Marchi dott. Massimo

Marchi dott. Massimo
Dottore Commercialista - Revisore Legale dei Conti

CURRICULUM

Marchi Dott. Massimo nato a Pesaro (PU) il 08/03/1962 residente a Pesaro (PU) coniugato, due figli.


CURRICULUM VITAE
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Ha conseguito la laurea in economia e commercio
a 23 anni presso l'Università di Ancona il 29 ottobre 1985. Abilitato
all'esercizio della professione di Dottore Commercialista a 24 anni nella prima
sessione 1986;
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Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di
Pesaro n.ro 134/A dall’11 settembre 1986;
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Iscritto nell’ Elenco dei Revisori dei conti degli
Enti Locali Fascia 1 - Fascia 2 – Fascia 3;
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Svolge la professione di Dottore Commercialista
con studio in C.so XI Settembre n. 79 a Pesaro dal 1 marzo 1986;
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Iscritto al ruolo dei consulenti
Tecnico-Giudiziari del Tribunale di Pesaro dal
08 gennaio 1991;
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Iscritto dal 1992 all'Albo dei Revisori
Contabili al n.ro 35224 ai sensi del D. Lgs. 27.1.1992 n. 88 e del DPR 20/11/92
n. 474 con Decreto Ministeriale 12.4.1995 G.U. n. 31 bis del 21.4.1995;
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Consigliere di amministrazione del Consiglio di
Amministrazione dell'Università di Urbino dal 02/12/1998 al 15/12/2000;
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Consigliere dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti di Pesaro e Urbino nel triennio 1996-1998;
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Consigliere dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti di Pesaro e Urbino nel triennio 1999-2001;
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Consigliere Regionale dell’Associazione
Dottori Commercialisti delle Marche dal 1992 al 1995;
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Consigliere Nazionale dell’Associazione Dottori
Commercialisti dal 1996 al 1999;
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Sindaco revisore supplente dell’E.R.S.U.
dell’Università di Urbino dal 2001;
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Componente del Collegio Sindacale dell’Ente
Rossini Opera Festival per il quadriennio 2003 – 2007.
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Componente del Collegio Sindacale dell’Ente
Rossini Opera Festival per il quadriennio 2007 – 2011.
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Componente del Nucleo di Valutazione nomina del
Ministero dell’Università del Conservatorio Statale di Musica “ G. Rossini” per
il triennio 2006 – 2009.
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Componente del Nucleo di Valutazione nomina del
Ministero dell’Università del Conservatorio Statale di Musica “ G. Rossini” per
il triennio 2009 – 2012.
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Componente del Collegio dei Revisori del Comune di Pesaro per il triennio 2009-2012;
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Componente del Collegio dei Revisori del Comune di Pesaro per il triennio 2012-2015.
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Componente del Nucleo di Valutazione del Conservatorio Gioacchino Rossini triennio 2019-2021 e Triennio 2022-2024 Ministero dell'Università e Della Ricerca

Componente del Collegio Sindacale dell’Ente Rossini Opera Festival per il quadriennio 2024 – 2028 -

Presta consulenze aziendali, controllo di gestione, crisi d'impresa, revisione legale, societarie,
contabili, amministrative e fiscali a diverse aziende dell’abbigliamento e
calzature, della meccanica di precisione e moto, della produzione del mobile e
dell’arredamento, della produzione e del commercio di in genere.
- Consulenza Aziendale, Fiscale, Societaria, Successoria e Divisioni tra Eredi, Procedure Concorsuali e Ristrutturazioni Aziendali.







giovedì 4 agosto 2011

Altre novità in materia di riscossione e contenzioso

DL 6.7.2011 n. 98 convertito nella L. 15.7.2011 n. 111 (c.d. “manovra correttiva”) - Altre novità in materia di riscossione e contenzioso













