti per provare l’effettivo spostamento della merce dall’Italia da un altro stato membro. Gli elementi di prova sono diversi a seconda che il trasporto sia a carico del cedente (o da un terzo per suo conto) ovvero dell’acquirente (o da un terzo per suo conto). 1. In caso di trasporto a cura del venditore (o da un terzo per suo conto) gli elementi da conservare in caso di verifica dell’amministrazione sono i seguenti: a. Almeno 2 dei seguenti documenti (non contraddittori e rilasciati da parti diverse dal venditore e dall’acquirente): i. DdT o CRM firmato da cedente, cessionario o vettore ii. Polizza di carico iii. Fattura di trasporto aereo iv. Fattura emessa dallo spedizioniere oppure b. Uno qualsiasi degli elementi di cui al punto a. in combinazione con uno qualsiasi dei seguenti documenti: i. Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni; ii. Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello stato membro di destinazione; iii. Ricevuta rilasciata da un depositario nello stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro. 2. In caso di trasporto a cura dell’acquirente (o da un terzo per suo conto) gli elementi da conservare in caso di verifica dell’amministrazione sono i seguenti: a. Dichiarazione rilasciata dal cessionario entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione con la quale il cliente certifichi che la merce è giunta nel paese di destinazione. Tale dichiarazione (elemento necessario ma non sufficiente alla prova) deve riportare: i. La data del rilascio ii. Il nome e l’indirizzo dell’acquirente iii. La quantità e la natura dei beni iv. La data e il luogo di arrivo v. Nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto vi. L’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente b. Oltre alla certificazione di cui al punto a., almeno 2 dei seguenti documenti (non contraddittori e rilasciati due diverse parti indipendenti l’una dall’altra): i. DdT o CRM firmato da cedente, cessionario o vettore ii. Polizza di carico iii. Fattura di trasporto aereo iv. Fattura emessa dallo spedizioniere oppure c. Oltre alla certificazione di cui al punto a., uno qualsiasi degli elementi di cui al punto b. in combinazione con uno qualsiasi dei seguenti documenti: i. Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni; ii. Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello stato membro di destinazione; iii. Ricevuta rilasciata da un depositario nello stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro. Si riassume brevemente nelle due tabelle che seguono
------------ OGGETTO: RICHIESTA MENSILE INTRASTAT Chiedo cortesemente come ogni mese, a chi tiene la contabilità presso la ditta, di rispondere sempre al seguente indirizzo di posta elettronica matteo.pandolfi@studiomarchi.org, anche se non avete effettuato operazioni con soggetti intrastat. Per chi ha la contabilità interna allo Studio Marchi: per un controllo periodico dei documenti intrastat e black list e per una corretta tenuta della contabilità, è obbligatorio consegnare mensilmente, entro il 10 del mese successivo, tutti i documenti contabili. Promemoria adempimenti per vendite all’estero Si ricorda che per dimostrare l’uscita della merce dal territorio dello stato, l’agenzia delle dogane richiede la documentazione elencata di seguito. Per le cessioni intracomunitarie: 1) prova dell’avvenuto pagamento tracciato (bonifico, assegno, versamento su c/c postale, ecc…); 2) prova dell’effettiva movimentazione del bene a. in caso di vettore procurarsi la lettera di vettura CMR firmata da tutti i soggetti: mittente, trasportatore e dal destinatario; b. in caso di cessione senza vettore, farsi mandare dal cliente una dichiarazione tramite e-mail o fax che attesti che la merce è effettivamente pervenuta a destinazione nell’altro stato membro; c. in alternativa farsi mandare il Modello INTRASTAT, relativo alla merce consegnata, e presentato dal cliente nel suo paese; 3) stampa della corretta e valida iscrizione negli elenchi VIES del codice IVA del cliente, dal sito http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.htm. Si suggerisce di fare fotocopia di un documento di identità del cliente. Nel caso manchi la documentazione (sopra elencata) che dimostri l’effettivo arrivo a destinazione in un paese intracomunitario, per l’amministrazione finanziaria vale la presunzione che la merce non sia uscita dal territorio italiano, pertanto richiederà iva e sanzioni fino al 200% dell’imposta non applicata in fattura. Per le esportazioni: 1) ottenimento del codice MRN (entro 90 giorni dalla data di esportazione) e la seguente stampa dal sito http://www1.agenziadogane.it/ed/servizi/esportazione/inserisci.htm della ricevuta con la verifica dell’effettiva uscita della merce dal territorio italiano. Il visto uscire deve essere allegato alla relativa fattura entro 90 giorni dalla data di emissione della stessa. Trascorsi i 90 giorni senza che sia stato ricevuto il visto uscire, occorre fatturare l’IVA non evidenziata nella fattura originaria già emessa ai sensi dell’art. 8 DpR 633/72. L’azienda cedente è sempre responsabile della dimostrazione effettiva della cessione intracomunitaria o dell’esportazione. I DOCUMENTI CONTABILI (FATTURE, RICEVUTE, O ALTRI DOCUMENTI DI ACQUISTO) DI IMPORTO SUPERIORE A 77,47 EURO, EMESSI SENZA APPLICAZIONE DELL’IVA, DEVONO ESSERE INTEGRATI CON L’APPLICAZIONE DI UNA MARCA DA BOLLO DI EURO 2,00. TRA LE FATTISPECIE IN ESAME RIENTRANO (ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO): - FATTURE E NOTE DI CREDITO RICEVUTE NON IMPONIBILI ART. 8 C. 1 L. C - CONTABILI DI RICEVUTA PER AFFITTI SENZA IVA IN CASO DI OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO DOVUTA, LE SANZIONI PREVISTE VARIANO DA 1 A 5 VOLTE L’IMPOSTA EVASA. A tutti i clienti IMPORTANTE: Ricordo che, per evitare sanzioni, è sempre necessario: 1. Verificare che tutte le fatture di esportazione (emesse a clienti extracomunitari ex art. 8 dpr 633/72) siano complete del visto uscire (timbro delle dogane o verifica MRN). Il visto uscire deve essere allegato alla relativa fattura entro 90 giorni dalla data di emissione della stessa. Trascorsi i 90 giorni senza che sia stato ricevuto il visto uscire, occorre fatturare l’IVA non evidenziata nella fattura originaria già emessa ai sensi dell’art. 8 DpR 633/72. 2. Verificare per ogni fattura intracomunitaria (emessa a clienti appartenenti a paesi della Comunità europea ex art. 41 DL 331/93) il codice iva intracomunitario attraverso il canale VIES presente nel sito dell’Agenzia delle Entrate: http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.htm . Se il codice IVA non risultasse valido per un qualsiasi motivo, non sarà possibile emettere la fattura ex art. 41 DL 331/93, ma andrà evidenziata l’IVA in fattura. ACQUISTI E VENDITE INTRACOMUNITARIE Chi non avesse mai effettuato acquisti o cessioni intracomunitarie, e volesse iniziare deve contattare lo Studio Marchi almeno 30 giorni prima per poter effettuare l’iscrizione al registro internazionale VIES. In caso contrario gli acquisti e le cessioni saranno soggette all’IVA di legge.

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