Marchi dott. Massimo

Marchi dott. Massimo
Dottore Commercialista - Revisore Legale dei Conti

CURRICULUM

Marchi Dott. Massimo nato a Pesaro (PU) il 08/03/1962 residente a Pesaro (PU) coniugato, due figli.


CURRICULUM VITAE
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Ha conseguito la laurea in economia e commercio
a 23 anni presso l'Università di Ancona il 29 ottobre 1985. Abilitato
all'esercizio della professione di Dottore Commercialista a 24 anni nella prima
sessione 1986;
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Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di
Pesaro n.ro 134/A dall’11 settembre 1986;
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Iscritto nell’ Elenco dei Revisori dei conti degli
Enti Locali Fascia 1 - Fascia 2 – Fascia 3;
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Svolge la professione di Dottore Commercialista
con studio in C.so XI Settembre n. 79 a Pesaro dal 1 marzo 1986;
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Iscritto al ruolo dei consulenti
Tecnico-Giudiziari del Tribunale di Pesaro dal
08 gennaio 1991;
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Iscritto dal 1992 all'Albo dei Revisori
Contabili al n.ro 35224 ai sensi del D. Lgs. 27.1.1992 n. 88 e del DPR 20/11/92
n. 474 con Decreto Ministeriale 12.4.1995 G.U. n. 31 bis del 21.4.1995;
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Consigliere di amministrazione del Consiglio di
Amministrazione dell'Università di Urbino dal 02/12/1998 al 15/12/2000;
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Consigliere dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti di Pesaro e Urbino nel triennio 1996-1998;
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Consigliere dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti di Pesaro e Urbino nel triennio 1999-2001;
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Consigliere Regionale dell’Associazione
Dottori Commercialisti delle Marche dal 1992 al 1995;
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Consigliere Nazionale dell’Associazione Dottori
Commercialisti dal 1996 al 1999;
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Sindaco revisore supplente dell’E.R.S.U.
dell’Università di Urbino dal 2001;
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Componente del Collegio Sindacale dell’Ente
Rossini Opera Festival per il quadriennio 2003 – 2007.
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Componente del Collegio Sindacale dell’Ente
Rossini Opera Festival per il quadriennio 2007 – 2011.
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Componente del Nucleo di Valutazione nomina del
Ministero dell’Università del Conservatorio Statale di Musica “ G. Rossini” per
il triennio 2006 – 2009.
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Componente del Nucleo di Valutazione nomina del
Ministero dell’Università del Conservatorio Statale di Musica “ G. Rossini” per
il triennio 2009 – 2012.
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Componente del Collegio dei Revisori del Comune di Pesaro per il triennio 2009-2012;
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Componente del Collegio dei Revisori del Comune di Pesaro per il triennio 2012-2015.
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Componente del Nucleo di Valutazione del Conservatorio Gioacchino Rossini triennio 2019-2021 e Triennio 2022-2024 Ministero dell'Università e Della Ricerca

Componente del Collegio Sindacale dell’Ente Rossini Opera Festival per il quadriennio 2024 – 2028 -

Presta consulenze aziendali, controllo di gestione, crisi d'impresa, revisione legale, societarie,
contabili, amministrative e fiscali a diverse aziende dell’abbigliamento e
calzature, della meccanica di precisione e moto, della produzione del mobile e
dell’arredamento, della produzione e del commercio di in genere.
- Consulenza Aziendale, Fiscale, Societaria, Successoria e Divisioni tra Eredi, Procedure Concorsuali e Ristrutturazioni Aziendali.