INDICE










1 Premessa 2
2 Sanzioni e ravvedimento operoso per i versamenti tardivi di tributi 2
2.1 Versamenti tardivi che avvengono entro 14 giorni dalla scadenza 2
2.1.1 Esempio 2
2.1.2 Mancata effettuazione del ravvedimento operoso 3
2.2 Versamenti tardivi che avvengono tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza 3
2.3 Versamenti tardivi che avvengono dopo il 30° giorno dalla scadenza 3
2.4 Decorrenza e regime transitorio 3
3 Estensione delle imposte con privilegio sui beni mobili del contribuente 3
3.1 Imposte con privilegio sui beni mobili del contribuente 3
3.2 Privilegio sussidiario sui beni immobili del contribuente 4
3.3 Regime transitorio 4


1 PREMESSA
Il DL 6.7.2011 n. 98 (c.d. “manovra correttiva”), entrato in vigore il 6.7.2011, è stato convertito nella
L. 15.7.2011 n. 111, entrata in vigore il 17.7.2011.

La “manovra correttiva” contiene, tra l’altro, novità in materia di riscossione e contenzioso.

Di seguito si analizzano le novità riguardanti:
• le sanzioni e il ravvedimento operoso per i versamenti tardivi di tributi;
• i privilegi a favore dello Stato per la riscossione delle imposte nell’ambito delle procedure esecutive;
• l’obbligo di pagare il contributo unificato anche nel contenzioso tributario, in luogo dell’imposta di bollo.
2 SANZIONI E RAVVEDIMENTO OPEROSO PER I VERSAMENTI TARDIVI DI TRIBUTI
In relazione ai versamenti tardivi di tributi (saldi, acconti, versamenti periodici, ecc.) è prevista l’irrogazione di una sanzione del 30% sugli importi versati in ritardo.
Per effetto del ravvedimento operoso, tale sanzione è ridotta a un decimo se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla commissione della violazione, con la conseguenza che la sanzione diventa pari al 3% (1/10 del 30%).

Al riguardo, il DL 98/2011 ha introdotto una disciplina agevolativa per i versamenti che avvengono con un ritardo non superiore a 15 giorni, prevedendo che la sanzione, già ridotta ad un decimo per effetto del ravvedimento operoso, sia ulteriormente ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
Così facendo, le sanzioni previste per i versamenti tardivi di tributi vengono ridotte e graduate in relazione al ritardo con il quale viene effettuato il versamento.
2.1 VERSAMENTI TARDIVI CHE AVVENGONO ENTRO 14 GIORNI DALLA SCADENZA
In pratica, per i versamenti tardivi che avvengono nei 14 giorni successivi alla scadenza di legge:
• le sanzioni “ordinarie” variano, a seconda dei giorni di ritardo, dal 2% per un giorno di ritardo (1/15 del 30%) al 28% per 14 giorni di ritardo (14/15 del 30%);
• se entro i suddetti 14 giorni si effettua il ravvedimento operoso, tali sanzioni sono ulterior-mente ridotte di un decimo, diventando quindi dello 0,2% per un giorno di ritardo (1/15 del 30% : 10) e del 2,8% per 14 giorni di ritardo (14/15 del 30% : 10).
2.1.1 Esempio
Si ipotizzi che un contribuente debba versare 10.000,00 euro a titolo di saldo IRPEF per il 2010 (derivante dal modello UNICO 2011) e che il versamento avvenga con 5 giorni di ritardo.
Applicando il ravvedimento operoso per regolarizzare la violazione, sulla base della precedente disciplina avrebbe dovuto versare:
• le imposte dovute, pari a 10.000,00 euro;
• gli interessi legali dell’1,5%, conteggiati dal giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato sino al giorno in cui questo è avvenuto (compresi), quindi pari a 2,05 euro (10.000,00 x 1,5% x 5/365);
• le sanzioni da ritardato versamento ridotte al 3%, quindi pari a 300,00 euro (1/10 del 30%).

Applicando la nuova disciplina, invece, il contribuente in esame deve versare:
• le imposte dovute, pari a 10.000,00 euro;
• gli interessi legali dell’1,5%, sempre nella misura di 2,05 euro (10.000,00 x 1,5% x 5/365);
• le sanzioni “super ridotte” nella misura di 100,00 euro, così determinate:
– sanzioni “ordinarie” di 3.000,00 euro (10.000,00 x 30%);
– sanzioni ridotte a 1.000,00 euro per effetto del DL 98/2011 (3.000,00 x 5/15);
– sanzioni ulteriormente ridotte a 100,00 euro per effetto del ravvedimento operoso (1.000,00 : 10).
2.1.2 Mancata effettuazione del ravvedimento operoso
Si sottolinea che le suddette sanzioni ridotte dal 2% al 28%, applicabili ai versamenti tardivi che avvengono entro 14 giorni dalla scadenza, sono applicabili “a regime”, in luogo della sanzione “ordinaria” del 30%, anche se non viene posto in essere il ravvedimento operoso.
2.2 VERSAMENTI TARDIVI CHE AVVENGONO TRA IL 15° E IL 30° GIORNO DALLA SCADENZA
In relazione ai versamenti tardivi che vengono effettuati a partire dal 15° giorno successivo alla scadenza, rimane ferma la sanzione “ordinaria” del 30%.

Pertanto, la sanzione ridotta del 3% (1/10 del 30%) si applica solo più ai ravvedimenti operosi che vengono effettuati tra il 15° e il 30° giorno successivo alla scadenza del versamento.
2.3 VERSAMENTI TARDIVI CHE AVVENGONO DOPO IL 30° GIORNO DALLA SCADENZA
Per i ravvedimenti operosi che vengono effettuati dopo il 30° giorno successivo alla scadenza del versamento, rimane applicabile la sanzione ridotta del:
• 3%, pari ad 1/10 del 30%, per le violazioni commesse fino al 31.1.2011;
• 3,75%, pari ad 1/8 del 30%, per le violazioni commesse dall’1.2.2011.
2.4 DECORRENZA E REGIME TRANSITORIO
In assenza di una specifica disposizione di decorrenza, la nuova disciplina è applicabile dal 6.7.2011 (data di entrata in vigore del DL 98/2011).

Inoltre, trattandosi di una variazione favorevole al contribuente, la nuova disciplina deve ritenersi applicabile anche per le violazioni com¬messe precedentemente, salvo che il provvedimento di irrogazione della sanzione sia divenuto definitivo (c.d. “favor rei”).
3 ESTENSIONE DELLE IMPOSTE CON PRIVILEGIO SUI BENI MOBILI DEL CONTRI¬BUENTE
Il DL 98/2011 ha ampliato l’ambito dei crediti tributari che hanno privilegio sui beni mobili del debitore.
Pertanto, nell’esecuzione sui beni mobili del contribuente, lo Stato sarà privilegiato rispetto ad altri creditori.
3.1 IMPOSTE CON PRIVILEGIO SUI BENI MOBILI DEL CONTRIBUENTE
Hanno privilegio generale sui beni mobili del contribuente i crediti per le seguenti imposte e relative sanzioni:
• IRPEF;
• IRES;
• IRPEG;
• IRAP;
• ILOR;
• IVA.

Con il DL 98/2011:
• è stata espressamente prevista tra le imposte “privilegiate” anche l’IRES;
• è stata abrogata la disciplina che prevedeva il privilegio sugli immobili del contribuente per la quota di IRPEF, IRPEG e ILOR imputabile ai redditi immobiliari, compresi quelli di natura fondiaria non determinabili catastalmente;
• è stato eliminato il limite costituito dall’iscrizione dei suddetti crediti nei ruoli resi esecutivi nell’an¬no in cui l’Agente della riscossione procede o interviene nell’esecu¬zione e nell’anno precedente.
Tributi locali
Si ricorda che analogo privilegio sui beni mobili del contribuente è previsto anche in relazione ai tributi locali, subordinatamente a quello dello Stato.
3.2 PRIVILEGIO SUSSIDIARIO SUI BENI IMMOBILI DEL CONTRIBUENTE
In caso di infruttuosa esecuzione sui beni mobili del contribuente, i suddetti crediti tributari dello Stato so¬no collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.
3.3 REGIME TRANSITORIO
Le nuove disposizioni in materia di privilegi si applicano anche in relazione ai crediti tributari sorti anteriormente al 6.7.2011 (data di entrata in vigore del DL 98/2011).

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