sabato 6 aprile 2013

APPALTI NUOVA DISCIPLINA

Responsabilità del committente e dell’appaltatore per i debiti fiscali - Nuova disciplina - Ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate INDICE 1 Premessa 2 2 Ambito oggettivo di applicazione 2 2.1 Assenza di contratti di subappalto 2 2.2 Esclusioni 3 3 Ambito soggettivo di applicazione 3 3.1 Soggetti esclusi 3 3.2 Stazioni appaltanti 3 4 Decorrenza 4 5 Responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore 4 5.1 Limite alla responsabilità solidale dell’appaltatore 4 5.2 Esclusione della responsabilità solidale dell’appaltatore 4 5.3 Sospensione del pagamento del corrispettivo al subappaltatore 4 5.4 Decorrenza dell’obbligo di verifica da parte dell’appaltatore 4 5.5 Notifica degli atti 5 6 Obblighi e responsabilità del committente 5 6.1 Sospensione del pagamento del corrispettivo all’appaltatore 5 6.2 Decorrenza dell’obbligo di verifica da parte del committente 5 6.3 Sanzioni applicabili al committente 5 7 Documentazione attestante i versamenti eseguiti dall’appaltatore e dai subappaltatori 5 7.1 Rilascio di un’apposita asseverazione da parte di professionisti o CAF 5 7.2 Rilascio di un’apposita dichiarazione sostitutiva da parte dell’appaltatore e dei subappaltatori 6 7.2.1 Contenuto della dichiarazione sostitutiva 6 7.2.2 Pluralità di contratti tra le medesime parti 6 7.2.3 Certificazione periodica 6 7.2.4 Pagamenti mediante bonifici 6 7.2.5 Cessione del credito a terzi 7 7.2.6 Sanzioni 7 1 PREMESSA L’art. 13-ter del DL 22.6.2012 n. 83, convertito nella L. 7.8.2012 n. 134, ha ulteriormente mo¬di¬fi¬ca-to la disciplina in materia di responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore in ambito fiscale, contenuta nell’art. 35 del DL 4.7.2006 n. 223 convertito nella L. 4.8.2006 n. 248. Per effetto della nuova disciplina, viene stabilito che l’appaltatore risponde in solido con il subap-pal¬tatore del versamento all’Erario: • delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente; • dell’IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rap-porto di subappalto. Sono inoltre previsti particolari obblighi e responsabilità in capo al committente. Precedente disciplina Si ricorda che il precedente intervento in materia era avvenuto ad opera dell’art. 2 co. 5-bis del DL 2.3.2012 n. 16 convertito nella L. 26.4.2012 n. 44. Chiarimenti ufficiali Con la circ. 8.10.2012 n. 40, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi rilevanti chiarimenti sulla nuo-va disciplina introdotta dall’art. 13-ter del DL 83/2012 convertito nella L. 134/2012, riguardanti: • la decorrenza delle nuove disposizioni; • la documentazione idonea ad attestare la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA, al fine di escludere la responsabilità dell’appaltatore e del committente. Con la successiva circ. 1.3.2013 n. 2, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori importanti chiari-menti in materia, riguardanti: • l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della nuova disciplina; • l’attestazione, in particolari ipotesi, della regolarità dei suddetti versamenti fiscali. Di seguito si riepiloga la disciplina in esame, alla luce dei chiarimenti forniti. 2 AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 2/2013, le nuove disposizioni in materia di respon-sa¬bilità dell’appaltatore e del com¬mit¬ten¬te si applicano in relazione ai contratti di appalto e subap-pal¬to di opere e servizi, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti. La nuova disciplina, infatti, ha lo scopo di far emergere base imponibile in relazione alle pre¬stazioni rese in esecuzione di contratti di appalto e subappalto intesi nella loro generalità. Non è stato quindi confermato l’orientamento dottrinale che riteneva applicabile la nuova disciplina solo nel settore edile, per effetto della denominazione del Titolo I del DL 83/2012, in cui è inserito il citato art. 13-ter. La responsabilità è però riferita alle sole fattispecie riconducibili al contratto di appalto, come de¬finito dall’art. 1655 c.c., secondo cui l’appalto è “il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”. 2.1 ASSENZA DI CONTRATTI DI SUBAPPALTO Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 2/2013, la disciplina in esame trova applicazione: • sia nell’ipotesi in cui vi sia un contratto di subappalto, che presuppone la coesistenza di almeno tre soggetti economici distinti (committente, appaltatore e subappaltatore); • sia nell’ipotesi in cui l’appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell’opera affi-datagli dal committente. 2.2 ESCLUSIONI Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 2/2013, sono quindi escluse dal campo di applica-zione della nuova disciplina le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto o subappalto di opere e servizi, quali, ad esempio: • gli appalti di fornitura dei beni; • il contratto d’opera, disciplinato dall’art. 2222 c.c. (es. prestazioni professionali); • il contratto di trasporto di cui agli artt. 1678 ss. c.c.; • il contratto di subfornitura disciplinato dalla L. 18.6.98 n. 192; • le prestazioni rese nell’ambito del rapporto consortile. 3 AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE In relazione all’ambito soggettivo, la nuova disciplina si applica ai contratti di appalto e subappalto con¬clusi: • dai soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini IVA; • dai soggetti IRES, di cui all’art. 73 del TUIR (compresi, quindi, gli enti non commerciali); • dallo Stato e da Enti pubblici, di cui all’art. 74 del TUIR. 3.1 SOGGETTI ESCLUSI Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate 2/2013, sono quindi esclusi: • i condomìni; • le persone fisiche che, ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 633/72, risultano prive di soggettività passiva ai fini IVA (c.d. “privati”). Eventuali subappalti Al riguardo, deve però ritenersi che, qualora il committente dell’appalto sia un condominio o un “pri¬vato” e il relativo appaltatore si avvalga di subappaltatori, la disciplina in esame sia applicabile in relazione al rapporto di subappalto, tra appaltatore e subappaltatore. 3.2 STAZIONI APPALTANTI Per espressa previsione normativa, sono escluse dall’applicazione delle disposizioni in esame le sta¬zioni appaltanti di cui all’art. 3 co. 33 del DLgs. 12.4.2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). Si tratta quindi: • delle amministrazioni aggiudicatrici pubbliche (art. 3 co. 25 del DLgs. 163/2006), cioè: – le amministrazioni dello Stato; – gli enti pubblici territoriali; – gli altri enti pubblici non economici; – gli organismi di diritto pubblico; – le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti; • degli altri soggetti previsti dall’art. 32 del DLgs. 163/2006, ad esempio: – i concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici; – le società con capitale pubblico che non sono organismi di diritto pubblico. Eventuali subappalti Anche in tale caso, deve però ritenersi che, qualora il committente dell’appalto sia una stazione ap¬pal¬tante e il relativo appaltatore si avvalga di subappaltatori, la disciplina in esame sia applica-bile in relazione al rapporto di subappalto, tra appaltatore e subappaltatore. 4 DECORRENZA In relazione alla decorrenza delle nuove disposizioni, l’Agenzia delle Entrate, con la circ. 40/2012, ha chiarito che si appli¬¬¬cano ai contratti di appalto/subappalto stipulati dal 12.8.2012 (data di en¬tra¬ta in vigore della L. 134/2012, poiché l’art. 13-ter del DL 83/2012 è stato inserito in sede di con¬versione in legge). L’Agenzia delle Entrate, infatti, ha osservato come la nuova disciplina potrebbe alterare il rapporto sinallagmatico relativo ai contratti già stipulati. Rinnovi contrattuali Con la circ. 2/2013, è stato però chiarito che l’eventuale rinnovo del contratto deve ritenersi equi-va¬len¬te ad una nuova stipula e, pertanto, la disciplina in esame è applicabile anche ai contratti rinno¬¬vati successivamente al 12.8.2012, a partire dalla data di rinnovo. 5 RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL’APPALTATORE CON IL SUBAPPALTATORE Per effetto della nuova disciplina dell’art. 13-ter del DL 83/2012 convertito nella L. 134/2012, viene stabilito che l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore del versamento all’Erario: • delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente; • dell’IVA dovuta dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rap-por¬to di subappalto. 5.1 LIMITE ALLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL’APPALTATORE La suddetta responsabilità solidale dell’appaltatore in relazione al versamento all’Erario delle rite-nu¬te fisca¬li sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA, si applica nei limiti dell’am¬mon¬ta¬re del corri-spet¬tivo dovuto al subappaltatore. Rispetto alla precedente disciplina di cui al citato DL 16/2012 convertito, non è più previsto che la responsabilità solidale si applichi entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto. 5.2 ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL’APPALTATORE La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica: • che i versamenti delle ritenute fisca¬li sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA, già scaduti, sono stati correttamente eseguiti dal subap¬paltatore, acquisendo la relativa documenta-zione; • prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore. 5.3 SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO AL SUBAPPALTATORE L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta docu-mentazione da parte del subappaltatore, attestante la regolarità dei suddetti versamenti. 5.4 DECORRENZA DELL’OBBLIGO DI VERIFICA DA PARTE DELL’APPALTATORE L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 40/2012, ha chiarito che, poiché la norma in esame introduce in capo all’appaltatore nuovi adempimenti di natura tributaria (verifica dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito dei rapporti di subappalto), tali adempimenti sono esigibili a partire dal 60° giorno successivo a quello di entrata in vigore della norma (ai sensi art. 3 co. 2 della L. 212/2000, Statuto del con-tribuente). Pertanto, la documentazione relativa ai versamenti effettuati dai subappaltatori deve essere richiesta e verificata con riferimento ai pagamenti effettuati a partire dall’11.10.2012, in relazione ai con¬tratti di subappalto stipulati a partire dal 12.8.2012 o rinnovati successivamente a tale data. 5.5 NOTIFICA DEGLI ATTI Gli atti che devono essere notificati al subappaltatore entro un termine di decadenza sono notifi-cati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido. 6 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE Per effetto della nuova disciplina dell’art. 13-ter del DL 83/2012 convertito nella L. 134/2012, viene sta¬bilito che il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore previa esibizione da parte di quest’ultimo della documentazione attestante che i versamenti all’Erario delle ritenute fisca¬li sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA, già scaduti, sono stati corretta-mente eseguiti dall’ap¬palta¬to¬re stesso e dagli eventuali subappaltatori. 6.1 SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO ALL’APPALTATORE Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della predetta docu¬¬me¬n¬tazione da parte dell’appaltatore, attestante la regolarità dei suddetti versamenti. 6.2 DECORRENZA DELL’OBBLIGO DI VERIFICA DA PARTE DEL COMMITTENTE L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 40/2012, ha chiarito che, poiché la norma in esame introduce in capo al com¬mit¬tente nuovi adempimenti di natura tributaria (verifica dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito dei rapporti di appalto/subappalto), tali adempimenti sono esigibili a partire dal 60° giorno succes-sivo a quello di entrata in vigore della norma (ai sensi art. 3 co. 2 della L. 212/2000, Statuto del contribuente). Pertanto, la documentazione relativa ai versamenti effettuati dall’ap¬palta¬to¬re e dagli eventuali sub-ap¬¬¬paltatori deve essere richiesta e verificata solamente in relazione ai pagamenti effettuati a par-tire dall’11.10.2012, in relazione ai contratti di appalto/subappalto stipulati a partire dal 12.8.2012 o rinnovati successivamente a tale data. 6.3 SANZIONI APPLICABILI AL COMMITTENTE Il committente è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 a 200.000,00 euro se: • non ha rispettato le suddette disposizioni sulle modalità di pagamento del cor¬rispet¬tivo; • i versamenti all’Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA non sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore e dal subappaltatore. Pertanto, per effetto della nuova disciplina, il committente non è più soggetto ad un vero e proprio re¬gime di responsabilità solidale in ambito fiscale, con l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori, ma diventa destinatario di una specifica sanzione amministrativa pecuniaria, di importo anche rile-van¬te, se ha provveduto al pagamento del corrispettivo all’appaltatore senza aver eseguito i ne-ces¬¬sa¬ri controlli sulla regolarità dei suddetti versamenti fiscali, i quali risultino poi irregolari. 7 DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE I VERSAMENTI ESEGUITI DALL’AP¬PALTA¬TO¬RE E DAI SUBAPPALTATORI L’Agenzia delle Entrate ha inoltre fornito importanti chiarimenti in relazione alla documentazione che l’appaltatore/subappaltatore deve produrre per dimostrare il regolare versamento delle rite¬nu-te fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA, scaduti alla data del pagamento del cor-rispet¬tivo, al fine di superare le suddette responsabilità in capo al committente e all’appalta¬tore. 7.1 RILASCIO DI UN’APPOSITA ASSEVERAZIONE DA PARTE DI PROFESSIONISTI O CAF La nuova disciplina prevede espressamente che l’attestazione dell’avvenuto adempimento ai sud-detti obblighi di versamento possa essere rilasciata anche attraverso un’asseverazione: • di un soggetto iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consu-len¬ti del lavoro; • oppure del responsabile dell’assistenza fiscale di un CAF-imprese. 7.2 RILASCIO DI UN’APPOSITA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA PARTE DELL’APPALTATORE E DEI SUBAPPALTATORI L’Agenzia delle Entrate, con la circ. 40/2012, ha chiarito che la suddetta asseverazione, rilasciata da un professionista abilitato o da un CAF-imprese, non è l’unica forma di documentazione am-mes¬sa ai fini della disciplina in esame, in quanto possono essere utilizzate ulteriori forme di docu-men¬tazione idonee. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ritiene valida, in alternativa all’asseverazione, una dichiara-zione sostitutiva: • con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli obblighi di ver-sa¬mento in esame (autocertificazione); • resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445. Con la successiva circ. 2/2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti riguardanti il rilascio dell’attestazione. 7.2.1 Contenuto della dichiarazione sostitutiva Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circ. 40/2012, la suddetta dichia¬razione sostitutiva deve: • indicare il periodo nel quale l’IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liqui-da¬ta, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovve¬ro se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell’“IVA per cassa” oppure la disciplina del reverse charge; • indicare il periodo nel quale le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale; • riportare gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell’IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati; • contenere l’affermazione che l’IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa. 7.2.2 Pluralità di contratti tra le medesime parti Al fine di agevolare l’adempimento in esame, la circ. Agenzia delle Entrate 2/2013 ha precisato che, in caso di più contratti intercorrenti tra le medesime parti, la certificazione attestante la rego-larità dei versamenti può essere rilasciata in modo unitario. 7.2.3 Certificazione periodica La circ. Agenzia delle Entrate 2/2013 ha inoltre stabilito che la certificazione può essere fornita an-che con cadenza periodica, fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere atte-sta¬ta la re¬go¬larità di tutti i versamenti scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attesta¬zio¬ne. 7.2.4 Pagamenti mediante bonifici Con riferimento ai pagamenti effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti che non con-sen¬tono al beneficiario l’immediata disponibilità della somma versata a suo favore, la circ. Agenzia delle Entrate 2/2013 ha chiarito che: • occorre attestare la regolarità dei versamenti fiscali scaduti al momento in cui il com-mittente o l’appaltatore effettuano la disposizione bancaria; • non occorre, invece, attestare anche i versamenti scaduti al momento del successivo accre-di¬tamento delle somme. 7.2.5 Cessione del credito a terzi Nel caso in cui l’appaltatore o il subappaltatore cedano il proprio credito a terzi, la circ. Agenzia delle Entrate 2/2013 ha chiarito che la regolarità fiscale relativa ai rapporti riferibili al credito oggetto di cessione può essere attestata nel momento in cui il cedente dà notizia della cessione al debi¬tore ceduto (committente o appaltatore). 7.2.6 Sanzioni Si ricorda che il rilascio di dichiarazioni sostitutive mendaci può comportare responsabilità anche penali.